1. Procedimento amministrativo – Espropriazione per pubblica utilità  – Comunicazione di avvio del procedimento – Avviso pubblico – Sufficienza – Prova dell’avvenuta partecipazione – Conseguenze
 
2. Espropriazione per pubblica utilità  – deliberazione di approvazione del progetto di opera pubblica – Copertura finanziaria – Comprensiva delle indennità  di esproprio  – Discrezionalità  tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti


3. Espropriazione per pubblica utilità  – Occupazione anticipata d’urgenza – Motivazione – Fattispecie  

4. Espropriazione per pubblica utilità  – Occupazione anticipata d’urgenza – Indennità  provvisoria – Impugnazione – Conseguenze  

1. Non sussiste violazione degli obblighi partecipativi dei privati, che incombono all’autorità  espropriante qualora quest’ultima, in ottemperanza all’art. 11 bis del d.p.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha proceduto per pubblico avviso alla comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto a monte dell’espropriazione nei confronti di un numero di proprietari maggiore di 50, tanto più se – come è accaduto nella specie – il privato ha potuto comunque esercitare il proprio diritto di difesa sia nella fase procedimentale che in quella processuale.  Tale ultima circostanza, peraltro se per un verso prova che sia stato comunque raggiunto il fine istituzionale cui è preordinata la disciplina sulla partecipazione al procedimento, esclude che il privato possa una legittima aspettativa qualificata alla conclusione del procedimento in senso automaticamente favorevole ai propri diritti o interessi legittimi, in particolare ove ci si trovi nell’ambito di procedimenti al elevato tasso discrezionale quali quelli concernenti, ad esempio la realizzazione di opere pubbliche di natura infrastrutturale.


2. Nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità  la previsione della copertura finanziaria necessaria a soddisfare i proprietari dei suoli espropriati se deve essere contenuta nella deliberazione di approvazione del progetto dell’opera pubblica cui è finalizzato l’esproprio, attiene all’esercizio di discrezionalità  tecnica dell’amministrazione e pertanto indagabile dal giudice nei limiti dell’illogicità  e irragionevolezza (assenti ella specie dove la copertura finanziaria appare sufficiente al ristoro del valore venale dei beni in questione risutlando gli stessi a rischio di esondazione e allagamento). 


3. Nei procedimenti di occupazione d’urgenza la necessità  della motivazione dell’urgenza deve ritenersi soddisfatta qualora sia dato atto nel decreto di esproprio della funzionalità  dell’occupazione alla realizzazione dell’opera pubblica in questione, atteso che l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità  ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l’unico presupposto e che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità . (Nella specie era stata citata nel decreto di occupazione la norma di legge regionale – art. 15 lett. b) della l. r. Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 –  secondo cui la realizzazione dell’opera era finalizzata prioritariamente alla difesa del suolo ed al  consolidamento degli abitati e di regimazione delle acque pubbliche. La norma da ultimo citata, infatti, precisa: “Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità  nei seguenti casi: (¦) b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche (¦)”. 


4. Nei procedimenti di occupazione d’urgenza la quantificazione dell’indennità  provvisoria contenuta nel relativo decreto può essere sottoposta ad opposizione sia amministrativa ex art. 21 d.p.R. 8 giugno 2001, n. 327 che giudiziale ex art. 54 dello stesso decreto – con domanda di accertamento e condanna -, con l’effetto che non inficia la legittimità   dei provvedimenti espropriativi e di occupazione di urgenza sottoposti, sotto questo profilo, ad impugnazione.

N. 01681/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Michelangelo Stea, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Violi, con domicilio eletto presso Angelo Violi, in Bari, Via Quintino Sella, 40;

contro
Comune di Adelfia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola, 166/5;
Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso, in Bari, Via Abate Gimma, 231;
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Lucio Riccardi e Angelo Schiano, con domicilio eletto presso Lucio Riccardi, in Bari, Piazza Umberto, 32; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 2 del 11.01.2008, pubblicata all’albo pretorio il 16.1.2008, avente ad oggetto “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel
Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55. Approvazione in variante al PRG”;
– di tutti gli atti presupposti e conseguenti alla predetta deliberazione, ancorchè non conosciuti, ivi compresi, ove occorra e nell’interesse dell’odierno ricorrente:
– la deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 40 del 25.11.2003;
– il verbale della Conferenza di Servizi del 25.07.2007, convocata dal dirigente del settore dei LL.PP., Assessorato Opere Pubbliche, della Regione Puglia, Ing. Francesco Bitetto, nonchè la stessa nota di convocazione della predetta conferenza prot. n. 6738 del 3.7.2007, richiamati nella deliberazione di C.C. n. 2/2008;
– la nota prot. n. 978 del 3.8.2007, con la quale la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., con riferimento a quanto richiesto nella Conferenza di Servizi del 25.7.2007, ha trasmesso il progetto al Comune di Adelfia ai fini dell’approvazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti, a termini dell’art. 12 comma 3, della Legge Regionale n. 3/2005, con richiesta di apposizione espressa del vincolo preordinato all’esproprio, nota anch’essa richiamata nella deliberazione di C.C. n. 2/2008;
– qualora adottati, l’atto e/o provvedimento di approvazione dell’esito della Conferenza di Servizi convocata dal dirigente del settore dei LL.PP., Assessorato Opere Pubbliche, della Regione Puglia, Ing. Francesco Bitetto, ivi compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi già  sospesa il 25.7.2007;
– qualora adottati, l’atto e/o provvedimento di approvazione da parte dell’Amministrazione Regionale del “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie – primo stralcio – intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55 – approvazione in variante al PRG del Comune di Adelfia”, ivi compresi gli atti e provvedimenti a questo presupposti;
– qualora adottati, l’atto e/o provvedimento, comunque denominato, di approvazione del predetto progetto da parte della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ancorchè di natura consiliare e/o assembleare, ivi compresi gli atti e provvedimenti a questo presupposti.
Sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 21-29 aprile 2008,
per l’annullamento
– del parere espresso dal Sindaco del Comune di Adelfia nella seduta del 18.2.2008 della Conferenza di Servizi avente ad oggetto “Progetto definitivo raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55”, convocata con nota prot. n. 960 del 1.2.2008 del dirigente del settore LL.PP., Assessorato Opere Pubbliche, della Regione Puglia, Ing. Francesco Bitetto;
– del verbale del 18.02.2008 della predetta Conferenza di Servizi e le determinazioni conclusive ivi assunte;
– qualora adottati, l’atto e/o provvedimento della Regione Puglia, Assessorato ai trasporti e Vie di Comunicazione, di approvazione dell’esito della predetta Conferenza di Servizi e di conclusione del procedimento;
– qualora adottati, l’atto e/o provvedimento della Regione Puglia, Assessorato ai trasporti e Vie di Comunicazione, del “Progetto definitivo raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55”, ivi compresi gli eventuali atti e provvedimenti a questo presupposti;
– qualora adottati, l’atto e/o provvedimento, comunque denominato, di approvazione del predetto progetto da parte della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ancorchè di natura consiliare e/o assembleare, ivi compresi gli atti e provvedimenti a questo presupposti;
nonchè per il risarcimento
– dei danni a subirsi dal ricorrente per i motivi e nei termini esplicitati in ricorso.
Sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 9-20 maggio 2008
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 17 del 19.3.2008, pubblicata all’albo pretorio in data 3.4.2008, avente ad oggetto “Progetto di raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55. Approvazione in variante al PRG”.
Sul terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 giugno 2008
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione, Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione, della Regione Puglia n. 80 del 18.4.2008;
– dell’atto di approvazione, da parte della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., del nuovo quadro economico definitivo, comunicato alla Regione Puglia con nota del 26.2.2008, ivi compresa, all’occorrenza, la medesima nota da ultimo citata;
– della validazione del progetto medesimo sottoscritta dal Responsabile Unico del procedimento e dal Progettista della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., trasmessa alla Regione Puglia con nota del 13.3.2008, ivi compresa, all’occorrenza, la medesima nota da ultimo citata.
