1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso principale – Ricorso incidentale cosiddetto “paralizzante” – Condizione per l’azione – Priorità di esame
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione generale – Grave inadempimento contrattuale – art. 38, lett. f) d. lgs. 163/06 – Valutazione
3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione generale – Mancata dichiarazione di un precedente inadempimento contrattuale – Esclusione del soggetto inadempiente
1. Nel processo amministrativo, deve essere esaminato con priorità il ricorso incidentale che tende a dimostrare la mancanza di una condizione generale per l’azione, come ad esempio l’interesse o la legittimazione a ricorrere in capo a chi promuove il giudizio.
Mediante la proposizione di tale ricorso viene, infatti, posta una questione pregiudiziale di rito che, se fondata, preclude l’esame del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire.
2. L’art. 38, lett. f) del d. lgs. 163/06 (che prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, forniture e servizi di soggetti che, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale) demanda alla Stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto. Ne consegue che l’impresa partecipante alla gara, al fine di garantire tale valutazione di carattere discrezionale, deve presentare una dichiarazione esauriente che consenta alla Stazione appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità .
3. La mancata dichiarazione da parte di un concorrente ad una gara pubblica di un precedente inadempimento contrattuale è sufficiente a determinare l’esclusione del soggetto inadempiente. L’omessa dichiarazione dell’evento non consente, infatti, alla Stazione appaltante di valutare il grado di affidabilità contrattuale e professionale delle imprese partecipanti, sempre che l’inadempimento contrattuale sia rilevante.
N. 00058/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Si.Eco S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, Via Pizzoli, 8;
contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele De Gennaro, con domicilio eletto presso Domenico D’Ambrosio, in Bari, Via De Rossi, 208;
nei confronti di
Camassambiente S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Silvio Dodaro e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro, in Bari, Via F. S. Abbrescia, 83/B;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 120 del 27.2.2015 di aggiudicazione definitiva dei servizi di igiene urbana e complementari – CIG 6076162F7D – in favore della Camassambiente S.p.A.;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi i verbali di gara, la nota prot. n. 5223 del 27.2.2015, di riscontro a preavviso di ricorso ex. art. 243 bis D.Lgs. n. 163/2006, la nota prot. 4014 del 16.2.2015, di riscontro alla missiva della Si.Eco inviata a mezzo pec in data 3.2.2015, la nota prot. n. 4369 del 18.2.2015, di pari oggetto, la successiva nota prot. n. 5862 del 9.3.2015, di riscontro alla richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente in data 03.03.2015, nonchè, ove occorra, la lettera di invito alla procedura negoziata prot. n. 205 del 5.1.2015 e la determinazione n. 1023 del 29.12.2014, di indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di igiene urbana;
per la condanna
– del Comune di Noicattaro al risarcimento del danno in favore della società ricorrente, mediante reintegrazione in forma specifica ex. art. 122 c.p.a., previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patenti conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di predisposizione degli atti propedeutici alla partecipazione alla gara.
e, per motivi aggiunti,
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 323 del 13.5.2015, comunicata con nota prot. n. 10688 del 14.5.2015, di aggiudicazione definitiva dei servizi di igiene urbana e complementari – CIG 6076162F7D – in favore della Camassambiente S.p.A.;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi i verbali di gara e la nota prot. n. 9347 del 27.4.2015;
per la condanna
– del Comune di Noicattaro al risarcimento del danno in favore della società ricorrente, mediante reintegrazione in forma specifica ex. art. 122 c.p.a., previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patenti conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di predisposizione degli atti propedeutici alla partecipazione alla gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro e della società Camassambiente S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Camassambiente S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Michaela de Stasio, per delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore; Daniele de Gennaro; Francesco Silvio Dodaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16.3.2015 e depositato in Segreteria il successivo 19 marzo, la società Si.Eco S.p.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto, nonchè per la conseguente pronuncia risarcitoria sopra epitomata.
Rappresentava la ricorrente che, con determinazione dirigenziale n. 1023 del 29.12.2014, il Comune di Noicattaro stabiliva di indire procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana e Complementari nel territorio del Comune di Noicattaro per la durata di un anno, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 2.563.191,36.
