1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Offerta tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti


2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Istanza di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a – Bilanciamento opposti interessi – Segreto tecnico – Carenza prova 

1. Nelle gare pubbliche, il controllo del giudice sulla legittimità  degli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve essere svolto “extrinsecus”, nei limiti della rilevabilità  “ictu oculi” dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’Amministrazione.


2. In caso di istanza di accesso ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. nel bilanciamento tra opposti interessi, se non risulta fornita in modo puntuale idonea prova sull’esistenza di un vero e proprio segreto tecnico commerciale che riguarda l’offerta, deve prevalere l’ esigenza di trasparenza della procedura, proprio in dipendenza dei caratteri di pubblicità  che assistono quest’ultima, cui lo stesso concorrente si è volontariamente ed implicitamente assoggettato con la partecipazione.


* * * 
Vedi Cons. St., Sez. V, ric. n. 1058 – 2016; ord. 7 aprile 2016, n. 1181 – 2016. Cancellato dal ruolo all’udienza pubblica del 9 giugno 2016. 

N. 01553/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2015, proposto da: 
Teorema s.p.a. in proprio e quale mandataria in A.T.I. con Società  Geo Impianti e costruzioni s.r.l., società  AVR s.p.a., Montana s.p.a., Ing. Vito Antonio Demarinis, rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto in Bari, Via Dalmazia, 161; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto in Bari, Via P. Amedeo, 26; 

nei confronti di
Teseco s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria in AT.I. con Ecologica s.p.a., Società  URS Italia s.p.a.; Ecologica s.p.a., rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano, Andrea Romano, Antonio Tarantino, Tommaso Marrazza, con domicilio eletto in Bari, Via De Giosa, 98; 

per l’annullamento
– della Determinazione n. 2015/160/00763 del 7 aprile 2015, comunicata con nota del 08/04/2015, con la quale il Dirigente della Ripartizione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici del Comune di Bari ha disposto l’esclusione dell’ATI Teorema s.p.a. – Geo Impianti e Costruzioni s.r.l., AVR S.p.A.- Montana s.p.a. e Ing. Vito De Marinis e, conseguentemente, la revoca dell’Aggiudicazione provvisoria disposta con D.D. 2014/160/01866 in favore dell’ATI Teorema s.p.a. e l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI Teseco s.p.a.- Ecologia s.p.a.;
– nei limiti dell’interesse della ATI Teorema, del verbale n. 2 del 31.10.2013, n. 6 del 21.11.2013, del verbale n. 3 del 23.10.2013, n. 7 del 27.11.2013, n. 12 del 14.01.2014;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, di Ecologica s.p.a. e di Teseco s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visto il ricorso incidentale depositato dalle società  controinteressate in data 25 giugno 2015;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. presentata dalle società  controinteressate in data 7 settembre2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone; Rosa Cioffi; Mariarita Armenio, per delega degli avv.ti Tommaso Marrazza e Salvatore Alberto Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. La società  Teorema s.p.a. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la Geo Impianti e costruzioni s.r.l., AVR s.p.a., Montana s.p.a., Ing. Vito Antonio Demarinis, ha partecipato alla procedura di gara indetta con bando pubblicato in data 21 giugno 2013 dal Comune di Bari per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006, dei lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza permanente del sito di interesse nazionale ex Fibronit, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.lgs. n. 163/2006, per un importo complessivo a base di gara di € 10.861.997,76, I.V.A. esclusa.
Alla procedura di gara hanno partecipato anche il R.T.I. 1 Emme Soluzioni Ambientali s.r.l. e l’A.T.I. Teseco – s.p.a..
2. Con Determinazione Dirigenziale prot. n. 2014/160/1288 dell’8 luglio 2014, il Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante – Contratti e Gestione LL.PP. del Comune di Bari ha aggiudicato, in via definitiva, l’appalto in questione all’A.T.I. 1 Emme Soluzioni Ambientali s.r.l. (capogruppo mandataria) – Daneco Impianti s.r.l. – Dalena Eco Trend s.r.l. (mandanti).