Sul quarto ricorso per motivi aggiunti depositato il 8-15 aprile 2009
per l’annullamento
– del decreto di occupazione anticipata prot. n. DG/INV/336/2009 del 25.2.2009 a firma dell’Amministratore Unico della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
– della nota della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/359/B del 26.02.2009 a firma del Responsabile del Procedimento della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
– del rigetto della domanda di costruire di cui alla nota del Comune di Adelfia prot. n. 2008/003 del 5.3.2008;
– di tutti gli atti presupposti e conseguenti a quelli espressamente impugnati, ancorchè non conosciuti, ivi comprese, ove occorra, la nota della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/1071 del 25.08.2008, la Determinazione n. 956 del 25.11.2008 dell’Ufficio Regionale Espropri della Regione Puglia, la nota prot. n. DG/INV/1705 del 16.12.2008 della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., la nota prot. n. 13462 del 8.1.2009 dell’Ufficio Regionale Espropri della Regione Puglia e la nota prot. n. 1871 del 6.2.2008 del Comune di Adelfia;
nonchè per il risarcimento
– dei danni a subirsi dal ricorrente per i motivi e nei termini esplicitati in ricorso.
Sul quinto ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 luglio-3 settembre 2009
per l’annullamento
– della nota prot. n. DG/INV/865 del 18.06.2009 con la quale la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ha notificato al ricorrente il decreto di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio prot. n. DG/INV/864/2009 del 18.6.2009.
Sul sesto ricorso per motivi aggiunti depositato il 18-22 settembre 2009
per l’annullamento
– della nota prot. n. DG/INV/941 del 29.06.2009 della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ed i relativi atti presupposti e conseguenti.
Sul settimo ricorso per motivi aggiunti depositato il 21-29 ottobre 2009
per l’annullamento
– della nota della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/1217 del 11.09.2009;
– del decreto di occupazione anticipata prot. n. AU/INV/106/2009 del 31.08.2009;
– dei relativi atti presupposti e conseguenti;
nonchè per il risarcimento
– dei danni subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza dell’occupazione.
Sull’ottavo ricorso per motivi aggiunti depositato il 18-23 dicembre 2009
per l’annullamento
– della nota della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/1449 del 05.11.2009, di rideterminazione dell’indennità  di espropriazione provvisoria.
Sul nono ricorso per motivi aggiunti depositato il 22-25 marzo 2010
per l’annullamento
– della validazione della progettazione definitiva del “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55” del 24.1.2008, a firma del Responsabile Unico del Procedimento per la Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.;
– della validazione della progettazione esecutiva del “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55” del 24.1.2008, a firma del Responsabile Unico del Procedimento per la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
– della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Adelfia n. 162 del 22.12.2009, pubblicata all’albo pretorio in data 29.12.2009, avente ad oggetto “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55. Perizia
suppletiva e di variante. Approvazione”;
– dell’atto di approvazione della predetta perizia suppletiva e di variante di cui alla nota prot. n. DG/INV/1699 del 22.12.2009, a firma del Responsabile Unico del Procedimento per la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
– delle delibere di approvazione della predetta perizia suppletiva e di variante sotto il profilo tecnico e sotto il profilo economico di cui alle note prot. n. DG/INV/1698 del 22.12.2009 e prot. n. DG/INV/1700 del 22.12.2009, a firma dell’Amministratore Unico della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
– della determina dirigenziale n. 4 del 14.1.2010 della Regione Puglia, Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione, Area politiche per l’ambiente – le reti – la qualità  urbana, Servizio Integrato dei Trasporti, di ammissione a finanziamento della predetta perizia suppletiva e di variante;
– di tutti gli elaborati tecnici relativi alla predetta perizia suppletiva e di variante, ivi compresa la nota prot. n. DG/INV/1701 del 22.12.2009 di trasmissione della perizia della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
– di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresi quelli attuativi ed esecutivi degli atti e provvedimenti espressamente impugnati, ancorchè non conosciuti.
Sul decimo ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 dicembre 2012-8 gennaio 2013
per l’annullamento
– della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.9.2012, con la quale il Comune di Adelfia ha approvato il “Progetto esecutivo per i lavori di completamento del cavalcavia al km. 10+701 della linea Bari-Adelfia”, nonchè i relativi atti presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti.
Sull’undicesimo ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 maggio 2014
per l’annullamento e la declaratoria di nullità 
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia n. 93 del 3.3.2014, recante la pronuncia dell’espropriazione nei confronti delle ditte catastali non concordatarie;
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia n. 94 del 4.3.2014, avente ad oggetto l’ordine di deposito delle indennità  di occupazione temporanea;
– della nota prot. n. 7201 del 4.3.2014 dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia;
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia n. 64 del 14.2.2014, recante la pronuncia dell’espropriazione nei confronti delle ditte catastali concordatarie;
– della determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale della Regione Puglia n. 42 del 18.3.2014, ivi compresa, la nota della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/415 del 11.4.2014;
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 34 del 30.11.2013, avente ad oggetto “Procedura espropriativa per i lavori di completamento al cavalcaferrovia al km 10+701.10 della linea Bari – Adelfia. Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento al cavalcaferrovia al km 10+701.10 della linea Bari – Adelfia che costituisce variante al PUG e approvazione del vincolo preordinato all’esproprio ex. art. 12 comma 1 L.G. n. 3/05 art. 9 e 19 D.P.R. n. 327/01”;
– di tutti gli atti presupposti a quelli espressamente impugnati, ancorchè non conosciuti;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
– dell’illiceità  dell’occupazione, anche nelle forme dell’illecita imposizione di servitù, nonchè della trasformazione dei suoli in diritto di nuda comproprietà  del Sig. Stea effettuate dalla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in ragione e per effetto delle procedure espropriative di cui agli atti espressamente impugnati, ancorchè non compresi e/o non indicati espressamente in questi ultimi;
nonchè per la condanna
– al risarcimento dei danni derivanti al ricorrente dall’illecita occupazione;
– alla restituzione al Sig. Stea, previa rimessione in pristino stato, di tutti i suoli in diritto di nuda comproprietà  di quest’ultimo illecitamente occupati e/o gravati di servitù dalla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ancorchè non compresi e/o non indicati espressamente negli atti delle procedure espropriative.
 

Visti il ricorso principale, gli undici ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia, in persona del Sindaco p.t., della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., e della società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Angelo Violi; Alessandra Casamassima, per delega dell’avv. Felice Eugenio Lorusso; Stefania Morgigno, per delega dell’avv. Angelo Schiano; Raffaele Daloiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso notificato in data 12-14 marzo 2008 e depositato in Segreteria il successivo 20 marzo, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva l’istante che il Consiglio Comunale di Adelfia, con deliberazione n. 40 del 25.11.2003, manifestava l’intenzione di procedere all’interramento della linea ferroviaria Sud Est in agro di Adelfia, con eliminazione del passaggio a livello posto nel centro cittadino su Via V. Veneto.
Con successiva nota prot. n. DG/INV/392 del 2.4.2007, la società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. notificava all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di approvazione del “Progetto raddoppio linea ferroviaria Mungivacca – Casamassima – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55”.
In ordine a tale procedimento, l’istante proponeva le proprie osservazioni ritenute, tuttavia, non condivisibili dalla medesima Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..
Precisava il ricorrente che il predetto progetto rientrava tra gli interventi finanziati dal C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con deliberazione n. 138/2000 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Trasporti: Aeroporti e Viabilità ” sottoscritto in data 28.6.2006 dalla Regione Puglia e dalla società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..
Altresì, il ricorrente rappresentava che, con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.4.2007, il Comune di Adelfia approvava il suddetto progetto.
Conseguentemente, la società  Ferrovia del Sud Est con nota del 29.7.2007 chiedeva alla Regione Puglia l’indizione di apposita Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri di competenza dei diversi enti interessati all’intervento.
Tuttavia, tale Conferenza, tenutasi in data 25.07.2007, aveva un esito interlocutorio, atteso che emergeva l’esigenza di constatare l’assoggettabilità  a V.I.A. delle plurime opere necessarie.
Dal canto suo, inoltre, l’Ufficio Espropri della Regione Puglia non esprimeva alcun parere, in considerazione del fatto che, su una modesta aerea interessata dal progetto, si rendeva necessaria l’acquisizione di una variante urbanistica da parte del Comune di Adelfia.
Pertanto, la Conferenza veniva sospesa ed aggiornata a data da destinare.
L’istante precisava che in ossequio a quanto richiesto nella predetta Conferenza di Servizi, la società  Ferrovia del Sud Est integrava il progetto già  presentato e, con nota n. 978 del 3.8.2007, trasmetteva lo stesso al Comune di Adelfia al fine della sua approvazione, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici.
L’Ente Comunale, prendendo atto della necessità  di riavviare il procedimento teso all’approvazione del nuovo progetto, notificava apposita comunicazione di avvio del procedimento ai diretti interessati.
