1. Contratti pubblici – Gara – Procedura semplificata – Obblighi di pubblicità  – Attenuazione – Conseguenze


2. Contratti pubblici – Gara – Procedura semplificata – Obbligo di invito precedente gestore – Non sussiste – Ragioni 

1. Le procedure di gara  semplificate, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 331, co. 1, D.P.R. n. 207/2010, non sono soggette agli obblighi di pubblicità  previsti per la altre procedure.


2. Con riferimento alla celebrazione di una procedura di gara semplificata, risulta rispettato il principio di trasparenza ove siano stati invitati a partecipare alla gara diversi operatori, laddove non sussiste un diritto di conseguire l’invito da parte del precedente gestore del servizio, tenendo conto anche del principio di rotazione di cui all’art. 125, co.11, del codice dei contratti. 

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Vedi Cons. St., Sez. IV, ric. n. 1031 – 2016; ord. 7 febbraio 2016, n. 427 – 2016

N. 00015/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01647/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2015, proposto da Write System s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco M. Mazzola e Francesco Nanula, con domicilio eletto in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;

nei confronti di
Ditta Ego Software Assistence & Consulting di Ronco Arcangelo;
Consip s.p.a.;

per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– della gara indetta dal Comune di Bari per l’affidamento del servizio di data entry nel sistema informativo della Polizia Municipale dei preavvisi di accertamento, dei verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di altre tipologie di verbali di illecito amministrativo e dei prontuari di incidentalistica stradale per un periodo di 12 mesi (anno 2016) con un importo a base di gara di € 51.000,00;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
nonchè per l’accertamento del diritto della Write System s.r.l. all’aggiudicazione dell’appalto e del conseguente diritto a subentrare nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia del contratto stesso, e per la conseguente condanna della Amministrazione intimata a disporre in favore della stessa società  l’aggiudicazione dell’appalto ed il subentro nel contratto;
e per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento del danno per il contegno illegittimo tenuto dalla stazione appaltante nello svolgimento della gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Francesco Nanula e Rosa Cioffi;
 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della presente fase, l’istanza cautelare non appare meritevole di positivo apprezzamento, in considerazione delle previsioni di cui agli artt. 124 dlgs n. 163/2006 e 331, comma 1 d.p.r. n. 207/2010 che escludono l’operatività  degli obblighi di pubblicità  contemplati dal codice dei contratti pubblici con riferimento alle procedure di gara semplificate, quale quella oggetto di causa;
Considerato, altresì, che il principio di massima trasparenza, richiamato dall’art. 331, comma 2 d.p.r. n. 207/2010, risulta essere stato garantito nella procedura in esame attraverso l’invito dapprima di n. 20 imprese e successivamente di n. 30 operatori; che non appare ipotizzabile l’esistenza di un diritto alla partecipazione esteso a tutti gli operatori del mercato (cfr. Cons. Stato n. 3954/2015 con riferimento al cottimo fiduciario) compresa la società  ricorrente (quale precedente gestore del servizio) anche alla luce del principio di rotazione di cui all’art. 125, comma 11 dlgs n. 163/2006;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente Write System s.r.l. al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Bari, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)