2.1 Avverso la predetta aggiudicazione definitiva, ritenuta illegittima e gravemente lesiva dei propri interessi, è insorta la Società  Teorema s.p.a., seconda classificata nella procedura di gara de qua, a mezzo di motivi aggiunti al ricorso già  precedentemente proposto avverso la nota della S.A. (prot. n. 32069/2014) di non accoglimento dell’informativa dalla stessa presentata ex art. 243-bis, comma primo, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2.2 Il predetto giudizio (R.G. n. 311/2014) si è concluso con sentenza di declaratoria di improcedibilità  del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, di cessazione della materia del contendere sui motivi aggiunti e di inammissibilità  del ricorso incidentale.
3. Infatti, nelle more, il Comune di Bari, avendo acclarato l’assenza della regolarità  fiscale in capo alla Daneco, mandante del raggruppamento aggiudicatario, ha adottato la D.D. n. 2014/160/01866 del 29 settembre 2014, di esclusione dell’A.T.I. 1 Emme Soluzioni Ambientali, con conseguente revoca dell’aggiudicazione definitiva precedentemente disposta in favore di questa e contestuale aggiudicazione provvisoria alla seconda classificata A.T.I. Teorema s.p.a..
3.1 Con ricorso (R.G. n. 1399/2014) l’A.T.I. 1 Emme Soluzioni Ambientali s.r.l. ha proposto gravame avverso la prefata Determina Dirigenziale.
3.2 In seguito l’A.T.I. 1 Emme ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, sicchè con sentenza n. 1517 del 19 novembre 2015 questo Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità  sia del ricorso principale, così come integrato da motivi aggiunti, che, conseguentemente, del ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. Teorema s.p.a..
4. Con l’odierno giudizio, infine, viene all’attenzione del Collegio l’impugnativa proposta dall’A.T.I. Teorema avverso la determina dirigenziale del 7 aprile 2015, meglio precisata in oggetto, con cui il Comune di Bari ha escluso il predetto raggruppamento dalla gara, con conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta in suo favore, ed, infine, ha aggiudicato provvisoriamente la gara all’A.T.I. Teseco s.p.a. – Ecologica s.p.a., che seguiva in graduatoria (quarta classificata dopo l’A.T.I. Demont Ambiente s.r.l., rinunciataria).
4.1 L’A.T.I. Teorema, in particolare, contesta il predetto complesso provvedimento in primis nella parte in cui dispone la sua esclusione dalla procedura selettiva, e conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione in suo favore nonchè l’aggiudicazione provvisoria in favore della società  controinteressata, articolando una prima serie di censure, così rubricate:
I) violazione e falsa applicazione di legge (art. 263 D.P.R. 207/2010 e art. 253 d.lgs. n. 163/2006), violazione e falsa applicazione della legge della Regione Veneto n. 3/2000; violazione e falsa applicazione della circolare n. 5656/2000; violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara; violazione delle regole del favor partecipationis; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità  manifesta, contraddittorietà .
II) violazione e falsa applicazione di legge (art. 92, 263 D.P.R. 207/2010 e arti. 42 e 253 d.lgs. n. 163/2006); violazione e falsa applicazione dell’allegato 1 del D.P.R. n. 207/2010, violazione della regola del favor partecipationisalla procedure di gara pubblica ed eccesso di potere per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità  manifesta.
In estrema e doverosa sintesi, l’A.T.I. Teorema ha dedotto l’illegittimità  dell’operato della S.A., asserendo di essere in possesso dei requisiti di partecipazione così come richiesti dalla lex di gara (Capo 2.3, lett. b) e c) del Disciplinare di gara, nonchè a pagina 6, lett. b) e c) del Bando di gara), contrariamente a quanto ex adverso ritenuto dalla S.A..
4.2 Con un’ulteriore separata serie di mende la ricorrente ha inoltre censurato per vizi propri l’ammissione alla procedura del R.T.I. Teseco.