A tal punto, i restanti comproprietari dei suoli dell’odierno istante intimavano e diffidavano il Comune di Adelfia dall’approvare il progetto della Ferrovia del Sud Est, rappresentando che i suoli interessati dal costituendo vincolo all’esproprio erano già , in parte, interessati dalla domanda di permesso di costruire inoltrata al Comune in data 2.9.2004.
Ciò nonostante, evidenziava il ricorrente che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2008, il Comune di Adelfia confermava le controdeduzioni della società  Ferrovia Sud Est alle osservazioni prodotte dai soggetti innanzi menzionati ed approvava il progetto trasmesso con nota prot. n. 978 del 3.8.2007, anche in variante al vigente Piano Regolare Generale.
Ciò premesso, il Sig. Stea impugnava la deliberazione di C.C. da ultimo citata, nonchè gli atti e provvedimenti indicati in oggetto, in quanto affetti da numerosi profili di illegittimità , formulando a sostegno dell’impugnativa i seguenti motivi di doglianza:
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 9 della legge regionale n. 3/2005. Travisamento. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione del diritto di partecipazione dell’odierno ricorrente.
Lamentava l’istante l’illegittimità  della deliberazione di C.C. n. 2/2008 in quanto adottata in palese violazione delle norme che disciplinano la partecipazione degli interessati al procedimento preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo, avendo omesso la comunicazione di avvio del procedimento.
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Sviamento. Violazione dell’art. 14 e dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 12, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001. Incompetenza.
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente instava per l’annullamento della delibera di C.C. impugnata, in quanto, con la stessa, il Consiglio Comunale di Adelfia avrebbe illegittimamente disposto l’approvazione del progetto non solo ai fini urbanistici ma anche sotto il profilo tecnico e finanziario. Inoltre, l’Ente Comunale avrebbe illegittimamente apportato modifiche ed integrazioni al progetto trasmesso dalla società  Ferrovie del Sud Est, determinando l’approvazione di un progetto ulteriore e diverso da quello sottoposto all’esame della Conferenza di Servizi del 25.7.2007.
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 e dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2005. Violazione dell’art. 2, comma 89, della legge n. 244/2007 per essere stata adottata, la delibera di C.C. n. 2/2008, in palese violazione delle norme che disciplinano l’obbligo di garantire la copertura finanziaria dell’indennità  dei beni da espropriare.
– Eccesso di potere. Assenza assoluta di motivazione. Motivazione insufficiente e/o contraddittoria. Travisamento. Contraddittorietà , illogicità  ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi conformanti l’esercizio del potere espropriativo.
Da ultimo, il ricorrente censurava l’illegittimità  delle motivazioni addotte a giustificazione delle scelte urbanistiche/progettuali che il Comune aveva inteso prescrivere in sede di approvazione del progetto.
Con atto depositato in data 1.4.2008, si costituiva in giudizio il Comune di Adelfia, in persona del Sindaco pro tempore, invocando il rigetto del ricorso proposto in quanto inammissibile ed infondato.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 2.4.2008, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, instando per l’integrale reiezione del ricorso introduttivo.
Con atto depositato in pari data, si costituiva nel presente giudizio la società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, instando per la declaratoria di inammissibilità  e di infondatezza del ricorso.
All’esito della Camera di Consiglio del giorno 2 aprile 2008, la prima Sezione di codesto Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza n. 196/2008, rigettava l’istanza cautelare.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11-14.4.2008 e depositato in Segreteria il 21-29.4.2008, il sig. Stea impugnava il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 18.2.2008, nonchè il parere favorevole espresso in quella sede dal Comune di Adelfia (entrambi depositati in giudizio il 2.4.2008, in occasione della Camera di Consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare).
A sostegno dell’impugnativa sollevata col primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente formulava censure così riassumibili:
– Violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento. Contraddittorietà  manifesta. Violazione dei principi conformanti l’esercizio del potere di manifestare la volontà  dell’Ente rappresentato.
L’odierno istante ravvisava l’illegittimità  del predetto parere favorevole espresso dal Sindaco del Comune di Adelfia nel corso della seduta del 18.2.2008, in quanto non conforme alle statuizioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 2/2008.
– Illegittimità  del verbale del 18.2.2008 di conclusione della Conferenza di Servizi con esito favorevole. Invalidità  derivata. Violazione di legge.
Evidenziava il ricorrente che i numerosi vizi, tanto della deliberazione di C.C. n. 2/2008, quanto del parere espresso dal Sindaco del Comune di Adelfia erano tali da condizionare, altresì, la legittimità  del verbale della menzionata Conferenza di Servizi e delle relative determinazioni conclusive. Inoltre, il sig. Stea lamentava la palese illegittimità  propria del predetto verbale, in quanto riferito ad un progetto definitivo ancora da modificarsi ed integrarsi, oltre che carente ed errato sotto il profilo economico della quantificazione dei relativi costi, nonchè diverso da quello approvato dal Comune di Adelfia con la delibera n. 2/2008.
Da ultimo, il ricorrente formulava domanda di risarcimento danni nei confronti degli Enti e delle Amministrazioni resistenti.
Con successiva deliberazione n. 17 del 19.3.2008, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 3.4.2008, il Consiglio Comunale di Adelfia ratificava ad ogni effetto il parere favorevole espresso dal Sindaco nella Conferenza di Servizi su menzionata del 18.2.2008 in relazione al progetto “raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55”.
Avverso la predetta delibera, l’odierno istante proponeva ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29.4.2008 e depositato in Segreteria il successivo 9 maggio, instando per l’annullamento della stessa.
A tal fine proponeva i seguenti motivi di gravame:
– Invalidità  derivata della deliberazione di C.C. n. 17/2008. Invalidità  propria per i medesimi vizi già  contestati avverso la deliberazione di C.C. n. 2/2008, sopra esplicitati.
– Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 14-ter, comma 6, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Contraddittorietà  ed illogicità  manifesta.
Lamentava l’istante l’illegittimità  della delibera di C.C. n. 17/2008 per essere stata adottata in palese contraddittorietà  tra quanto dalla stessa deliberazione statuito ed il contenuto del parere ratificato espresso dal Sindaco del Comune di Adelfia nella Conferenza di Servizi del 18.2.2008.
– Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere. Parzialità  dell’azione amministrativa.
Il ricorrente contestava l’illegittimità  del procedimento teso all’adozione della deliberazione oggetto di impugnativa col secondo ricorso per motivi aggiunti in quanto, in tesi, postosi in contrasto con l’art. 12, comma 3 della Legge Regionale n. 3/2005 in materia di espropriazioni per pubblica utilità .
Inoltre, l’istante reiterava la domanda di risarcimento danni già  articolata nel primo ricorso per motivi aggiunti.
Nelle more del presente giudizio, con determinazione n. 80 del 18.4.2008 del Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione della Regione Puglia, preso atto dell’esito positivo della Conferenza di Servizi, l’Ente Regionale approvava il progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità  ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 3/2005.
Conseguentemente, la predetta determinazione costituiva oggetto di ulteriore ricorso per motivi aggiunti, recante altresì istanza cautelare, notificato in data 16-20.5.2008 e depositato il 26.5-9.6-2008.
A sostegno di tale ulteriore impugnativa, l’istante formulava le seguenti censure:
– Invalidità  derivata. Invalidità  propria per i medesimi vizi già  contestati avverso le deliberazioni di C.C. n. 2/2008 e n. 17/2008.
Con tale motivo di ricorso, l’istante articolava ulteriore gravame sotto il profilo della illegittimità  propria e derivata della determinazione n. 80/2008, operando un espresso ed integrale rinvio alle doglianze sollevate nei confronti delle determinazioni rese oggetto di impugnativa con i precedenti ricorsi innanzi citati.
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 9 della legge regionale n. 3/2005. Travisamento. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione del diritto di partecipazione dell’odierno ricorrente al procedimento preordinato all’apposizione del vincolo all’esproprio ex. art. 11 del D.P.R. n. 327/2001.
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Travisamento.
Ravvisava l’istante l’illegittimità  della determinazione dirigenziale n. 80/2008, in quanto adottata sulla base dell’erroneo e falso presupposto che il Comune di Adelfia avesse approvato “ai fini urbanistici” il medesimo progetto presentato dalla società  Ferrovie Sud Est alla Conferenza di Servizi del 18.2.2008.
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 e dell’art. 12 della Legge Regionale n. 3/2005. Violazione dell’art. 2, comma 89, della legge n. 244/2007 per palese violazione delle norme che disciplinano l’obbligo di garantire la copertura finanziaria dell’indennità  dei beni da espropriare.
