Edilizia e urbanistica- Attività  edilizia privata- Permesso in sanatoria – Volumi tecnici- Nozione – Torrini, scale e muretti d’ambito- Non vi rientrano – Diniego – Legittimità 

La realizzazione di torrini-scale e muretti d’ambito sul lastrico solare di un edificio privato superanti il limite di altezza di m. 7,50 stabilito dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale in zona panoramica A, non sono assentibili in quanto non annoverabili nella nozione di volumi tecnici intesi nella qualità  di locali completamente privi di una autonomia funzionale anche potenziale, destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali della costruzione stessa ed in particolare di volumi strettamente destinati a contenere impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici che non possano – per esigenze tecniche di funzionalità  degli impianti- essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norma urbanistiche.

N. 01593/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2015, proposto da: 
Kiar Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Colapinto e Giovanni Marangelli, con domicilio eletto presso Angelo Lanno, in Bari, Via San Francesco D’Assisi, n. 15; 

contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rossano Campanella, con domicilio ex legepresso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari, n. 6; 

per l’annullamento
– della nota 15107/2015 n. 19463 Prot. Gen. del Direttore dell’ Area Urbanistica del Comune di Conversano con la quale è stato comminato il diniego definitivo alla domanda di permesso in sanatoria, nonchè l’intimazione della riduzione in pristino delle opere edilizie abusive;
– nonchè della nota 1810212015 n. 4026 prot. del Direttore dell’Area Urbanistica del Comune di Conversano contenente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90 avente ad oggetto il parziale diniego del permesso di costruire per variante in sanatoria per realizzazione di vani tecnici (torrini-scala);
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Antonio Colapinto e Angela Pia Mancini, per delega dell’avv. Campanella;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2015, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte di tale eventualità .
Il ricorso è infondato e può pertanto prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dal Comune.
Si controverte sull’assentibilità  in sanatoria di volumi – torrini-scale e muretti d’ambito – realizzati dalla ricorrente sul lastrico solare di un edificio ricadente in zona A panoramica, che superano l’altezza massima di m 7,50 stabilita dalle NTA del PRG, elevabili a 7.90 m. come previsto nella tavola 3.4/ bis del PRG.
Il provvedimento impugnato nega la sanatoria e ne ordina la demolizione perchè superano l’altezza di m. 7.90, sul presupposto che l’art. 37 delle NTA del PRG vieti il superamento di tale limite di altezza anche per i volumi tecnici.
La ricorrente invece sostiene che l’art. 37 NTA ponga tale divieto solo per gli immobili situati nella zona B ciò desumendo dall’espressione ” tale limite” al singolare, mentre, se detto divieto fosse riferibile anche alla zona A, il compilatore avrebbe dovuto usare l’espressione “tali limiti”.
Poichè, allora, le opere in questione sarebbero annoverabili nella nozione di “volumi tecnici”, ne rivendica la conformità  urbanistica in quanto l’immobile si trova nella zona A, dove, argomentando a contrario, ritiene possibile il superamento, per i volumi tecnici, del relativo limite di altezza.
Al fine di comprovare la natura di “volumi tecnici” di dette opere manifesta l’intenzione di destinare i torrini-scale ad alloggiamento di impianti fotovoltaici per i quali, in ogni caso, anche se operasse il divieto ex art. 37 NTA, invoca l’applicazione della normativa nazionale di derivazione comunitaria – d.lg. n. 28/2011 – che prevede, in tal caso, deroghe ai parametri dimensionali, imponendosi sulla fonte regolamentare quali sono le NTA.
1. E’ preliminare stabilire se effettivamente l’art. 37 limiti alla sola zona B panoramica il divieto di deroghe all’altezza dei fabbricati per i volumi tecnici.
L’articolo intitolato “zone panoramiche con vincolo di altezza” dispone:
In queste zone individuate nella tavola 3.4 del PRG le altezze massime delle costruzioni sono così limitate:
– zona A = H massima dei fabbricati m 7.50
– zona B = H massima m. 5.50
Tale limite non può essere superato dai volumi tecnici da altri elementi costruiti con materiali non trasparenti (parapetti di terrazzi e simili).
– zona C è vietata ogni sopraelevazione
Gli spazi verdi vanno convenientemente sistemati a verde o attrezzature sportive.
– zona D = altezza max dei fabbricati m. 4.
Il Collegio osserva che il primo comma contiene l’espressione “sono così limitate”, il secondo capoverso l’espressione “tale limite”, evidenziando un nesso di presupposizione fra le due norme che induce a ritenere, in via interpretativa, che il divieto di superamento delle altezze per il volumi tecnici valga sia per la zona A, che per la zona B, anche in considerazione della finalità  perseguita di preservare il valore panoramico delle zone così censite.
In altri termini, non avrebbe senso qualificare la zona A come ambiente panoramico da tutelare se fosse consentito, solo per questa, eccedere dai limiti di altezza, a tal fine stabiliti, per allocare sulla sommità  degli edifici dei volumi tecnici.
Ciò trova conferma nel fatto che, fermo il divieto per la zona B, la disposizione in rassegna per la zona C vieta ogni sopraelevazione e per la zona D il divieto di superamento dell’altezza per i volumi tecnici, non prescritto nell’art. 37 viene affermato, come riferito dalla ricorrente, nella tavola 3.4/bis.
2. Sotto altro profilo, per quanto sia assorbente il rilevo che precede, occorre considerare che le opere in questione non sono “volumi tecnici”, non essendovi contestazione inter partes sull’attuale destinazione d’uso a vani scala e muretti d’ambito delle opere per cui è causa.
Il Collegio ritiene pertanto che non ricorra la deroga ai parametri dimensionali degli edifici che la ricorrente, avendo in animo di destinare i torrini a sede di impianti fotovoltaici, riconduce al d.lg. n. 28/2011.
Ed infatti, per costante giurisprudenza, sono “volumi tecnici” i locali completamente privi di un’autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (Consiglio Stato, sez. IV, 4 maggio 2010 , n. 2565; T.A.R. Palermo Sez. I, 9 luglio 2007, n. 1749; T.A.R. Milano, Sez. II, 4 aprile 2002 n. 1337) e, in particolare, quei volumi strettamente destinati a contenere gli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità  degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (T.A.R. Bari n. 2843/2004).
Escluso con tutta evidenza che i muretti d’ambito siano annoverabili nella nozione predetta – sul punto la ricorrente non offre argomenti in senso contrario – deve ritenersi che correttamente il Comune abbia negato la sanatoria per la parte di essi che supera l’altezza massima di m. 7.90.
Alla stessa conclusione si perviene con riferimento ai torrini . scala – pacificamente esclusi dal novero dei volumi tecnici (Cass. 2566/2011; C.d.S. 1512/2014) – neppure scalfita dalla intenzione manifestata dalla ricorrente di adibirli ad alloggiamento di impianti fotovoltaici, non potendosi evidentemente attribuire ad una costruzione una qualità  tecnica, decisiva ai fini della individuazione del regime edilizio da applicare, in base ai propositi futuri di chi ne dispone.
Irrilevante è infine la circostanza, addotta dalla ricorrente, della presenza nella zona A di edifici la cui altezza supererebbe quella consentita, poichè l’altrui illecito edilizio, ancorchè non provato, non legittima certo quello represso con il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società  ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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