Ha dedotto motivi così rubricati:
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 75 del D.Lgs. n. 163/2006; artt. 1 e 3 L. 241/90 e s.m.i. e art. 97 Cost., eccesso di potere sotto plurimi profili. Secondo la ricorrente l’A.T.I. Teseco avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, per aver provveduto ad inviare alla S.A. conferma dell’offerta tecnica ed economica già  presentata, così come richiesto dal Comune di Bari con nota prot. n. 233911 del 23 ottobre 2014, oltre il termine perentorio di 10 giorni assegnatole, senza peraltro allegare la richiesta estensione della cauzione provvisoria.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: l’ammissione del R.T.I. Teseco s.p.a. sarebbe, inoltre, illegittima per non aver prodotto la dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 del socio di maggioranza Teseco s.r.l..
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006: dall’esame della documentazione risulta che non hanno reso la necessaria dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità  professionale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2003 i responsabili tecnici della mandante Ecologica s.p.a. nonchè il responsabile tecnico della Teseco s.p.a., nominato ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. 28 aprile 1998.
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006, dell’art. 23 del D.lgs. n. 82/2005, dell’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006; dell’art. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e art. 97 Cost.: la conformità  della copia cartacea della cauzione provvisoria, con firma digitale, trasmessa da Teseco s.p.a. al Comune di Bari non è stata autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato in violazione della normativa indicata.
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.l.gs. n. 163/2006, dell’art. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e art. 97 Cost.: la Teseco s.p.a. andava esclusa per non aver prodotto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità  personale e professionale prevista dall’art. 38 cit. da parte della sig.ra Masini Maria Camilla, presente nella propria compagine sociale come procuratore speciale.
VIII) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 53 e 90 del D.lgs. n. 163/2006; dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010, nonchè della lex specialis di gara: secondo la ricorrente in via principale, la Teseco s.p.a. ha dichiarato che avrebbe affidato, ai sensi dell’art. 90, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, l’incarico di progettazione alla Società  URS Italia s.p.a.. Tuttavia non risulterebbero assolti tutti gli oneri dichiarativi di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 che invece incombevano per la Società  URS Italia s.p.a., al pari delle imprese concorrenti.
IX) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006: secondo la ricorrente l’A.T.I. Teseco avrebbe dovuto essere esclusa non avendo prodotto la dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità  personale e professionale prevista dall’art. 38 cit. del sig. Paolo Ciccarelli, procuratore cessato della Teseco s.p.a..
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari, e l’A.T.I. Teseco, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
6. Con ordinanza cautelare n. 310/2015 del 28 maggio 2015, non appellata, il Collegio, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. ha disposto la sospensione degli atti gravati.
7. Con successivo ricorso incidentale depositato in data 25 giugno 2015, l’Impresa controinteressata ha dedotto ulteriori vizi dell’offerta della ricorrente principale non rilevati dalla Commissione di gara, che, in aggiunta ai motivi di esclusione individuati dalla S.A., sarebbero, a suo dire, in grado di inficiare la validità  dell’offerta tecnica presentata dall’A.T.I. Teorema.
7.1 In particolare, l’A.T.I. Teseco ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex di gara, in particolare del punto 3 del bando; dell’art. 1, punto 4, e dell’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto; art. 3, parte prima, e dell’art. 1, parte seconda, del Disciplinare; il difetto di motivazione e d’istruttoria; l’eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità , e per erronea valutazione dei fatti. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente incidentale, infatti, l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe difforme dalle prescrizioni di gara e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa.
7.2 Con successiva istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., pervenuta in Segreteria in data 29 settembre 2015, la Teseco ha impugnato il diniego di accesso integrale agli atti di gara.
8. All’udienza del 18 novembre 2015 la causa, a seguito di discussione orale, è stata definitivamente trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Viene in decisione il ricorso relativo alla gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza permanente del sito di interesse nazionale ex Fibronit, proposto dall’A.T.I. Teorema s.p.a. avverso la sua esclusione, e conseguente contestuale aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. Teseco, odierna controinteressata (previa revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della prima), giusta determinazione della Stazione unica appaltante del Comune di Bari in data 7 aprile 2015.
Nella narrativa che precede si è anche evidenziato che, da un lato, la ricorrente in via principale ha ulteriormente impugnato gli atti di gara per vizi propri, ovvero nella parte in cui è stata disposta l’ammissione dell’A.T.I. Teseco; dall’altro, che quest’ultima, a sua volta, oltre a resistere al ricorso principale, ha anche proposto ricorso incidentale, volto a contestare la mancata esclusione dell’offerta tecnica della Teorema per motivi ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Stazione appaltante.