Da ultimo, il sig. Stea reiterava la domanda di risarcimento danni già  formulata nei ricorsi precedenti estendendola, altresì, nei confronti della società  Ferrovie del Sud Est.
All’esito della Camera di Consiglio del giorno 11 giugno 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, con ordinanza n. 312/2008, rigettava l’istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Con ricorso numero di registro generale 6794 del 2008, l’odierno ricorrente proponeva appello avverso la suddetta ordinanza, invocandone la riforma.
Nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2008, la V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5379, pronunciandosi sull’impugnazione proposta, respingeva l’appello.
Nelle more del presente procedimento, con nota prot. n. DG/INV/359/B del 26.2.2009, la società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. notificava al ricorrente il decreto di occupazione anticipata dei suoli di proprietà  dello stesso.
Avverso il richiamato decreto e gli atti e provvedimenti meglio precisati in oggetto, il sig. Stea proponeva ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 30.3-1.4.2009 e depositato in Segreteria in data 8-15.4.2009.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
– Invalidità  derivata per illegittimità  dei provvedimenti presupposti tale da condizionare la legittimità  degli atti e provvedimenti oggetto di impugnativa col quarto ricorso per motivi aggiunti.
– Illegittimità  del decreto di occupazione anticipata prot. n. DG/INV/336/2009 del 25.2.2009. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della Legge Regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Travisamento. Violazione delle regole e dei principi del giusto procedimento.
Il ricorrente censurava l’illegittimità  del decreto di occupazione anticipata anche per vizi propri, attinenti ai presupposti dell’urgenza che giustificano l’anticipazione dell’occupazione ed alla determinazione dell’indennità  offerta in via provvisoria, in sè ritenuta meramente apparente e manifestamente inaccettabile.
– Illegittimità  della nota prot. n. 2008/003 del 5.3.2009 del Comune di Adelfia. Violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento.
Con detto motivo di ricorso, l’istante contestava espressamente la legittimità  del rigetto della domanda di permesso di costruire formalizzata dal Comune di Adelfia con la nota prot. n. 2008/003 del 5.3.2009.
Il ricorrente formulava ulteriore domanda risarcitoria nei confronti delle parti resistenti, anche in relazione ai danni conseguenti all’illegittima occupazione dei suoli effettuata dalla società  Ferrovie Sud Est.
Successivamente, con nota prot. n. DG/INV/865 del 18.6.2009, la società  Ferrovie del Sud Est notificava al sig. Stea un decreto di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (prot. n. DG/INV/864/2009 del 18.6.2009).
Anche il predetto decreto diveniva oggetto di impugnativa con nuovo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11-13-14.7.2009 e depositato in Segreteria il successivo 21 luglio.
A sostegno del gravame formulava le seguenti censure:
– Invalidità  derivata per illegittimità  dei provvedimenti presupposti e precedentemente impugnati.
– Illegittimità  del decreto di occupazione temporanea prot. n. DG/INV/864/2009 del 18.6.2009. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere.
Lamentava l’istante l’assoluta assenza di motivazione circa le presunte esigenze che avrebbero reso indispensabile provvedere all’occupazione temporanea anche dei suoli non compresi tra le aree interessate dall’esproprio.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9-14.9.2009 e depositato in data 18-22.9.2009, il sig. Stea impugnava la nota prot. n. DG/INV/941 del 29.6.2009, con la quale la società  Ferrovie Sud Est rideterminava l’indennità  di espropriazione provvisoria in rettifica della precedente determinazione di cui al decreto prot. n. DG/INV/336/2009 del 26.2.2009, già  impugnato.
A sostegno dell’impugnativa articolava i seguenti motivi in diritto:
– Invalidità  derivata per illegittimità  dei provvedimenti presupposti.
– Illegittimità  della nota DG/INV/941 del 29.6.2009. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001. Eccesso di potere. Manifesta contraddittorietà . Travisamento. Violazione delle regole e dei principi del giusto procedimento.
L’istante, in aggiunta ai vizi per invalidità  derivata, ravvisava nella nota impugnata anche vizi propri afferenti il profilo della mancata effettiva partecipazione del ricorrente alla fase di determinazione della predetta indennità  provvisoria.
Nelle more del giudizio, con nota prot. n. DG/INV/1217 del 11.9.2009, la società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. notificava al sig. Stea il decreto di occupazione anticipata (prot. n. AU/INV/106 del 31.8.2009) di un suolo di cui lo stesso ricorrente era comproprietario, per la realizzazione delle opere di pubblica utilità  di cui al “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55”.
Avverso il richiamato decreto il ricorrente, con raccomandata del 29.9.2009, diffidava la Società  resistente dal procedere all’occupazione anticipata e contestualmente formalizzava richiesta di accesso agli atti e documenti tecnici in possesso della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..
A fronte del mancato riscontro alla predetta diffida, l’odierno istante proponeva successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 12-13.10.2009 e depositato il 21-29.10.2009, instando per l’annullamento del decreto di occupazione anticipata, della relativa nota di notifica, nonchè degli ulteriori atti indicati in oggetto, sollevando doglianze così riassumibili:
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e della Legge Regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento.
Lamentava il sig. Stea l’illegittimità  del decreto oggetto di impugnativa per aver, la più volte citata società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., disposto l’occupazione anticipata di una superficie ulteriore e diversa rispetto a quella indicata nelle precedenti note e già  interessata dall’occupazione anticipata di cui al decreto prot. n. DG/INV/336/2009 del 25.2.2009.
Inoltre, l’istante contestava alla Società  resistente l’omessa motivazione della necessità  di procedere all’esproprio di superfici ulteriori e diverse da quelle originariamente previste.
– Invalidità  derivata per illegittimità  dei provvedimenti presupposti.
– Illegittimità  del decreto di occupazione anticipata prot. n. AU/INV/106/2009 del 31.8.2009. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della Legge Regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Travisamento.
Il ricorrente riscontrava, altresì, nel decreto impugnato vizi afferenti ai presupposti dell’urgenza, posto che, la società  Ferrovie del Sud Est, avrebbe omesso di indicare i motivi impellenti che rendevano necessaria l’occupazione anticipata dei beni espropriandi.
Da ultimo, il ricorrente, oltrechè formulare domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima occupazione, proponeva istanza di restituzione del suolo interessato dall’occupazione disposta col decreto impugnato.
Successivamente, con nota del 5.10.2009, l’istante provvedeva a richiedere l’esibizione degli elaborati progettuali anche al Comune di Adelfia.
Avverso il diniego tacito sviluppatosi su dette istanze di accesso formulate con raccomandata del 29.9.2009 e del 5.10.2009, tanto da parte della società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., quanto da parte del Comune di Adelfia, il ricorrente proponeva espressa istanza ex art. 25, comma 5, della Legge n. 241/1990 al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe depositandola in Segreteria in data 20.11.2009.
All’esito della Camera di Consiglio del giorno 16.12.2009, la prima Sezione di codesto Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza n. 274/2009 accoglieva l’istanza incidentale di accesso ed ordinava a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. di consentire al ricorrente l’accesso ai documenti indicati nell’istanza presentata in data 29.9.2009, mentre dichiarava inammissibile l’istanza nei confronti del Comune di Adelfia.
Faceva seguito un ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 7.12.2009 e depositato in data 18-23.12.2009 con il quale il sig. Stea invocava l’annullamento della sopravvenuta nota prot. n. DG/INV/1449 del 5.11.2009, con cui la società  Ferrovie del Sud Est rideterminava l’indennità  di espropriazione provvisoria già  determinata col decreto prot. n. AU/INV/106/2009 impugnato col precedente ricorso per motivi aggiunti.
A tal fine, l’istante sollevava censure analoghe a quelle spiegate col ricorso per motivi aggiunti da ultimo richiamato e di seguito indicate:
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e della Legge Regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento.
– Invalidità  derivata per illegittimità  dei provvedimenti presupposti.
Inoltre, a seguito dell’ordinanza n. 274/2009 emessa da questo Tribunale Amministrativo Regionale, sopra richiamata, l’istante esercitava il diritto di accesso agli atti e documenti tecnico – amministrativi relativi al progetto in questione.
La disamina di tali atti e documenti induceva il ricorrente a promuovere un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 9-10-11.3.2010 e depositato il 22-25.3.2010, avverso gli atti e provvedimenti in oggetto esplicitatisupra.
