Va sospeso il provvedimento di diniego reso sull’istanza edilizia presentata per la realizzazione di un piccolo prefabbricato, qualora la p.A. abbia adottato tale provvedimento dopo la formazione del silenzio assenso maturato per il decorso dei termini previsti dall’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 e senza che nel corpo dell’atto di diniego vi sia un espresso riferimento alla volontà di voler ricorrere all’autotutela.
N. 00029/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01562/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Kamal Sonkar Neel, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, Via Napoli n. 138;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra, in Bari, Via P. Amedeo n. 26;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 17.10.2013, impugnato con motivi aggiunti, di diniego definitivo reso sull’istanza edilizia n. 150/2012 del 15.5.2012 relativa al posizionamento della struttura prefabbricata ad uso commerciale, in Ambito Portuale di Bari, Colmata Marisabella;
– nonchè, di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni e Chiara Lonero Baldassarra;
Considerato che il diniego impugnato, che respinge l’istanza presentata dalla ricorrente per la realizzazione in area portuale di un piccolo prefabbricato ad uso commerciale, appare adottato dopo la formazione del silenzio assenso maturato per decorso dei termini previsti dall’art 20 d.P.R. 380/2001;
Rilevato che il diniego non fa alcun riferimento a tale circostanza e pertanto non può essere considerato uncontrarius actus;
Ritenuto altresì che risulta anche dal provvedimento impugnato che la ricorrente ha interesse a presentare nuova istanza per collocare altrove il manufatto, mentre appare allo stato concreto il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dalla impossibilità di ottenere, in carenza del titolo edilizio, l’allaccio all’energia elettrica e di svolgere conseguentemente l’attività lavorativa.
Ritenuta la sussistenza di gravi ragioni per compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e rinvia per la trattazione nel merito alla prima udienza utile del mese di gennaio 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)