2. Occorre in limine stabilire l’ordine di esame dei ricorsi proposti dalle parti.
Ragioni di priorità  logica impongono al Collegio di procedere allo scrutinio dei motivi di gravame proposti dalla ricorrente principale avverso la sua esclusione dalla gara. Infatti, solo dall’esito di accoglimento dei relativi motivi di gravame potrebbe derivare l’attribuzione alla concorrente (illegittimamente) esclusa della legittimazione a ricorrere e a resistere in giudizio, in relazione alla ulteriore contestazione degli atti della gara, e, quindi, a far sorgere l’interesse della controinteressata Teseco all’esame del ricorso incidentale. Solo in tal caso, infatti, discenderebbe in capo all’A.T.I. Teorema la legittimazione connessa alla speciale qualificata posizione di soggetto legittimamente partecipante alla gara, come tale, distinto dal quisque de populo, rispetto all’esercizio del potere amministrativo.
Al contrario, la conferma della legittimità  dell’esclusione della ricorrente principale consoliderebbe l’esclusione e, dunque, il difetto di legittimazione dell’A.T.I. ricorrente, con conseguente venir meno di ogni interesse all’esame del ricorso incidentale.
3. Tanto premesso, i motivi sub I) e II) del ricorso principale, che per la stretta connessione che li avvince saranno trattati congiuntamente, sono fondati, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3.1 Al fine di una più agevole comprensione del caso da decidere, occorre precisare che per la partecipazione alla competizione concorrenziale è stato richiesto il possesso dell’attestazione SOA nella Cat. OG12, classifica VII, sia ove riferita alla sola costruzione (per l’importo di € 10.771.997,76) – salvo, in tal caso avvalersi dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.lgs. 163/2006 – che ove riferita alla progettazione ed esecuzione (per l’importo di 10.861.997,76). In entrambi i casi, inoltre, la lex di gara (Capo 2.3, lett. b) e c) del Disciplinare di gara, nonchè a pagina 6, lett. b) e c) del Bando di gara) ha previsto, tra l’altro, quali requisiti di progettazione in capo ai concorrenti, l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252, relativi a lavori di bonifica di siti contaminati per un importo globale pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
3.2 Secondo la motivazione del provvedimento gravato l’esperienza “Progettazione del completamento della bonifica con impianto di smaltimento D1 Comune di San Martino Buon Albergo”, esibita dall’A.T.I. Teorema al fine di assicurare i predetti requisiti speciali richiesti dal disciplinare per il progettista, poteva essere impiegata solo per un importo di lavori ricompresi nella misura di € 5.321.570,00, dovendosi invece scomputare dall’importo complessivo indicato (di complessivi € 19.954.829) il costo dei lavori relativi all’ampliamento dell’impianto di smaltimento D1, realizzato in adiacenza ai lotti 13 e 15. Detti lavori, infatti, nella prospettazione della S.A., non rientrerebbe nel progetto di bonifica stricto sensu inteso, sicchè la relativa attività  di progettazione non poteva essere valutata come idonea ai fini dell’integrazione del richiesto speciale requisito.
3.3 Per quanto di seguito esposto, invece, il Collegio, anche ad un più approfondito esame della fase del giudizio di merito, non può non concordare con la tesi dall’A.T.I. Teorema, secondo cui, i servizi di progettazione svolti dalla mandante Montana s.p.a., in relazione alla bonifica dell’area Cà  Vecchia, nella Regione Veneto, indicati in sede di domanda, rispettano pienamente le richieste della lex di gara, dovendosi, pertanto, ribadire quanto già  sommariamente rimarcato con l’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare.
3.3.1 Come infatti è anche dato desumere dalla nota della Regione Veneto del 4 maggio 2015, prot. n. 185545, “il progetto della bonifica dell’area Cà  Vecchia include il progetto dell’ampliamento dell’impianto di smaltimento D1 ubicato nello stesso sito. Si tratta in definitiva di un unico complessivo progetto presentato da Progeco Ambiente S.P.A. in esito alla Conferenza dei Servizi ex art. 242 del digs. n. 163/2006, tenutasi in data 18.12.2008, e finalizzato a risolvere la problematica di contaminazione delle acque sotterranee riscontrata nell’area in esame”; inoltre, lo stesso allegato A (cfr. pag. 56) alla Delibera di Giunta regionale del 30 dicembre 2010, n. 3492 di approvazione del progetto di bonifica dell’area “Cà  Vecchia” indica chiaramente quale costo degli interventi per il completamento della bonifica l’importo di € 19.954.829.