A sostegno di tale ulteriore gravame, il sig. Stea deduceva censure riassumibili come segue:
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 5.04 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1748 del 15.12.2000. Mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al parere dell’Autorità  di Bacino della Puglia prot. n. 4906 del 10.04.2009. Violazione degli artt. 93 e 112 del d.lgs. n. 163/2006.
Lamentava il ricorrente la illegittimità  delle deliberazioni consiliari Comunali e della determina dirigenziale Regionale di approvazione del progetto di che trattasi in quanto adottate in assenza dell’attestazione di compatibilità  paesaggistica regionale, sopravvenuta solo con delibera di Giunta Regionale prot. n. 1013/2009.
L’istante contestava, altresì, l’assenza di un atto formale attestante il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità  di Bacino con nota prot. n. 4906 del 10.4.2009.
– Violazione di legge. Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione degli artt. 6,7,8,9,10,12 e 13 della Legge Regionale n. 3/2005. Violazione ed errata applicazione dell’art. 132 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 5.04 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1748 del 15.12.2000. Eccesso di potere. Travisamento. Sviamento. Incompetenza.
Con il secondo motivo di doglianza il sig. Stea censurava la legittimità  della deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 22.12.2009, con la quale il Comune di Adelfia approvava una perizia suppletiva e di variante al progetto in questione.
In sintesi, ad avviso del ricorrente tale perizia aveva ad oggetto un’opera nuova, autonoma e diversa da quella già  approvata con le precedenti deliberazioni consiliari Comunali.
– Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001. Eccesso di potere. Sviamento.
Inoltre, l’istante precisava che la disamina degli elaborati della perizia suppletiva e di variante rendeva evidente come l’occupazione temporanea di cui al decreto prot. n. DG/INV/864/2009 fosse stata disposta per l’esecuzione delle nuove e diverse opere previste nella citata perizia e non in ragione di esigenze temporanee correlate all’esecuzione del progetto originario già  approvato nel 2008.
In pendenza del giudizio, il Consiglio Comunale di Adelfia con deliberazione n. 34 del 29.9.2012 approvava il “Progetto esecutivo per i lavori di completamento del cavalcavia al km. 10+701 della linea Bari-Adelfia”, dando atto che detta approvazione costituiva variante al vigente P.R.G., senza
necessità  di approvazione regionale, ed equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità  dei lavori con imposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni occorrenti per la realizzazione dell’opera.
Avverso la predetta deliberazione il ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti notificato il 12-13.12.2012 e depositato in data 21.12.2012-8.1.2013, instando per l’annullamento della stessa per il seguente motivo in diritto:
– Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 12 della Legge Regionale n. 3/2005. Violazione dell’art. 5.04 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1748 del 15.12.2000. Eccesso di potere. Malgoverno. Sviamento.
L’istante ravvisava l’illegittimità  della deliberazione consiliare da ultimo richiamata, posto che sarebbe stata adottata nel tentativo di sanare la procedura originariamente adottata, oltre ad essere inficiata da plurimi vizi procedimentali.
Nelle more dello svolgimento del presente giudizio, la Regione Puglia depositava, in data 6.3.2014, le determinazioni dirigenziali n. 93/2014, n. 94/2014 e n. 64/2014, con le quali l’Ente Regionale pronunciava l’espropriazione nei confronti delle ditte catastali concordatarie e non concordatarie ed ordinava alla Società  Ferrovie del Sud Est il deposito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle indennità  provvisorie di occupazione temporanea.
Inoltre, in data 11.4.2014 la società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. comunicava al sig. Stea che, con determinazione dirigenziale n. 42/2014, la Regione Puglia approvava il “Progetto di completamento dei lavori al cavalcaferrovia km. 10+701.70 della linea Bari-Adelfia”, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ; progetto già  approvato dal Comune di Adelfia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2013.
Ciò posto, anche gli atti e provvedimenti innanzi citati divenivano oggetto di ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato in data 5-6.5.2014, depositato in Segreteria il successivo 16 maggio.
A sostegno dell’impugnativa l’istante lamentava i seguenti ulteriori motivi di gravame:
– Illiceità  dell’occupazione dei suoli in diritto di nuda comproprietà  del ricorrente di cui al decreto dirigenziale n. 121/2013 e ai decreti di occupazione temporanea ed anticipata già  impugnati con precedenti ricorsi per motivi aggiunti. Violazione dell’art. 16, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001. Illegittimità  della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia n. 94 del 4.3.2014.
Il ricorrente contestava la legittimità  della determinazione dirigenziale regionale n. 94/2014, avente ad oggetto l’ordine di deposito delle indennità  di occupazione temporanea, nella parte in cui individuava – tra i suoli temporaneamente occupati – anche taluni suoli che, viceversa, sarebbero stati occupati definitivamente da Ferrovie del Sud Est, in quanto interessati da opere di trasformazione non provvisionali.
– Illegittimità  della determinazione dirigenziale regionale n. 93 del 3.3.2014, della determinazione dirigenziale regionale n. 94 del 4.3.2014, della nota prot. n. 7201 del 4.3.2014 e della determinazione dirigenziale regionale n. 64 del 14.2.2014. Invalidità  derivata.
L’istante contestava, altresì, i decreti di esproprio di cui ai provvedimenti dirigenziali regionali n. 93/2014 e 64/2014, in quanto viziati, in termini di invalidità  derivata, dall’illegittimità  di tutti gli atti della procedura espropriativa già  impugnati con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti.
– Illegittimità  della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 34 del 30.11.2013 e della determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale della Regione Puglia n. 42 del 18.3.2014. Violazione di legge. Violazione dei principi e delle norme del giusto procedimento. Eccesso di potere. Malgoverno. Sviamento. Illiceità  dell’occupazione dei suoli interessati dal progetto di cavalcaferrovia approvato dapprima in variante con deliberazione di G.C. n. 162/2009, quindi con deliberazione di C.C. n. 34/2012 ed infine con deliberazione di C.C. n. 34/2013.
Con l’ulteriore motivo di ricorso innanzi rubricato, il sig. Stea deduceva l’illegittimità  della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 34/2013 sia in termini procedimentali, per omessa comunicazione di avvio del procedimento teso all’annullamento della precedente deliberazione consiliare n. 34/2012, sia in termini sostanziali in quanto sarebbe stata finalizzata a sanare i vizi della delibera da ultimo richiamata.
Da ultimo, il ricorrente instava per la condanna delle odierne parti resistenti al risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione subita, nonchè alla restituzione, previa rimessione in pristino, di tutti i suoli illecitamente occupati.
All’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale, così come integrato da ciascuno degli undici ricorsi per motivi aggiunti in atti, è globalmente infondato e, pertanto, va respinto nei termini qui di seguito specificati.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo il sig. Stea deduce l’illegittimità  della deliberazione n. 2/2008 emessa dal Consiglio Comunale di Adelfia per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
In tal modo, in tesi del ricorrente, l’Ente Comunale avrebbe impedito all’interessato di esporre chiarimenti sulla propria posizione in merito al procedimento preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001.
La censura è infondata.
A tal proposito, nella delibera impugnata si legge testualmente: “Le formalità , ex art. 11 del D.P.R. 327/2001 sono state regolarmente espletate, mediante: – notifica ai diretti interessati conosciuti a mezzo messo Comunale nei giorni 19, 20 e 24.09.2007; -pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio Comunale e sul quotidiano La Repubblica eseguito il giorno 21.09.2007, relativo alle ditte sconosciute”.
Invero, sul punto, l’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 dispone che: “(¦) Allorchè il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonchè su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo (¦)”.
Considerato che il procedimento in questione riguardava pacificamente un numero di privati proprietari e soggetti comunque attinti dall’esproprio in questione di per sè superiore a cinquanta, l’Amministrazione Comunale si è legittimamente avvalsa della modalità  prevista dalla norma innanzi richiamata, consentendo allo stesso ricorrente di venire a conoscenza del procedimento in questione.
Del resto, le modalità  di comunicazione di avvio del procedimento adottate in concreto non paiono aver minimamente menomato il diritto di difesa del ricorrente, il quale è riuscito a svolgere in modo assai articolato i suoi motivi di doglianza, tanto nella fase procedimentale (cfr. la ampia corrispondenza in atti), quanto in quella processuale.
A ciò si aggiunga che, sulla manifesta infondatezza della censura si è espresso anche il Consiglio di Stato in sede cautelare con ordinanza n. 5379/2008 precisando testualmente quanto segue: “(¦) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di conoscere dell’esistenza del procedimento espropriativo tant’è che ha potuto presentare proprie osservazioni (cfr. delibera consiliare 11-01-2008) (¦)”.
