Giurisdizione  – Scorrimento graduatoria – Discrezionalità  p.A. – Giurisdizione del G.A.

àˆ devoluta al giudice amministrativo la controversia in cui il ricorrente, che ha interesse allo scorrimento della graduatoria, contesti i provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha discrezionalmente assunto decisioni che incidono sul predetto scorrimento. 

N. 00021/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01510/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2015, proposto da:

Anna Di Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Nichil, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi in Bari, Via Camillo Rosalba, n. 47/Z;

contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, n. 2/A; 

nei confronti di
Antonio Moschetta, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, Via Q.Sella, n. 36;
Rosario Reda; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 44 del 26 gennaio 2015 pubblicata sul sito web e all’Albo Informatico a far data dal 27 gennaio 2015;
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1289 del 06.08.015, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale anche se allo stato non conosciuto e avverso il quale ci si riserva sin da ora la proposizione di motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Antonio Moschetta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Antonio Nichil, Francesco Ranieri e Giacomo Valla;
 

Ritenuto di dover preliminarmente affrontare l’eccezione di giurisdizione, sollevata dall’Amministrazione resistente e dal controinteressato, rilevando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia oggetto del presente giudizio, atteso che nella fattispecie in esame si contestano le scelte compiute dalla Azienda Ospedaliero Universitario Consorziale Policlinico di Bari, contenute nelle due Delibere del Direttore Generale gravate, rispettivamente la n. 44 del 26.01.2015 e la n. 1289 del 6.08.2015. E’ da ritenersi devoluta al giudice amministrativo la controversia in cui il ricorrente, che ha interesse allo scorrimento della graduatoria, contesti i provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha discrezionalmente preso decisioni che incidono sul predetto scorrimento, in conformità  a consolidati principi giurisprudenziali condivisi dalla Sezione (Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3014; Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1397; Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1395; Cassazione civile, sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3170). Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della presente controversia, poichè, nel caso in questione, il riconoscimento del diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente il sindacato sulle scelte discrezionali compiute dall’Amministrazione di coprire i posti dirigenziali disponibili;
Ritenuto che la complessità  delle questioni prospettate richiedano il più approfondito esame del merito, fase a cui si riserva la trattazione anche dell’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente e dal controinteressato relativa alla tardività  dell’impugnazione della D.G. n. 44 del 26.01.2015 e della DGR n. 688 del 5.5.2015;
Rilevato che, con riferimento al gravame avverso la D.G. n. 1289 del 6.08.2015, non sussiste il requisito delpericulum, atteso che la ASL Bt, ai cui ruoli appartiene il dott. Reda, ha espresso, con nota del 16.09.2015, parere negativo alla richiesta di mobilità  del medesimo presso l’AO “Policnico Consorziale”, ostativo al perfezionamento della relativa procedura;
Ritenuto, altresì, che gli ulteriori pregiudizi lamentati dalla ricorrente appaiono riconducibili al diritto all’assunzione – come ammesso dalla medesima (pag. 19 del ricorso) con riferimento al ritardo nell’assunzione – su cui appare ricorrere la riserva di giurisdizione a favore del g.o.;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)