Non va tralasciato di evidenziare peraltro che sul lotto 5, interessato dalla realizzazione del progetto di bonifica, insisteva una precedente discarica, la cui rimozione e ricostruzione si è resa necessaria per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’intero sito, in ragione dell’accertata preesistenza di rifiuti sottostanti all’impianto (cfr. all. A alla Delibera di G.R. Veneto n. 3492 del 30 dicembre 2010, pagg. 47 e ss.). Del resto è anche incontestato che l’attività  di ricostruzione ed ampliamento dell’impianto D1, nell’ottica della realizzazione dell’unitario progetto, è stata non solo indirizzata verso il conseguimento del fine primario di consentire il confinamento, in condizioni di sicurezza, dei rifiuti rinvenuti nelle aree da bonificare, ma anche ha avuto il meritorio ulteriore obiettivo di consentirne in parte l’autofinanziamento (All. A cit. pagg. 3 e ss.).
3.3.2 Va inoltre soggiunto, così come puntualmente precisato dalla difesa della ricorrente in via principale, che è lo stesso D.P.R. n. 207/2010 a comprendere nell’ambito della categoria “OG12” (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) “la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale¦.. Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi¦..”.
Nel senso della soluzione prospettata dispone inoltre l’allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 che, dettando i “Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale”,testualmente reca: “Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti secondo i seguenti criteri tecnici generali:¦¦. privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato; privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento”.
Nè, infine, la lex specialis di gara ha posto ulteriori specifiche preclusioni tali da consentire alla S.A. di operare secondo le modalità  selettive censurate dall’A.T.I. Teorema in ricorso.
Sul punto, peraltro, la controinteressata non ha dedotto particolari argomenti.
3.4 In conclusione, nei limiti dei motivi esaminati, il ricorso principale va accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità  del gravato provvedimento, atteso che tutte le determinazioni che ne costituiscono l’oggetto (esclusione della Teorema, revoca dell’aggiudicazione provvisoria in suo favore e nuova aggiudicazione provvisoria in favore della Teseco) risultano fondate sull’erronea e perplessa valutazione (che ne costituisce il presupposto e che risulta anche conseguente ad un’evidente insufficiente attività  istruttoria) dell’assenza in capo all’A.T.I. Teorema del più volte precisato requisito speciale di partecipazione che, invece, in ragione delle superiori considerazioni, risultava ampiamente integrato, non potendosi escludere dai lavori relativi all’attività  di bonifica di Cà  Vecchia anche la realizzazione dell’impianto di smaltimento D1, ubicato nello stesso sito, in quanto parte imprescindibile del progetto approvato.
4. Con la seconda parte del ricorso principale proposto da Teorema e con il ricorso incidentale spiegato dall’A.T.I. Teseco, le prefate società  contestano vicendevolmente l’ammissione alla gara dell’altra, al fine di conseguire ciascuna il consolidamento dell’aggiudicazione provvisoria, per come disposta in proprio favore dalla S.A., in conseguenza della definitiva auspicata esclusione dell’altra concorrente dalla gara.
4.1 Occorre principiare dall’esame del ricorso incidentale, avente carattere escludente, atteso che con esso si deduce la mancanza di requisiti oggettivi dell’offerta avversaria, al fine di contestarne la mancata estromissione nel corso della procedura (cfr. sul punto Ad. Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014, paragrafo 8.1.1 della parte in diritto). Il Collegio ritiene di poter tralasciare i profili di inammissibilità  pur evidenziati dalla difesa della ricorrente principale, atteso che le censure prospettate dalla Teseco sono, sotto ogni profilo prospettico rappresentato, palesemente infondate.