In effetti, la delibera impugnata si è resa necessaria al solo fine di apportare limitate modifiche al progetto in esame alla luce delle risultanze emerse dalla Conferenza di Servizi tenutasi il 25.7.2007.
Difatti, il progetto era già  stato approvato dal Comune di Adelfia con la precedente delibera Consiliare n. 13/2007.
Nell’ambito del procedimento teso all’approvazione della delibera da ultimo richiamata, come correttamente messo in evidenza dal Consiglio di Stato, l’odierno istante ha formulato le proprie osservazioni integralmente riportate nella delibera impugnata, in relazione alle quali la Società  resistente ha fornito le relative controdeduzioni.
Pertanto, questo Collegio ritiene di non poter ravvisare la dedotta lesione della garanzia di partecipazione al procedimento, considerato che il ricorrente è stato posto nelle condizioni di fornire dettagliati chiarimenti sulla propria posizione, instaurando un contraddittorio procedimentale pieno.
Inoltre, l’odierno istante ravvisa l’illegittimità  della predetta determinazione n. 2/2008, in quanto il Comune di Adelfia non avrebbe approvato il progetto definitivo trasmesso dalla società  Ferrovie del Sud Est il 3.8.2007 “ai soli fini urbanistici”, bensì anche dal punto di vista tecnico e finanziario, apportando illegittimamente modifiche al progetto elaborato dalla Società .
La censura merita reiezione.
In via preliminare, si osserva che il riferimento alle previsioni tecniche e finanziarie costituisce mera riproposizione di elementi già  contenuti nel progetto presentato dalla società  Ferrovie del Sud Est.
Inoltre, il Collegio ritiene di dover concordare con la notazione espressa dalla difesa Regionale in merito all’infondatezza dell’assunto secondo cui l’Amministrazione Comunale avrebbe inteso modificare e/o sottoporre a condizione l’approvazione del progetto.
In effetti, la deliberazione n. 2/2008, come innanzi precisato, è stata adottata, a seguito della Conferenza di Servizi del giorno 25.7.2007, al solo fine di approvare il progetto in variante al vigente piano urbanistico con conseguente dichiarazione di pubblica utilità  dei lavori ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni occorrenti alla realizzazione delle opere.
A tal fine, il Comune di Adelfia si è avvalso del procedimento di variante semplificata previsto dall’art. 12, comma 3, L.R. n. 3/2005, ai sensi del quale, nelle ipotesi di opere pubbliche non conformi allo strumento urbanistico “l’approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata dal competente Consiglio Comunale costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità  di approvazione regionale”.
In conseguenza del pieno rispetto delle disposizioni citate, nessun profilo di illegittimità  è dato riscontrare.
Il sig. Stea lamenta, altresì, la violazione delle norme che disciplinano l’obbligo di garantire la copertura finanziaria dell’indennità  dei beni da espropriare.
In sostanza, il ricorrente ritiene che il progetto in esame sarebbe illegittimo in quanto non dotato della copertura finanziaria ritenuta, in tesi, adeguata.
Preliminarmente ed in rito, appare invero venata da plurimi aspetti di inammissibilità  una censura di legittimità  che miri a contestare il quantum complessivo delle somme poste a copertura delle indennità  a versarsi in conseguenza di una articolata operazione di esproprio quale quella in esame.
Infatti, a tacer d’altro, la quantificazione di detta somma complessiva è chiara ipotesi di esercizio di discrezionalità  tecnica che, come è noto e come meglio si specificherà  oltre, si pone al di fuori della possibilità  di un sindacato forte da parte del G.A., essendo possibile solo nei suoi confronti una verifica della non manifesta irrazionalità  o della palese irragionevolezza, in concreto non certo sussistente.
Ciò nondimeno, anche nel merito della censura svolta, la determinazione Consiliare gravata si palesa legittima.
La somma stanziata, superiore a un milione di euro, appare congrua e sufficiente ad indennizzare i proprietari espropriati tenuto conto della minima capacità  edificatoria delle aree espropriate in conseguenza dei vincoli urbanistici ed idrogeologici insistenti sulle stesse.
Non può, in altri termini, ritenersi applicabile come base di calcolo del quantum dell’indennità  ottenibile un valore venale del bene pari a quello di immobili di pari estensione, risultando i suoli espropriati – in parte – persino a rischio di esondazione e allagamento.
Col quarto motivo di doglianza, l’istante ravvisa l’illegittimità  della determina impugnata sotto i profili dell’eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità , irragionevolezza ed ingiustizia delle motivazioni addotte a giustificazione delle scelte urbanistiche/progettuali che il Comune di Adelfia ha inteso prescrivere in sede di approvazione del progetto.
Il dedotto motivo di doglianza è infondato.
Come già  si anticipava supra, anche sotto tale profilo il Collegio si riporta al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, secondo la quale le scelte urbanistiche compiute dalle Amministrazioni Comunali costituiscono “scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà  od irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare” (inter plures, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza n. 2149/2014).
Trattasi, dunque, di apprezzamenti di merito connotati da un’ampia discrezionalità  e, pertanto, sottratti al sindacato puntuale del Giudice Amministrativo, il quale può concretamente esplicarsi solo nelle “ipotesi di manifesta illogicità , irragionevolezza o immotivata compromissione di affidamenti consolidati” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV sent. n. 3969/2015; in senso conforme T.A.R. Calabria, Sez. I sent. n. 1326/2014).
Nel caso di specie, considerato che è indubbia l’utilità  sociale delle opere in questione, le scelte urbanistiche/progettuali adottate dal Comune di Adelfa con deliberazione C.C. n. 2/2008 non appaiono affette da evidenti vizi di illogicità  o irragionevolezza, essendo state prescritte e disposte tenendo adeguatamente conto del prioritario interesse pubblico sotteso all’eliminazione del passaggio a livello che, si legge nella delibera, “produce danni all’economia locale ed alla sicurezza (¦)” essendosene reso necessario l’interramento, con creazione di apposito cavalcaferrovia.
Oltretutto, l’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del progetto, ha formalizzato, altresì, l’impegno ad attivare, in collaborazione con la società  Ferrovie del Sud Est, “ogni utile procedimento per ridurre al minimo i danni ai beni incisi dalla realizzazione dell’opera”, in tal modo rendendo evidente l’articolata ponderazione di interessi pubblici e privati contrastanti posta a base della realizzazione dell’opera.
La doglianza in esame è, quindi, infondata.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il sig. Stea impugna tanto il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 18.2.2008, quanto il parere favorevole espresso in tale sede dal Sindaco del Comune di Adelfia.
Segnatamente, il ricorrente al punto sub 5) dei motivi aggiunti lamenta l’illegittimità  del predetto parere in quanto sarebbe stato espresso senza tener conto delle asserite modifiche progettuali introdotte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2/2008.
Deve anzitutto evidenziarsi come dette modifiche progettuali non abbiano avuto un peso eccessivo nella complessiva economia degli interventi globalmente disposti in relazione alla realizzazione dell’opera pubblica in esame.
Esse, in relazione ad un opera di consimili proporzioni, appaiono costituire più un adattamento tecnico del progetto al suo fisiologico progressivo tramutarsi in una iniziativa operativa e concreta, piuttosto che quel totale stravolgimento progettuale che parte ricorrente ritiene essersi, in tesi, realizzato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il motivo di ricorso da ultimo ricordato è parimenti infondato, in quanto le indicazioni contenute nella richiamata delibera non hanno in alcun modo modificato in modo significativo o, a fortiori, sottoposto a condizione l’approvazione del progetto.
Pertanto, il Sindaco del Comune di Adelfia ha legittimamente espresso parere favorevole sul medesimo.
Con il motivo di doglianza di cui al punto sub 6) dei motivi aggiunti, l’istante ritiene che il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 18.2.2008 sia viziato in via derivata in quanto i provvedimenti presupposti sarebbero illegittimi.
Tuttavia, accertata la legittimità  tanto della deliberazione consiliare n. 2/2008, quanto del parere espresso dal Sindaco del Comune resistente, consegue che il vizio di illegittimità  derivata in tesi articolato in relazione al verbale della Conferenza di Servizi sopra ricordato non sussiste.
