Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Ricorso incidentale – Privo dell’istanza cautelare – Conseguenze

In sede di giudizio sull’istanza cautelare presentata dal ricorrente per la sospensione dell’aggiudicazione  di una gara d’appalto, non può può darsi luogo all’esame prioritario del ricorso incidentale paralizzante proposto dall’aggiudicataria ove quest’ultimo non contenga, a sua volta, l’istanza cautelare. 

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Vedi cons. St., sez. V, ric. n. 1065 – 2016; ord. 22 aprile 2016, n. 1370 – 2016

N. 00059/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00026/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2016, proposto da:

Cooperativa Sociale Solidarietà , in proprio e quale capogruppo in A.T.I. con Società  Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà , rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello, in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Nicolò De Marco in Bari, Via Abate Gimma, 189;

nei confronti di
Cooperativa Sociale Comunità  San Francesco a r.l., in proprio e quale capogruppo in A.T.I. con Lavoro e Progresso 93 Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Potenza, con domicilio eletto presso Stefano Potenza, in Bari, Via Beato Junipero Serra, 19;
Cooperativa Sociale Onlus Lavoro e Pregresso 93 Comunità  San Francesco a r.l.;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n. 3087 del 16.12.2015 recante aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare (ADE) e del Centro Risorse Famiglia, adottata dal dirigente della I Area del Comune di Putignano, ivi compresa la nota di comunicazione del coordinatore dell’Ufficio di Piano;
di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, non conosciuti, in quanto lesivi e, in particolare, gli atti di nomina della commissione giudicatrice.
 

Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Putignano e della Cooperativa Sociale Comunità  San Francesco a r.l., in proprio e quale capogruppo in A.T.I. con Lavoro e Progresso 93 Cooperativa Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Muscatello, Nicolò De Marco e Stefano Potenza;
 

Rilevato, preliminarmente ed in rito, che il ricorso incidentale, pur formalmente enunciandola in epigrafe, non svolge e non argomenta alcuna istanza cautelare;
Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta nel ricorso principale non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;
Considerato, in relazione ai due motivi di ricorso concernenti l’operato valutativo svolto dalla Commissione giudicatrice, che gli argomenti sollevati non appaiono prima facie suscettibili di positiva valutazione, in considerazione dell’ampia valutazione tecnico discrezionale svolta nel caso di specie;
Considerato, in relazione al terzo motivo presentato in via gradata da parte ricorrente, che l’asserito difetto di qualificazione professionale in capo alla Presidentessa di Commissione non appare concretamente sussistere, avendo quest’ultima già  ricoperto il ruolo di Dirigente del Settore Servizi Sociali presso il Comune di Putignano (cfr. doc. n. 13 produzione di parte resistente);
Considerato, altresì, che il pregiudizio lamentato dalla cooperativa ricorrente attiene comunque a profili di rilievo patrimoniale, comunque astrattamente risarcibili per equivalente all’esito della integrale valutazione di merito;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)