Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Assoggettamento a VIA – Motivazione – Valutazione impatti cumulativi – Discrezionalità  

La valutazione in ordine alla sussistenza di impatti negativi significativi sull’ambiente (“eccessivo carico ambientale dovuto alla compresenza di altri progetti analoghi già  autorizzati ¦ nello stesso comprensorio”) tali da comportare l’assoggettamento a VIA ex art. 20 dlgs n. 152/2006 dell’iniziativa (al fine di operare una valutazione cumulativa integrata), costituisce espressione di una valutazione tecnica che, se non inficiata da vizi macroscopici, non è  sindacabile in sede giurisdizionale.

. 00106/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2014, proposto da Eolsiponto s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2014, n. 28 della Regione Puglia avente ad oggetto “D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 – Procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA per impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (cod. LGLIG06), costituito da 3 aerogeneratori per complessivi 7,5 MW situato nel Comune di Manfredonia (FG) – località  “Macchia Rotonda” in ampliamento del progetto autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 135 del 15 novembre 2012″, con la quale è stato disposto di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20, comma 6 dlgs n. 152/2006 e della legge Regione Puglia n. 11/2001 l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dell’Eolsiponto;
– nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e connesso, ancorchè non conosciuto e in particolare, ove occorra, dei pareri espressi nell’ambito del procedimento;
e per la condanna della Regione Puglia al risarcimento danno derivante all’adozione degli atti illegittimi oggetto di impugnazione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Sara Sergio, su delega dell’avv. Federico Massa, e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La società  Gieffe Energia – ora Eolsiponto s.r.l. – con nota prot. n. 38/3161 del 21.3.2007, ai sensi dell’art. 12 dlgs n. 387/2003, presentava istanza di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 25 MW (successivamente ridotta a 17,5 MW) nonchè delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto medesimo, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, località  “Macchia Rotonda”.
La Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 11301 del 31.10.2007 chiedeva integrazioni progettuali ed amministrative in ordine all’istanza de qua.
Successivamente l’Amministrazione regionale con determinazione dirigenziale n. 17 del 20.1.2010 escludeva dalla procedura di VIA il progetto in esame (originariamente comprensivo di 10 aerogeneratori).
La società  con nota prot. n. 9565 del 17.6.2010 adeguava il progetto alle prescrizioni regionali e con nota prot. n. 17348 del 14.12.2010 la Regione avviava il procedimento autorizzativo.
In esito al parere espresso dall’Autorità  di Bacino con nota prot. n. 1085 del 25.5.2010 – valutata nella prima riunione della Conferenza di Servizi – la società  presentava un’integrazione progettuale, variando la posizione degli aerogeneratori nn. 7, 9 e 13.
Veniva, pertanto, convocata la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 3.7.2012.
L’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via e Vas con nota prot. n. 6785 del 29.8.2012 rappresentava che, a seguito delle modifiche in ordine alla posizione degli aerogeneratori nn. 7, 9 e 13, diveniva necessario acquisire un nuovo provvedimento di compatibilità  ambientale, confermando invece il provvedimento dirigenziale n. 17 del 20.1.2010 per quanto riguardava la restante parte dell’intervento progettuale.
In data 17.9.2012 la società  ricorrente invocava la chiusura del procedimento amministrativo limitatamente a n. 7 aerogeneratori per complessivi 17,5 MW.
La Regione con determinazione dirigenziale n. 135 del 15.11.2012 rilasciava alla società  ricorrente l’autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza elettrica di 17,5 MW.
In esito alla conclusione della conferenza di servizi ed al rilascio della A.U. n. 135/2012, la Eolsiponto, con nota prot. n. 159/922 del 31.1.2013 (perfezionatasi in data 27.2.2013), presentava alla Regione Puglia istanza per la variante in ampliamento del progetto autorizzato, consistente, in sostanza, nell’inserimento – nella localizzazione definita in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla A.d.B. – dei tre aerogeneratori espunti dalla precedente procedura.
L’Amministrazione regionale con nota prot. n. 0003093 del 10.4.2013 comunicava formalmente alla ricorrente l’avvio del procedimento.
La Eolsiponto con nota del 6.5.2013 (inviata tramite pec) acquisita al protocollo del Servizio Ecologia della Regione Puglia (con n. 4926 del 23.5.2013) chiedeva l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA.