Parimenti infondate sono le censure sollevate ai punti da 8) a 16) col secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti con i quali il ricorrente impugna, rispettivamente, la deliberazione C.C. n. 17/2008 di ratifica del parere favorevole espresso dal Sindaco nella Conferenza di Servizi su menzionata del
18.2.2008 e la determinazione Regionale n. 80/2008 di approvazione del progetto “Raddoppio linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km. 11+175,55”.
Ad un esame di dettaglio delle censure svolte, emerge tuttavia che l’istante solleva avverso i citati ulteriori provvedimento, nella sostanza, i medesimi vizi dedotti col ricorso introduttivo.
A confutazione degli stessi ci si riporta alle argomentazione sopra enucleate.
Quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti, con lo stesso l’istante impugna il decreto di occupazione anticipata dei suoli di proprietà  del ricorrente emesso con nota prot. n. DG/INV/336/2009 del 25.2.2009 dalla società  Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ed il rigetto della domanda di permesso di costruire formalizzato dal Comune di Adelfia con nota n. 2008/003 del 5.3.2009.
Il motivo rubricato sub 17) del detto ricorso si rivela anch’esso infondato, in quanto teso ad eccepire vizi di illegittimità  derivata, stante l’avvenuto accertamento della piena legittimità  dei provvedimenti presupposti.
Per quanto concerne, invece, il motivo sub 18), l’odierno ricorrente ravvisa l’illegittimità  del decreto di occupazione anticipata impugnato in quanto difetterebbe il requisito dell’urgenza affinchè possa giustificarsi la disposta anticipazione dell’occupazione.
Inoltre, sempre in tesi, la determinazione dell’indennità  offerta in via provvisoria sarebbe meramente apparente e manifestamente inaccettabile.
La censura in esame è infondata.
Preliminarmente ed in rito, appare dubbia la permanenza dello stesso interesse a ricorrere in relazione all’impugnativa di un decreto di occupazione anticipata i cui effetti si sono ormai integralmente esauriti.
Ad ogni buon conto e nel merito, in punto di corredo motivazionale giustificativo dell’urgenza ravvisata nel provvedimento impugnato, in esso si legge testualmente che: “(¦) l’opera in questione interferisce con l’officiosità  idraulica della lama Montrone e, alla luce delle nuove caratteristiche planoaltimetriche dello stesso, presenta condizioni di criticità  elevate in riferimento alla possibile interferenza con i deflussi che interessano l’asta principale di tale reticolato idraulico, (¦) che, pertanto, la realizzazione dell’opera riguarda, anche e prioritariamente la difesa del suolo ed il consolidamento degli abitati e di regimazione delle acque pubbliche di cui all’art. 15 lettera b) della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3 e s.m.i. (¦)”.
La norma da ultimo citata, infatti, precisa: “Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità  nei seguenti casi: (¦) b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche (¦)”.
Ciò posto, alla luce della motivazione richiamata – in sè integralmente condivisa da questo Collegio – ed alla incontestata presenza di una situazione idrogeologica di pericolo presente quanto meno su parte dei suoli espropriati in danno del ricorrente, non può che giungersi alla conclusione secondo cui il potere in questione, nel caso concreto, sia stato correttamente esercitato dall’organo competente, considerate in particolare le evidenti ragioni di urgenza esposte nel decreto, per lo più tese a far fronte ai rischi di inondazione della zona e, dunque, alla realizzazione delle più volte menzionate opere pubbliche, collegate agli espropri in oggetto, in condizioni di piena sicurezza.
Oltretutto, si aggiunga l’orientamento della giurisprudenza amministrativa al riguardo in virtù del quale: “(¦) l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità  ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l’unico presupposto e che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità  (¦)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI sent. n. 114/2011).
In proposito, il Consiglio di Stato ha, inoltre, sottolineato che: “(¦) la realizzazione di ogni opera pubblica, specie quando siano stati reperiti i finanziamenti, è di per sè particolarmente urgente perchè si tratta di soddisfare interessi pubblici, con la conseguenza che la motivazione sulla «particolare urgenza» di avviare i lavori, presa in considerazione dall’art. 22-bis t.u. n. 327 del 2001, non è sostanzialmente dissimile dalla «urgenza» indicata nel precedente art. 22, e ciò in quanto in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza (il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ), l’amministrazione ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, per realizzare le opere per le quali c’è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse in bilancio (¦) (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3696/2007)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI sent. n. 114/2011).
Per quanto attiene alla inesatta determinazione dell’indennità  provvisoria, occorre ribadire quanto già  statuito con la pronuncia n. 1227/2011 di questo Tribunale Amministrativo, secondo cui: “per giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale (sez. III, 10 febbraio 2009, n. 228) la legittimità  dei provvedimenti espropriativi e di occupazione di urgenza non è inficiata dalla inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità , (¦) potendosi ogni contestazione relativa alla corretta quantificazione essere proposta in sede di opposizione, sia amministrativa ex art 21 d.p.r. 327/2001 che giudiziale ex art. 54 d.p.r. 327/01”.
Pertanto, all’esito dell’esame di merito a cognizione piena ed esauriente svolto in questa sede, il decreto di occupazione di urgenza gravato risulta esente dalle critiche che gli sono state appuntate.
Quanto al motivo sub 19), con esso il ricorrente eccepisce l’illegittimità  del diniego opposto dall’Ente Comunale alla domanda di permesso di costruire.
Anche tale doglianza va respinta, considerato che il Comune di Adelfia ha legittimamente motivato il diniego eccependo la non conformità  del Piano di Lottizzazione presentato dal sig. Stea al vigente Piano Regolatore Comunale, anche alla luce della variante approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 17/2008, con la quale, come già  innanzi detto, è stato approvato il progetto per cui è causa.
Con le successive censure rubricate ai punti da 21) a 30) contenute nel quinto, sesto, settimo e ottavo ricorso per motivi aggiunti, l’istante impugna gli ulteriori provvedimenti emessi dalla società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..
Segnatamente, si tratta del decreto di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio n. DG/INV/864/2009, la nota di rideterminazione dell’indennità  di espropriazione provvisoria in rettifica della precedente nota n. DG/INV/336/2009, il decreto di occupazione anticipata n. AU/INV/106 del 31.8.2009, nonchè la nota n. DG/INV/1449 del 5.11.2009, con la quale FSE ha rideterminato l’indennità  di espropriazione provvisoria.
In via preliminare, per le argomentazioni sopra svolte si rivelano infondati i motivi di doglianza di cui ai punti 21), 23), 26) e 30), in quanto tesi ad eccepire profili di invalidità  derivata per illegittimità  dei provvedimenti presupposti.
Per quanto attiene alla reiezione delle restanti censure, il Collegio ritiene si possa integralmente rinviare a quanto sopra già  evidenziato in relazione alla eccepita assenza del requisito dell’urgenza nell’occupazione anticipata ed alla contestata determinazione dell’indennità  di esproprio.
A ciò si aggiunga che in atti è depositato il verbale redatto in data 20.12.2011, con il quale la società  Ferrovie del Sud Est ha proceduto alla “riconsegna delle aree temporaneamente occupate, libere da materiali ed attrezzi avendo ripristinato lo stato originario dei luoghi”, avendo da tempo ultimato i lavori previsti nel progetto.
Anche in tal caso, l’avvenuto integrale esaurimento degli effetti giuridici e di fatto del provvedimento impugnato fa sorgere dubbi sulla stessa persistenza dell’interesse a ricorrere in relazione all’annullamento dei medesimi.
Prive di pregio sono, altresì, le censure formulate col nono ricorso per motivi aggiunti, proposto a seguito dell’accesso agli atti e documenti tecnico – amministrativi relativi al progetto in questione disposto con l’ordinanza n. 274/2009 di questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Segnatamente, con il motivo sub 31) l’istante ravvisa la illegittimità  delle deliberazioni Consiliari Comunali e della determina dirigenziale Regionale di approvazione del progetto di che trattasi, in quanto sarebbero state adottate in assenza dell’attestazione di compatibilità  paesaggistica Regionale.
Inoltre, il ricorrente censura l’omesso rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità  di Bacino con nota prot. n. 4906 del 10.4.2009.
Sul punto, il Collegio osserva come lo stesso ricorrente abbia precisato nei suoi atti che, con deliberazione n. 1013/2009, la Regione Puglia ha provveduto a rilasciare al Comune di Adelfia ed alla società  Ferrovie del Sud Est l’attestazione di compatibilità  paesaggistica per il “Progetto di raddoppio della linea ferroviaria Bari – Adelfia – Putignano per il servizio metropolitano di superficie – 1° stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al Km. 11+175,55”.
