Processo amministrativo – Competenza inderogabile – Connessione – Atti presupposti normativi o generali
L’art. 13, co 4 bis c.p.a introdotto dall’art. 1 lett. a) d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, nel dettare una innovativa disciplina della connessione, ha fatto salvi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza per il caso di atti presupposti normativi generali, perpetuando l’unico caso di connessione necessaria che il diritto processuale vivente conosceva prima dell’introduzione dell’inderogabilità . Sicchè, nel caso di atti presupposti normativi o generali, gli ordinari criteri disciplinanti la connessione sono di segno opposto rispetto a quelli che governano la presupposizione di atti individuali: non già il criterio dell’atto che in forza della sua efficacia lesiva ha fatto sorgere l’interesse a ricorrere, ma il criterio dell’atto che in forza della sua efficacia normativa o generale ha individuato i presupposti e la disciplina di quello applicativo e lesivo.
N. 00045/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2015, proposto da:
Carlo Daniello, Nicola Rutigliano, Andrea Palmadessa, Giuseppe Amatulli, Domenico Savino, Francesco Colasuonno, Nicola Locorriere, Giacomo De Paola, Vincenzo Molfetta, Rocco Fazio, Arcangelo Raffaele Carbone, Vito Liantonio, Ottavio Neviera, Michele Giuliani, Girolamo Giove, Giuseppe Colasuonno, Filippo Tesser, Vincenzo Esposito, Michele Castelluccio, Sergio Lippolis, Natale Vessia, Antonio Fuso, Nicola Sciacovelli, Michele De Tullio, Vincenzo Colella, Filippo Decosmo, Armando Tedeschi, Nino Santamaria, Pietro Muscatelli, Nicola Legrottaglie, Ascanio Licci, Luigi Carleo, Antonio Fracchiolla, Gianfranco Daniello, Michele Stallone, Antonio Dangelo, Nicola Panzarino, Leonardo Cusmai, Francesco De Venuto, Giuseppe Balducci, Giuseppe Zonno, Giovanni Caradonna, Giuseppe Lauciello, Michele Gioia, Giovanni Peragine, Giuseppe Regina, Rocco Tetro, Giuseppe Stallone, Giovanni Parrulli, Nicola Tetro, Francesco Legrottaglie, Vincenzo Battista, Rocco Mossa, Vito Zaccheo, Domenico Stea, Saverio Palladino, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco Paolo Bello, Saverio Nitti e Andrea Di Comite, elett.te domiciliati presso il primo in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45;
contro
C.R.I. – Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Bari alla via Melo n. 97; Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
per l’annullamento
e/o declaratoria di nullità , previa sospensiva e previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.:
– dei provvedimenti comunicati con note del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale – Ufficio Amministrazione Militare della Croce Rossa Italiana del 24.11.2014 (successivamente pervenute) prot. n. 81303 indirizzata al sig. C. Daniello, n. 81510 indirizzata al sig. N. Rutigliano, n. 81468 indirizzata al sig. A. Palmadessa, n. 81179 indirizzata al indirizzata al sig. G. Amatulli, n. 81515 indirizzata al sig. D. Savino, n. 81289 indirizzata al sig. F. Colasuonno, 81391 indirizzata al sig. N. Locorriere, n. 81312 indirizzata al sig. G. De Paola, n. 81438 indirizzata al Sig. V. Molfetta, n. 83071 (del 28.11.14) indirizzata al sig. R. Fazio, n. 81226 indirizzata al sig. A.R. Carbone, n. 81383 indirizzata al Sig. V. Liantonio, n. 81096 indirizzata al sig. O. Neviera, n. 81360 indirizzata al Sig. M. Giuliani, 81358 indirizzata al sig. G. Giove, n. 81290 indirizzata al sig. G. Colasuonno, n. 81534 indirizzata al sig F. Tesser, n. 81335 indirizzata al Sig. V. Esposito, n. 81237 indirizzata al sig. M. Castelluccio, n. 81387 indirizzata al sig. S. Lippolis, n. 87329 (del 15.12.2014) indirizzata al sig. N. Vessia, n. 87310 (del 15.12.14) indirizzata al sig. A. Fuso, n. 81519 indirizzata al sig. N.Sciacovelli, n. 