Con nota prot. n. 5269 del 4.6.2013 l’Ufficio VIA – a seguito della verifica di completezza formale finalizzata alla procedibilità  dell’istanza – rilevava la presenza di incongruenze e richiedeva la riproposizione dell’istanza.
Con nota acquisita al prot. n. 6800 del 10.7.2013 (e perfezionatasi in data 24.7.2013), la Eolsiponto riproponeva l’istanza mediante la consegna dell’originale e del supporto digitale contenente lo studio preliminare ambientale.
L’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione – con nota prot. n. 159/3811 del 9.5.2013 – convocava la prima seduta della conferenza di servizi per il giorno 5.6.2013.
Nella stessa seduta della conferenza di servizi il RUP, rilevato che dal contenuto di una nota della società  Terna si desumeva una carenza della proposta progettuale con riguardo ai requisiti minimi di procedibilità  definiti dalla DGR n. 3029/2010, disponeva la sospensione del procedimento.
In data 14.1.2014 si riuniva il Comitato regionale per l’espressione del parere di assoggettabilità  a VIA dell’intervento.
Il Comitato rappresentava innanzitutto che l’intervento si inserisce nel quadro «¦ delle iniziative nell’area riconducibili allo stesso proponente ¦ ed in particolare alle segnalate sovrapposizioni tra più iniziative:
1) D88BAL3 (proponente Eolsiponto srl, già  Gieffe Energia); progetto già  autorizzato (7 aerogeneratori) con D.D. del Servizio Energia n. 135 del 15 novembre 2012;
2) LGLIG06: progetto Eolsiponto srl in ampliamento di quello precedente, per + 3 aerogeneratori (7,5 MW), oggetto della presente comunicazione istruttoria;
3) E/43bis/2010; progetto di Gieffe Energia per dieci aerogeneratori (25 MW) nella stessa località  dei precedenti, in istruttoria di valutazione di impatto ambientale presso la Provincia di Foggia. ¦».
Il citato parere così concludeva:
«Atteso che:
� T9 e T13 si collocano in prossimità  delle aree di due segnalazioni della Carta dei Beni Culturali;
� i tre aerogeneratori ricadono all’interno del corridoio ecologico del Cervaro e non sono stati messi a disposizione gli aspetti di merito di adesione al progetto di rinaturalizzazione ed identificazione degli stepping stones della RER, per evidenziare possibili sinergie/contrasti con la presenza degli aerogeneratori e la nuova occupazione di suolo attesa;
� alla richiesta di integrazioni formulata dall’ARPA, la società  ha risposto in modo parziale e frammentario, attraverso un inserimento imperfetto di documenti ambientali nella sezione di Portale Puglia (alcuni documenti illeggibili, altri nidificati o necessitanti di modifica di estensione per poter essere aperti, errati inserimenti, es. Studio di Impatto Ambientale nella sezione paesaggistica, etc.);
� esistono gli estremi per la ricomposizione delle diverse iniziative concorrenti nell’area in termini di valutazione cumulativa integrata (con particolare riferimento a quella cod. AU E/43bis/2010) in ambito di valutazione di impatto ambientale, atteso anche l’eccessivo carico ambientale dovuto alla compresenza di altri progetti analoghi già  autorizzati (lo stesso Eolsiponto e Lucy Wind 4), nello stesso comprensorio;
si propone l’assoggettamento a VIA dell’iniziativa di cui trattasi».
Sulla base di quanto appena illustrato, il Comitato proponeva l’assoggettamento a VIA dell’intervento in esame.
In conformità  al parere reso dal Comitato VIA veniva adottata la gravata determinazione dirigenziale n. 28/2014, con cui è stato determinato di «assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20, comma 6 del dlgs n. 152/2006 e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., sulla scorta del parere espresso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 14 gennaio 2014 e per tutte le motivazioni ivi espresse che qui si intendono integralmente riportate, l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (cod. LGLIG06) costituito da 3 aerogeneratori per complessivi 7,5 MW, sito nel Comune di Manfredonia (FG) – località  “Macchia Rotonda”, in ampliamento del progetto autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 135 del 15 novembre 2012″.
La Eolsiponto s.r.l. impugnava la citata determina regionale n. 28/2014 ed i pareri adottati nell’ambito del procedimento.
Invoca, altresì, tutela risarcitoria.