4.1.1 Il prefato raggruppamento contesta le valutazioni svolte dalla S.A. in ordine al pregio tecnico dell’offerta presentata dall’A.T.I. Teorema, sostenendo, con una prima accorata serie di censure, che le varianti proposte sarebbero peggiorative e dunque, inammissibili, sicchè l’offerta della ricorrente principale meritava di essere esclusa.
Il Collegio non può dubitare invece della correttezza dell’operato dell’Amministrazione, alla luce dell’evidente considerazione che il bando di gara, così come il disciplinare, prevedono espressamente la possibilità  di presentare varianti migliorative (id est soluzioni in parte differenti) sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, rispetto al progetto definitivo posto a base di gara dalla S.A., quali sono ad ogni evidenza quelle presentate dall’A.T.I. Teorema ed oggetto dell’odierna censura.
Più in particolare, l’Art. 11 del bando di gara stabilisce che l’offerta progetto dovrà  essere redatta, secondo le modalità  di cui al Capo 3 del Disciplinare di Gara ed illustrare le proposte di varianti migliorative facendo riferimento specificamente e separatamente ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal disciplinare di gara.
A sua volta il Capo 3 del disciplinare di gara prescrive che “le proposte di varianti, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto definitivo, possono riguardare miglioramenti qualitativi, tecnici e funzionali. Sono ammesse soluzioni migliorative e integrazioni tecniche che siano finalizzate a mitigare gli impatti ambientali previsti, garantire la controllabilità  del ciclo di vita dell’infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti utilizzati e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione”.
Nella griglia dei criteri di valutazione delle proposte di variante è prevista l’attribuzione di punteggio anche e proprio per “Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche”, riguardanti la “Gestione materiale proveniente dalla demolizione”.
La soluzione progettuale migliorativa contestata, così come puntualmente descritta dalla Teseco, consiste nell’utilizzo, nello svolgimento delle operazioni di demolizione dei capannoni dell’ex Fibronit, di una diversa modalità  operativa di raccolta del rifiuto ai fini del suo successivo smaltimento. Infatti, in luogo dei previsti big bags, ovvero contenitori entro cui deporre il rifiuto di amianto proveniente dalla demolizione, soluzione che non consente di eliminare del tutto il rischio di dispersione nell’ambiente delle fibre di amianto, l’A.T.I. Teorema ha proposto l’utilizzo di una diversa tecnologia che ne prevede la miscelazione con cemento, assicurando un più elevato livello di tutela ambientale, riducendo sensibilmente (se non annullando) il predetto rischio, e garantendo, secondo incontestata affermazione, un livello nullo di emissioni in atmosfera e di impatti acustici. Detta soluzione, dunque, portando ai minimi termini l’impatto sull’ambiente delle operazioni di raccolta delle macerie di amianto, appare senz’altro migliorativa rispetto a quella del definitivo posto a base di gara, smentendo senz’altro le censure con cui l’A.T.I. Teseco ha contestato la relativa valutazione tecnico – discrezionale così come positivamente svolta dalla Stazione appaltante. Le deduzioni delle società  ricorrenti in via incidentale, in particolare, non hanno lasciato emergere alcun elemento di irragionevolezza o palese erroneità  del giudizio positivo espresso dal seggio di gara in relazione agli aspetti migliorativi dell’offerta de qua, indispensabile per poterne consentire il sindacato giurisdizionale ed evitare un’inammissibile sostituzione del giudice all’Amministrazione (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5051).
Come sottolineato da condivisa giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi: «Nelle gare pubbliche il controllo del giudice della legittimità  sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve essere svolto “extrinsecus”, nei limiti della rilevabilità  “ictu oculi” dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’Amministrazione; la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  dell’Amministrazione costituisce infatti ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla p.a. quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto; in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’Amministrazione è infatti in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa; deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità ) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi» (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978).
4.1.2 Nè peraltro può seguirsi la tesi della Teseco nella parte in cui sostiene l’inammissibilità  dell’offerta de qua, in quanto essa richiederebbe ulteriori imprecisate autorizzazioni. Risulta sufficiente a smentire tali generiche deduzioni la circostanza, anche rimarcata dalla difesa del Comune di Bari, che è l’intero progetto esecutivo che sarà  redatto dall’aggiudicataria, in conformità  al progetto autorizzato ed all’offerta tecnica proposta, a dover essere trasmesso al Ministero dell’Ambiente ed a tutti gli enti coinvolti nella procedura autorizzativa, ben potendo in tale sede svolgersi una valutazione in funzione autorizzativa di tutte le varianti proposte e ritenute dalla S.A. meritevoli di realizzazione.