Quanto alla asserita omessa ottemperanza alle prescrizioni espresse dall’Autorità  di Bacino, dal Certificato di Collaudo del 10.6.2013 emerge che “(¦) con nota prot. DG/INV/1254 del 04/09/2012 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato che le opere sono state realizzate secondo le prescrizioni contenute nel parere dell’Autorità  di Bacino della Puglia prot. 4906 del 10.04.2009; relativamente alla prescrizione della medesima Autorità  di Bacino della Puglia di prevedere un opportuno piano di manutenzione finalizzato al mantenimento delle migliori condizioni di officiosità  idraulica del canale, il RUP ha dichiarato che a tale riguardo è stata sottoscritta convenzione fra Comune di Adelfia e Ferrovie del Sud Est in data 01.03.2013 (¦)”.
Pertanto, alla luce di tali risultanze documentali e tenuto conto della loro efficacia probatoria nel presente procedimento, di per sè non intaccata da elementi di segno contrario, la censura in esame così come svolta resta destituita di ogni fondamento.
Con i successivi motivi di doglianza rubricati ai punti 32) e 33), il sig. Stea sostiene che la perizia suppletiva e di variante al progetto in questione, approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2009, avrebbe ad oggetto un’opera nuova, autonoma e diversa da quella già  approvata con le precedenti deliberazioni consiliari comunali.
Pertanto, in tesi del ricorrente, l’occupazione temporanea di cui al decreto prot. n. DG/INV/864/2009 sarebbe stata disposta per l’esecuzione delle nuove e diverse opere previste nella citata perizia.
Detto assunto non è condivisibile.
In effetti, anche in tal caso trattasi di una perizia aggiuntiva che si è resa necessaria a seguito di sopravvenute circostanze non prevedibili al momento della redazione del progetto.
Nel caso di specie, i lavori suppletivi si sono resi necessari al fine di migliorare la funzionalità  dell’opera garantendo “una migliore integrazione urbanistica di traffico”.
Inoltre, la delibera gravata contiene la espressa precisazione da parte dell’organo Comunale che tale perizia non avrebbe comportato alcuna sostanziale modifica al progetto iniziale approvato con le deliberazioni C.C. n. 2/2008 e 17/2008.
Parimenti infondata è la censura di cui al punto sub 34), costituente l’unico motivo di doglianza articolato col decimo ricorso per motivi aggiunti.
Con quest’ultimo l’istante impugna la deliberazione di C.C. n. 34/2012 avente ad oggetto l’approvazione del “progetto per il completamento del cavalcaferrovia al Km. 10+701 della linea Bari – Adelfia”.
Il ricorrente, oltre che dedurre i medesimi vizi contestati alla deliberazione Comunale n. 162/2009, per i quali si rimanda a quanto sopra evidenziato, lamenta vizi procedimentali connessi alla omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Per converso, la delibera in questione risulta ritualmente pubblicata. Dalla lettura della stessa emerge come siano state rispettate le formalità  previste dall’art. 11 del D.P.R. 327/2001 mediante deposito presso la segreteria Comunale, pubblicazione su due quotidiani e per 15 giorni all’Albo Pretorio.
Anche in tal caso, le modalità  di pubblicazione in concreto adottate non hanno in nulla menomato la capacità  di difesa delle ragioni del ricorrente, tanto in sede procedimentale che in sede processuale.
Da qui l’infondatezza della censura.
Quanto all’ultimo ricorso per motivi aggiunti, va infine evidenziato quanto segue.
L’istante con il motivo sub 35) impugna la determinazione dirigenziale n. 94/2014 avente ad oggetto l’ordine di deposito delle indennità  di occupazione temporanea, in quanto essa indicherebbe tra i suoli temporaneamente occupati anche suoli che sarebbero stati appresi definitivamente dalla società  Ferrovie del Sud Est.
Anche tale assunto va disatteso, considerato che alcuna divergenza può riscontrarsi tra le aree espropriate e le aree effettivamente occupate dalle opere realizzate, come documentato dal verbale di sopralluogo congiunto redatto in data 15.9.2011 e depositato in giudizio.
Mentre, per le aree non soggette ad esproprio e per le quali era stata disposta l’occupazione temporanea si è già  sopra menzionato il verbale del 20.12.2011, con il quale la società  Ferrovie del Sud Est ha provveduto debitamente a riconsegnare ai proprietari le aree temporaneamente occupate con l’ultimazione dei lavori.
Parimenti infondato è il motivo sub 36) con il quale il ricorrente impugna i decreti di esproprio di cui alle determinazioni dirigenziali Regionali n. 93/2014 e n. 64/2014, ritenute illegittime in termini di invalidità  derivata.
In effetti, essendo stata accertata la legittimità  di tutti gli atti della procedura espropriativa presupposti, anche i richiamati provvedimenti Regionali devono ritenersi integralmente validi.
Con l’ulteriore motivo di ricorso per motivi aggiunti sub 37) il ricorrente impugna tanto la deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 34/2013, quanto la determinazione dirigenziale Regionale n. 42/2014.
Nella specie, il ricorrente deduce l’illegittimità  della menzionata deliberazione Comunale in quanto il Comune avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento teso all’annullamento della precedente deliberazione Consiliare n. 34/2012. Inoltre, parte istante ritiene che la delibera impugnata sarebbe stata predisposta al solo fine di sanare i vizi della precedente deliberazione.
Ciò posto, la censura è infondata poichè, in primo luogo, dalla lettura della deliberazione n. 34/2013 si evince in modo chiaro come l’adozione della stessa si sia resa necessaria allo scopo di approvare il nuovo progetto esecutivo inviato all’Ente Comunale dalla Società  Ferrovie del Sud Est con nota n. 19331 del 25.11.2013.
Quest’ultima precisa che la modifica al progetto esecutivo è, in sostanza, consistita nella individuazione di ulteriori particelle ricadenti nel territorio di Adelfia soggette ad esproprio e ad occupazione temporanea.
A tal fine, la Società  resistente ha dichiarato di aver proceduto alla notifica e pubblicazione dell’avvio del procedimento amministrativo volto ad ottenere l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
In effetti, in atti risultano documentate le osservazioni prodotte dai terzi interessati, tra i quali l’odierno ricorrente, a cui è seguita la relativa pronuncia da parte della società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (nota FSE prot. n. DG/INV/1176 del 20.10.2013).
Come anticipato supra, questo consente di evidenziare come il sig. Stea sia stato ampiamente notiziato del nuovo progetto esecutivo soggetto ad approvazione da parte del Comune di Adelfia, potendosi considerare perseguito lo scopo cui istituzionalmente tende la comunicazione di avvio del procedimento, ossia consentire ai terzi interessati di partecipare all’iter istruttorio, fornendo il proprio contributo partecipativo, senza tuttavia poter maturare una legittima aspettativa qualificata alla conclusione del procedimento in senso automaticamente favorevole ai propri diritti o interessi legittimi, in particolare ove ci si trovi nell’ambito di procedimenti al elevato tasso discrezionale quali quelli concernenti, ad esempio la realizzazione di opere pubbliche di natura infrastrutturale.
Oltre a ciò, a fini di regolarità  sia formale che sostanziale, la delibera consiliare in questione è stata regolarmente pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio a partire dal 20.12.2013.
Accertata, dunque, la legittimità  della deliberazione di C.C. n. 34/2013, decadono conseguentemente i vizi di invalidità  derivata eccepiti avverso la determinazione Regionale n. 42/2014 con cui la Regione Puglia ha proceduto alla riapprovazione del “Progetto di completamento dei lavori al cavalcaferrovia km. 10+701.70 della linea Bari- Adelfia”.
Pertanto, conclusivamente, il Collegio ritiene che anche le innanzi citate deliberazioni restino esenti dalle censure relative ai vizi contestati.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione integrale sia del ricorso introduttivo, sia degli undici ricorsi per motivi aggiunti.
Ovviamente, essendo stata dimostrata la legittimità  dei provvedimenti censurati con il ricorso introduttivo, così come integrato dai plurimi ricorsi per motivi aggiunti, non possono trovare accoglimento la domanda risarcitoria e restitutoria dei suoli occupati azionate dal sig. Stea nei confronti delle odierne parti resistenti.
Da ultimo, tenuto conto dell’elevata complessità  ed assoluta peculiarità  della controversia in esame, oltre che in considerazione del suo articolato andamento procedimentale e processuale, a parere del Collegio sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su tutti i ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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