All’esito della valutazione globale delle offerte ammesse in gara, la Stazione Appaltante aggiudicava il predetto servizio alla società Camassambiente S.p.A. dichiarata aggiudicataria in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 120 del 27.2.2015, ottenendo il punteggio complessivo di 99,846.
La odierna ricorrente partecipava alla gara classificandosi seconda, con un punteggio pari a 92,80.
Ciò premesso, la Si.Eco S.p.A. impugnava il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente agli ulteriori atti del procedimento di gara, deducendo censure così riassumibili:
– Violazione della lex specialis. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 46, comma 1 bis D.Lgs. n. 163/2006. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, travisamento, omessa motivazione, disparità di trattamento, sviamento.
Instava parte istante per l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria definitiva per aver presentato un’offerta tecnica carente delle caratteristiche minime prescritte dalla lex specialis.
– Violazione ed erronea applicazione dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e dei principi di matrice comunitaria in tema di avvalimento. Violazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica con riguardo al divieto di commistione tra requisiti di ammissione e titoli di valutazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
La società ricorrente ravvisava, altresì, l’illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante nella parte in cui avrebbe omesso di attribuire alla Si.Eco S.p.A. il punteggio spettante con riferimento al punto A8 della lettera di invito relativo alla percentuale annua di raccolta differenziata conseguita nel triennio 2011-2012-2013.
– Violazione degli artt. 86 e 87 D.Lgs. n. 163/2006, in relazione all’art. 46, comma 1 bis D.Lgs. cit. Violazione dell’art. 26, comma 6 D.Lgs. n. 81/2008. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
Deduceva, inoltre, la società istante l’omessa esclusione dalla procedura negoziata della Camassambiente S.p.A. per non aver, quest’ultima, indicato nell’offerta economica gli oneri di sicurezza aziendale.
– Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 86 D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria.
Lamentava l’istante l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva in quanto il Comune di Noicattaro avrebbe omesso di attivare il procedimento di verifica di congruità /anomalia dell’offerta presentata dalla Camassambiente S.p.A..
– Violazione della lex specialis. Violazione dei principi generali in tema di offerta condizionata. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
Inoltre, la Si.Eco S.p.A. impugnava l’aggiudicazione per cui è causa in quanto, la odierna controinteressata, non avrebbe riportato nel quadro economico alcune voci di costo dovute a smaltimenti ed avrebbe formulato una offerta economica condizionata e, quindi, inammissibile.
– Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, in relazione all’art. 243 bis D.Lgs. cit. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione.
Da ultimo, la società ricorrente sollevava molteplici rilievi all’operato del seggio di gara il quale non avrebbe esperito alcun controllo e/o verifica in merito alla completezza o meno della documentazione di gara presentata dalla Camassambiente S.p.A..
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 27.3.2015, si costituiva in giudizio il Comune di Noicattaro, in persona del Sindaco pro tempore, instando per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza del gravame avverso.
Con atto depositato in data 28.3.2015, si costituiva in giudizio la Camassambiente S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, invocando il rigetto del proposto ricorso.
Con atto notificato in data 27.3.2015 e depositato il successivo 3 aprile, l’odierna controinteressata proponeva, altresì, ricorso incidentale, impugnando tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui ammettevano la società Si.Eco S.p.A. alla procedura negoziata, nonchè la determina dirigenziale n. 120/2015 che, a sua volta, statuiva la definitiva ammissione alla gara della società istante.
La società Camassambiente S.p.A. a sostegno dell’impugnativa deduceva i seguenti motivi di doglianza:
– Violazione dell’art. 38 lett. f) D.Lgs. n. 163/2006 per aver, la Si.Eco S.p.A., falsamente dichiarato la insussistenza della causa di esclusione di cui alla predetta norma.
– Violazione della lex specialis di gara. Insussistenza dei requisiti di partecipazione. Eccesso di potere per travisamento. Violazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 163/2006 e della par condicio. Invalidità dell’avvalimento.
Con il secondo motivo di ricorso la società controinteressata lamentava l’omessa esclusione dalla gara della Si.Eco, in quanto si sarebbe avvalsa dei requisiti tecnico-professionali e di capacità economico-finanziaria della società Linea Gestione, già affidataria diretta dei servizi di igiene urbana in alcuni Comuni della Lombardia. Pertanto, la ricorrente principale avrebbe usufruito, a
mezzo avvalimento, di requisiti non legittimamente utilizzabili.
