Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Collegamento tra imprese partecipanti – Esclusione – Assenza elementi concreti – Conseguenze

Dev’essere accolta l’istanza sospensiva proposta dalla concorrente alla gara d’appalto  che abbia subito l’esclusione dalla procedura in ragione del presunto collegamento sussistente con altro concorrente, non essendo emersi elementi concreti utili a dimostrare la sussistenza di un unico centro decisionale che abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara stessa.

N. 00057/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00058/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2016, proposto da:

Soc. Lattarulo Angelo Raffaele s.r.l., s.u. società  a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ancora e Michele Saracino, con domicilio eletto presso l’avv. Carmela Chiariello in Bari, alla via delle Forze Armate, n. 31;

contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia; 

nei confronti di
Mega Consulting s.r.l., G.A.M. Gonzagarredi Montessori s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del 15.12.2015 prot. Pl148667-15 avente ad oggetto Fornitura e posa in opera degli arredi relativi all’asilo nido aziendale, con la quale è stata disposta dall’Amministrazione l’esclusione dalla procedura di gara delle Lattarulo Angelo Raffaele srl e della GAM srl, e la contestuale revoca dell’aggiudicazione provvisoria già  disposta in favore dell’odierna ricorrente;
– della successiva aggiudicazione definitiva disposta dall’Amministrazione in favore della MEGA Consulting srl, con provvedimento del 16.12.2015, n. 2536, comunicato con protocollo P1000007-15 dello stesso 16.12.2015;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Luciano Ancora;
 

Rilevato che l’esclusione gravata è stata disposta sulla base dell’asserito collegamento sostanziale tra la ricorrente, società  di sola commercializzazione dei prodotti di cui si tratta e l’impresa produttrice degli stessi beni, entrambe partecipanti alla gara in questione;
Ritenuto che la colleganza debba essere supportata dall’allegazione di elementi concreti, utili a dimostrare l’imputabilità  delle determinazioni ad un unico centro decisionale, che abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara stessa;
Ritenuto, altresì, sussistere l’estrema gravità  ed urgenza di cui all’art.119, comma 4, c.p.a. per disporre immediate misure cautelari;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 marzo 2016 e compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)