Deduceva un’unica censura così sinteticamente riassumibile:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dlgs n. 152/2006; eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà  della motivazione, travisamento dei fatti, disparità  di trattamento, irragionevolezza, perplessità  dell’azione amministrativa; difetto di motivazione; carenza di istruttoria: l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto valutare unicamente se possibili e significativi impatti sull’ambiente possano derivare dalla nuova localizzazione dei tre aerogeneratori rispetto alla localizzazione originariamente prevista e giudicata inidonea dalla Autorità  di Bacino nel parere reso nell’ambito della conferenza di servizi; la determinazione impugnata si fonderebbe su valutazioni di dettaglio fra loro non coordinate e che nemmeno in ipotesi potrebbero assumere valenza generale nella prospettiva della sussistenza delle condizioni che la norma richiede per l’applicazione della VIA; con la determina n. 28/2014 si sarebbe preteso di sostituire alla valutazione complessiva propria dell’istituto di cui all’art. 20 dlgs n. 152/2006 una anomala anticipazione delle attività  proprie della conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003; peraltro, non si sarebbero considerati i pareri, di diverso avviso, resi dagli Enti e dagli Uffici regionali competenti nell’ambito della conferenza di servizi; nessun rilievo potrebbe attribuirsi al parere ARPA (unico parere negativo), come viceversa operato dal Comitato VIA nel parere del 14.1.2014; le considerazioni operate dall’ARPA in ordine allo studio di impatto elettromagnetico sarebbero generiche ed astratte, del tutto avulse dalla natura del progetto in esame e dai limiti della relativa valutazione; l’esame condotto da ARPA sarebbe superficiale in quanto la stessa Agenzia non avrebbe potuto non considerare quanto già  verificato ed accertato nel precedente provvedimento di non assoggettabilità  a VIA stante l’assenza di variazioni nel complessivo impatto acustico dell’impianto; in definitiva, il parere reso dal Comitato VIA in data 14.1.2014 (cui rinvia la gravata determina di assoggettabilità  a VIA n. 28/2014) sarebbe insufficiente, ovvero meramente apparente e viziato da difetto di istruttoria, da contraddittorietà  e irrazionalità  poichè non avrebbe considerato affatto i pareri già  acquisiti al procedimento, si fonderebbe su dati non supportati da un puntuale riferimento documentale e/o da specifica ricognizione dell’impianto in riferimento alle caratteristiche della porzione di territorio effettivamente occupata; in particolare i tre aerogeneratori, come risulterebbe dalla documentazione prodotta, si collocherebbero tutti ad una distanza dai beni segnalati maggiore di quella (250 metri) ritenuta rilevante nella determina n. 17/2010; inoltre, diversamente da quanto ritenuto nel parere del Comitato VIA i tre aerogeneratori per cui è causa sarebbero localizzati in aree che non interferiscono affatto con il Corridoio Ecologico del Cervaro; circa la necessità  di una valutazione cumulativa integrata (statuita dal Comitato VIA) la determina di non assoggettabilità  a VIA n. 17/2010 avrebbe già  considerato l’impatto ambientale di 10 aerogeneratori per una potenza di 25 MW; entrambi gli altri progetti cui fa riferimento sul punto il parere del Comitato VIA (i.e. E/43bis/2010 titolare Gieffe Energia e società  Lucy Wind 4 A.U. n. 28/2013) sarebbero stati presentati in epoca successiva a quello in esame, con la conseguenza che non sarebbe possibile una valutazione di quest’ultimo con riguardo agli altri due; poichè la determina di assoggettabilità  a VIA presuppone ai sensi dell’art. 20 dlgs n. 152/2006 l’accertamento della sussistenza di possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente ed in considerazione del fatto che il progetto esaminato rappresenterebbe adeguatamente il rapporto con gli altri impianti esistenti e/o autorizzati, se il Comitato VIA avesse accertato la sussistenza di possibili interferenze negative, avrebbe dovuto indicarle con il supporto di adeguata motivazione; in assenza di tali indicazioni mancherebbe qualsivoglia presupposto per l’adozione della impugnata determinazione di assoggettabilità  a VIA specie in considerazione del fatto che il progetto comprensivo della variante era stato positivamente valutato ai fini della sua definitiva assentibilità  da tutti gli enti e/o servizi competenti in materia ambientale.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il parere del Comitato VIA del 14.1.2014 (su cui si fonda la gravata determina n. 28/2014) è sorretto – come evidenziato in precedenza – da una pluralità  di ragioni autonome:
� T9 e T13 si collocano in prossimità  delle aree di due segnalazioni della Carta dei Beni Culturali;
� i tre aerogeneratori ricadono all’interno del corridoio ecologico del Cervaro e non sono stati messi a disposizione gli aspetti di merito di adesione al progetto di rinaturalizzazione ed identificazione degli stepping stones della RER, per evidenziare possibili sinergie/contrasti con la presenza degli aerogeneratori e la nuova occupazione di suolo attesa;
� alla richiesta di integrazioni formulata dall’ARPA, la società  ha risposto in modo parziale e frammentario, attraverso un inserimento imperfetto di documenti ambientali nella sezione di Portale Puglia (alcuni documenti illeggibili, altri nidificati o necessitanti di modifica di estensione per poter essere aperti, errati inserimenti, es. Studio di Impatto Ambientale nella sezione paesaggistica, etc.);
� esistono gli estremi per la ricomposizione delle diverse iniziative concorrenti nell’area in termini di valutazione cumulativa integrata (con particolare riferimento a quella cod. AU E/43bis/2010) in ambito di valutazione di impatto ambientale, atteso anche l’eccessivo carico ambientale dovuto alla compresenza di altri progetti analoghi già  autorizzati (lo stesso Eolsiponto e Lucy Wind 4), nello stesso comprensorio.
Delle quattro ragioni poste a fondamento del parere del Comitato VIA, per esigenze di economia processuale il Collegio ritiene assorbente l’esame di quella inerentela necessità  di una valutazione cumulativa integrata per il suo carattere oggettivo, non superato dalle censure di parte (cfr. pag. 18 – punto 5 dell’atto introduttivo).
E’, infatti, indiscutibile che l’area oggetto dell’intervento (su cui andrebbero collocati i tre aerogeneratori in esame) – per stessa ammissione di parte ricorrente (cfr. pag. 18 dell’atto introduttivo) – è stata comunque incisa, successivamente al rilascio dell’autorizzazione unica n. 135/2012 (che riguardava solo sette aerogeneratori degli originari 10 di cui alla determina n. 17/2010), da altri interventi, tra cui un diverso progetto di cui è titolare Gieffe (E/43bis/2010) e quello della società  Lucy Wind 4 (AU n. 28/2013).
Pertanto, se alla data del 20.1.2010 di adozione della determina n. 17/2010 è stato possibile escludere l’assoggettamento a VIA dei 10 aerogeneratori (di cui all’originario progetto) puntualmente indicati nella stessa determina e con riferimento alle coordinate ivi riportate, è evidente che i tre aerogeneratori residui per cui è causa sono strutture autonome che risultano in una collocazione spaziale differente, come emerge anche dalla stessa relazione tecnica prodotta da parte ricorrente (si tratta infatti di spostamenti cospicui, sia pure all’interno della stessa particella catastale) e nell’ambito di un contesto che – come visto – è stato inciso nel corso del tempo da ulteriori impianti anche di altre società  (come adeguatamente rimarcato nella motivazione del parere del Comitato VIA).
Ne discende che la valutazione operata dal Comitato VIA prima e dal Servizio Ecologia regionale successivamente in ordine alla sussistenza di impatti negativi significativi sull’ambiente (“eccessivo carico ambientale dovuto alla compresenza di altri progetti analoghi già  autorizzati ¦ nello stesso comprensorio”) tali da comportare l’assoggettamento a VIA ex art. 20 dlgs n. 152/2006 dell’iniziativa (al fine di operare una valutazione cumulativa integrata) costituisce espressione di una valutazione tecnica non inficiata da vizi macroscopici e, conseguentemente, non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135 e T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 560).
Ne consegue che, a prescindere da ogni altra considerazione, il punto sub 4 del parere del Comitato VIA del 14.1.2014 è di per sè sufficiente a sostenere le ragioni dell’impugnato provvedimento e quindi a sostenerne ed a comprovarne la legittimità , con assorbimento delle doglianze dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse della società  ricorrente all’esame delle altre contestazioni (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti censurati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società  Eolsiponto s.r.l.
In considerazione della natura, della peculiarità  e complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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