– Violazione degli artt. 86, 87 e 88 D.Lgs. n. 163/2006. Incongruità dell’offerta.
La Si.Eco S.p.A. avrebbe omesso di indicare le voci di costo secondo le modalità imposte dalla lettera di invito alla procedura negoziata.
All’esito della Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2015, la prima Sezione del Tribunale in epigrafe, con ordinanza n. 195/2015, accoglieva l’istanza cautelare proposta col ricorso principale ed ordinava al Comune di Noicattaro il riesame dell’attività amministrativa posta in essere con particolare riguardo alla omessa attivazione della fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Pertanto, il Comune di Noicattaro attivava il sub-procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta nei confronti della Camassambiente e della Si.Eco.
Al termine di tale verifica, con determinazione n. 323 del 13.5.2015, l’Ente Comunale riteneva entrambe le offerte congrue e confermava l’aggiudicazione alla odierna parte controinteressata.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.6.2015 e depositato il 18.6.2015, la ricorrente principale instava per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva dei servizi di igiene urbana e complementari in favore della Camassambiente S.p.A., nonchè degli ulteriori atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
A tal fine proponeva i seguenti motivi di gravame:
– Violazione ed erronea applicazione della lex specialis, in relazione agli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti e di loro immodificabilità . Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione.
Ad avviso della società istante, la Camassambiente S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva di un requisito di partecipazione dichiarato in sede di partecipazione alla selezione e venuto meno in sede di aggiudicazione.
– Violazione ed erronea applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 163/2006. Violazione della lex specialis, in relazione all’art. 183 D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione.
La ricorrente riscontrava, altresì, notevoli disfunzioni nell’esperimento del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta da parte della Stazione Appaltante.
Da ultimo, la Si.Eco ravvisava vizi per illegittimità derivata degli atti gravati col ricorso per motivi aggiunti riproponendo le medesime censure articolate col ricorso introduttivo.
Nella Camera di Consiglio del giorno 8 luglio 2015, il Collegio, con ordinanza n. 405/2015, rigettava l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati col ricorso per motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Va, prioritariamente, esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Camassambiente S.p.A., in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale ” (Consiglio Stato , Sez. VI, 6 marzo 1992, n. 159), in forza del quale il giudice ha il dovere di decidere gradualisticamente la controversia, secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito
rispetto alle questioni di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione.
Il rapporto di priorità logica nell’ordine di decisione della controversia delle questioni prospettate dalle parti consente che siano decise, con precedenza su ogni altra sollevata con il ricorso principale, le questioni dedotte con il ricorso incidentale della parte controinteressata, qualora dalla definizione di queste ultime discendano soluzioni ostative o preclusive dell’esame delle ragioni dedotte col ricorso principale”. (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4).
Pertanto, allorquando il ricorso incidentale tenda a dimostrare la mancanza di una condizione generale per l’azione nel processo amministrativo – qual è l’interesse a ricorrere o la legittimazione a ricorrere in capo a chi promuova il giudizio – al netto di talune eccezioni ormai largamente argomentate (cfr. sentenza Fastweb Corte di Giustizia CE – Sentenza 4 luglio 2013, n. C-100/12) il ricorso incidentale va esaminato con priorità , a prescindere dal numero dei partecipanti e dai requisiti (siano essi soggettivi o oggettivi) di partecipazione alla gara che si assumono violati, dacchè con detto ricorso il controinteressato pone una questione pregiudiziale di rito, che, se fondata, si riflette nella preclusione all’esame del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, n. 1695 del 2012; in senso conforme Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005, n. 4407).
A ciò si aggiunga che, con la nota pronuncia n. 9/2014, l’Adunanza Plenaria ha ribadito i su esposti principi precisando che, “nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, va esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale il ricorso incidentale ‘escludente’ che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario (che non ha partecipato alla gara o vi ha partecipato ma è stato legittimamente escluso, ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione) (¦)” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, nonchè Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
Nel caso di specie, con il ricorso incidentale la Camassambiente S.p.A. denuncia la omessa esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata, dunque, il vaglio di tale gravame deve, inevitabilmente, precedere quello, eventuale, dei motivi proposti con il ricorso principale.