81317 M. De Tullio, n. 81053 indirizzata al sig. V. Colella, n. 81319 indirizzata al Sig. F. Decosmo, n. 81533 del 24.11.2014 indirizzata al sig. A. Tedeschi, n. 81512 indirizzata al sig. N. Santamaria, n. 81442 indirizzata al Sig. P. Muscatelli, n. 81378 indirizzata al sig. N. Legrottaglie, n. 81385 indirizzata al sig. A. Licci, n. 81231 indirizzata al sig. L. Carleo, n. 81066 indirizzata al sig. A. Fracchiolla, n. 81306 indirizzata al sig. G. Daniello, n. 81530 indirizzata al Sig. M. Stallone, n. 81054 indirizzata al Sig. A. Dangelo, n. 81474 indirizzata al sig. N. Panzarino, n. 81299 indirizzata al sig. L. Cusmai, n. 81318 indirizzata al sig. F. De Venuto, n. 81183 indirizzata al sig. G. Balducci, n. 81562 indirizzata al sig. G. Zonno, n. 81225 indirizzata al Sig. G. Caradonna, n. 81372 indirizzata al sig. G. Lauciello, n. 81353 indirizzata al Sig. M. Gioia, n. 81476 indirizzata al sig. G. Peragine, n. 81495 indirizzata al Sig. G. Regina, n. 83066 (del 28.11.2014) indirizzata al sig. R. Tetro, n. 81528 indirizzata al sig. G. Stallone, n. 81475 indirizzata al sig. G. Parrulli, n. 81536 indirizzata al sig. N. Tetro, n. 81375 indirizzata al sig. F. Legrottaglie, n. 81201 indirizzata al sig. V. Battista, n. 81441 indirizzata al Sig. R. Mossa, n. 81559 indirizzata al sig. V. Zaccheo, n. 81531 indirizzata al Sig. D. Stea, n. 81465 indirizzata al sig. S. Palladino, aventi ad oggetto: comunicazione annullamento dispositivo di compensazione dei debiti con gli arretrati contrattuali e avvio procedimento recupero somme erroneamente erogate;
– dei contestuali e conseguenti provvedimenti di cui alle note suindicate con cui la Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale ha messo in mora i ricorrenti, disponendo l’immediato recupero in sole 13 rate degli importi (meglio specificati in ciascuna missiva) che asseritamente sarebbero stati indebitamente versati;
– della nota prot. n. CRI/CC0076545114 del 7.11.2014 del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale avente ad oggetto: Annullamento compensazione tra arretrati contrattuali e debiti del personale militare destinatario delle O.C. 483/2011 e 394/2012;
– ove occorra delle note trasmesse ai ricorrenti nel periodo novembre 2012/gennaio 2013 e richiamate nelle missive del 24.11.2014 specificatamente impugnate, così come delle O.C. n. 394/12 e 483/11;
– ove occorra della determinazione dirigenziale n. l79/14 del 25.8.2014 con cui il Dirigente del Servizio Trattamento Economico CRI ha disposto la cancellazione dei residui passivi inerenti gli arretrati contrattuali del personale militare della Croce Rossa Italiana inseriti nel 2013;
– dell’Ordinanza Presidenziale n. 247 del 10.9.2014 della Croce Rossa Italiana con cui si è statuito in merito alla variazione in diminuzione degli arretrati contrattuali previsti in Bilancio, vincolando nel bilancio di previsione 2014 il già stanziato importo di euro 14.353.896,16 ad avanzo di Amministrazione e della nota prot. n. CRI/CC/53493 del 31.7.2014;
– di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cri – Croce Rossa Italiana;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi;
Considerato che:
– i ricorrenti in epigrafe indicati impugnano:
1) le note del 24/11/2014 notificate a ciascuno in date successive differenti, con le quali il dirigente dell’Ufficio Trattamento Economico e Giuridico del personale della Croce Rossa Italiana comunicava l’avvio del procedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte ai predetti sottufficiali nell’anno 2003, previo annullamento della intercorsa compensazione con quanto spettante ai medesimi a titolo di arretrati contrattuali;
2) i successivi atti individuali con i quali si è disposto il recupero di dette somme in 13 rate mensili mediante trattenuta stipendiale;