Nel merito, il ricorso incidentale è fondato e deve essere accolto.
Con il primo motivo di doglianza formulato col ricorso incidentale, la società controinteressata lamenta la violazione, da parte della Si.Eco S.p.A., dell’art. 38 lett. f) D.Lgs. n. 163/2006.
In sostanza, la ricorrente principale non avrebbe dichiarato la sussistenza di precedenti inadempimenti contrattuali posti in essere nei rapporti negoziali intercorsi con altre Stazioni Appaltanti.
La censura è fondata e, pertanto, merita conferma.
In via preliminare, la norma in questione, per quanto di interesse nel caso di specie, così dispone: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: f) che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante (…)”.
Orbene, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidatosi “(…)la norma appena richiamata demanda alla Stazione Appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto, in modo da accertarne l’affidabilità professionale mediante un apprezzamento necessariamente discrezionale. Da tale premessa consegue (cfr. Cons. Stato, V, n. 2289/2014) che l’Amministrazione, per poter esercitare il proprio potere, deve essere posta a conoscenza degli avvenimenti rilevanti a tale scopo: l’impresa partecipante alla gara deve presentare una dichiarazione esauriente, che permetta alla Stazione Appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità (salva la possibilità per l’impresa stessa di impugnare l’eventuale esclusione che ritenga ingiustificata) (…)” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis sent. n. 690/2015).
Il Collegio condivide questa interpretazione della norma in esame, in quanto pienamente coerente con la ratio di tutela dei principi di correttezza, buona fede e massima trasparenza nel quadro dei pubblici affidamenti.
Del resto, anche il Supremo Consesso della giustizia amministrativa con la recente sentenza del 14.4.2015 n. 2589 ha, a tal proposito, statuito che, “(…)proprio lo spazio lasciato all’apprezzamento dell’Amministrazione, e quindi alla necessità che la stessa abbia contezza di come siano stati svolti i pregressi rapporti contrattuali del partecipante alla gara al fine di poter compiutamente esprimere il suo voto, rende ragione dell’ampiezza con cui deve essere inteso l’obbligo di informazione in capo all’impresa. Questa ratio giustifica l’estensione del dovere di esternazione dei fatti, atteso che “si tratta di dichiarazione/prescrizione essenziale che prescinde dalla Stazione Appaltante, la stessa o altra, perchè attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, nè si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’Amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova. La circostanza pertanto assume il carattere di elemento sintomatico in ogni caso apprezzabile, anche se proveniente da altra Amministrazione, e che può fornire elementi oggettivi per le determinazioni della Stazione Appaltante” (in termini, Consiglio di Stato, sez. III, 5 maggio 2014 n. 2289) (…)” (cfr. Cons. Stato Sez. IV sent. n. 2589/2015).
Nel caso di specie, secondo quanto emerso dagli atti di causa, la società Si.Eco ha omesso di dichiarare, come invece imposto dall’art. 38 lett. f) d.lgs. 163/2006, precedenti inadempimenti contrattuali, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di episodi che coinvolgono altre Stazioni Appaltanti e non segnalati all’Autorità di Vigilanza dalle Amministrazioni interessate.
In altri termini, ciò che rileva è la mancata dichiarazione di tali eventi al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare caso per caso il grado di affidabilità contrattuale e professionale delle imprese partecipanti, ferma restando la necessità della presenza di un errore inadempitivo grave, affinchè il medesimo possa essere legittimamente considerato come rilevante ai fini della norma in esame.
Pertanto, alla luce dell’interpretazione ormai invalsa della norma più volte citata, la Si.Eco S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura negoziata per omessa dichiarazione dei pregressi errori gravi nell’esercizio dell’attività di impresa intrattenuta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
L’accertata fondatezza del su esposto motivo di censura, con assorbimento di ogni profilo di doglianza non esaminata, consente di accogliere il ricorso incidentale e, conseguentemente, di dichiarare inammissibili il ricorso principale e quello per motivi aggiunti proposti dalla Si.Eco S.p.A..
Da ultimo, tenuto conto dell’articolato andamento procedimentale e processuale della controversia, nonchè dell’orientamento giurisprudenziale di recente consolidatosi in materia e sopra esaminato, sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiara inammissibili il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)