3) gli atti presupposti generali specificamente indicati, tra cui la nota del 7/11/2014 a firma del Dirigente del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del personale della CRI, con cui, sul presupposto dello stralcio dei residui passivi relativi agli arretrati contrattuali, si annullano le compensazioni già disposte e i piani di recupero che prevedevano tale compensazione;
– con ordinanza del 29/10/15 il Collegio ha invitato le parti a depositare memorie ex art. 73 co. 3 c.p.a. in ordine al possibile difetto di competenza dell’adito T.A.R.;
letta la memoria versata in atti da parte ricorrente e considerato quanto segue:
– l’articolo 13 c.p.a., rubricato “Competenza territoriale inderogabile” dispone testualmente che “1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. 3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. ¦ 4 bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”;
– “Nel caso di controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale si determina ex art. 13 comma 2, c. p. a. in relazione alla sede di servizio; peraltro, nel caso in cui siano impugnati anche atti aventi efficacia generale prevale il criterio che individua la competenza del Tar Lazio per gli atti ad efficacia generale atteso che, nel caso in cui siano contestualmente impugnati l’atto applicativo e i presupposti atti a valenza generale, esiste una relazione che può definirsi di presupposizione (ossia di condizionamento genetico, sia pur unilaterale), la quale logicamente impone una trattazione congiunta” (Consiglio di Stato – Sez. IV, 16/04/2014, n. 1919);
– con riferimento al co. 4 bis dell’art. 13 introdotto dall’art. 1 lett. a), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, si è affermato che ” il legislatore, laddove nel dettare un’innovativa disciplina della connessione ha fatto salvi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza per il caso di atti presupposti normativi o generali, ha voluto perpetuare l’unico caso di connessione necessaria che il diritto processuale vivente conosceva prima dell’introduzione dell’inderogabilità (ossia propria quello tra atti generali o normativi ed atti applicativi), implicitamente considerandolo un criterio naturale e fisiologico, e per questo “ordinario”, di attrazione per connessione. Del resto, dal tenore della norma si comprende che, nel caso di atti presupposti a carattere normativo o generale, gli ordinari criteri disciplinanti la connessione (è questo l’oggetto del comma: la connessione) sono di segno opposto a quelli che governano la presupposizione di atti individuali: non già il criterio dell’atto che avendo efficacia lesiva ha fatto sorgere l’interesse a ricorrere, ma al contrario, il criterio dell’atto che in forza della sua efficacia normativa o generale ha individuato i presupposti e la disciplina di quello applicativo e lesivo” (cosi, Consiglio di Stato – Sez. IV, 16/04/2014, n. 1919)” – Consiglio di stato, sez. 4 ord. 23/6/2015 n. 3166;
– dall’orientamento da ultimo riportato (scaturito proprio in seno ad un giudizio avente il medesimo oggetto di quello in esame) non vi è ragione di discostarsi;
va, pertanto, statuito che la competenza a decidere la presente controversia appartiene al T. A. R. Lazio – Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, nel termine di cui all’art. 15 cpv. c. p. a.;
la controvertibilità della questione e l’esistenza di precedenti difformi induce a compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara la propria incompetenza, essendo competente per territorio il T. A. R. del Lazio con sede in Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, nel termine di cui all’art. 15 c. p. a.
Spese compensate.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre 2015, 3 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)