5. Resta da esaminare l’istanza proposta ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. dalle società  controinteressate Teseco s.p.a. ed Ecologica s.p.a., per avversare il diniego opposto dal Comune di Bari alla richiesta di accesso integrale all’offerta tecnica dell’A.T.I. Teorema.
5.1 Prima di procedere all’esame delle ragioni poste dalle ricorrenti in via incidentale a fondamento dell’istanza ostensiva, occorre verificare l’utilità  dell’acquisizione della richiesta documentazione, rispetto all’esigenza precipua di tutelare la posizione giuridica differenziata di cui le società  istanti assumono di essere titolari, consistente nell’aspirazione a conseguire il bene finale dell’aggiudicazione della gara. Infatti, l’accesso in corso di causa presuppone non soltanto la riscontrata sussistenza delle condizioni per il suo esercizio, ma anche l’acclarata utilità  dei documenti ai fini della tutela delle posizioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale.
Il Collegio deve dunque farsi carico di procedere alla valutazione della sussistenza, sul piano processuale, dell’interesse al positivo scrutinio della predetta istanza ostensiva, in funzione del connesso interesse alla difesa giudiziale delle posizioni giuridiche vantate dalle ricorrenti in via incidentale.
5.2 A tal fine occorre procedere alla preliminarmente delibazione dei motivi di gravame opposti con la seconda parte del ricorso introduttivo avverso l’ammissione alla procedura competitiva dell’A.T.I. Teseco. Infatti, il loro eventuale accoglimento comportando l’esclusione di quest’ultima dalla procedura di gara, renderebbe privo di utilità  l’accesso all’offerta tecnica dell’A.T.I. Teorema che, in forza dell’annullamento della determinazione n. 763/2015, risulta allo stato aggiudicataria.
5.3 Con il motivo sub B III) la ricorrente Teorema contesta il mancato rispetto da parte delle società  controinteressata del termine di 10 giorni ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, fissato dalla S.A. con note prot. nn. 244758/2013 e 233911/2014 per la comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.
Il motivo non può essere condiviso.
Con la prima nota, infatti, la stessa S.A. ha proceduto a fissare un termine per la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati superiore a dieci giorni, sicchè legittimamente l’Amministrazione non ha escluso il concorrente che ha riscontrato tempestivamente la richiesta dell’Ufficio nel termine assegnato, pena, in mancanza, la violazione del suo legittimo affidamento.
Con la seconda nota, invece, la S.A. ha invitato la controinteressata, non a provare il possesso dei requisiti dichiaratiex art. 48 cit. (avendo la Teseco già  proceduto a tanto in sede di verifica a campione), ma a dichiarare il permanere del suo interesse all’aggiudicazione, nonostante il lasso temporale trascorso e il venir meno dell’irrevocabilità  dell’offerta, nonchè a produrre l’estensione della garanzia rilasciata in sede di gara. Il termine fissato dal Comune diBari, dunque, è diverso dal termine di cui all’art. 48 D.lgs. n. 163/2006 e, peraltro, non è stato imposto a pena di esclusione. Inoltre la società  Teseco ha manifestato la sua disponibilità  in tempo ragionevolmente congruo ed utile allo scopo.
Del resto è appena il caso di evidenziare che la rigida interpretazione delle conseguenze connesse all’ipotesi di violazione del termine di cui all’art. 48, comma secondo, fornita dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 25 febbraio 2014, non consente di fornire alla norma in questione un’interpretazione estensiva, sotto il profilo del suo campo oggettivo di applicazione, sicchè la stessa non può essere applicata alla peculiare fattispecie oggetto dell’odierno giudizio. Del resto è la stessa norma ad escludere la sua applicazione ai concorrenti già  sorteggiati, presupponendo il legislatore che le operazioni di gara siano concluse di regola entro tempi celeri.
5.4 Con i motivi sub B IV), B V), B VII), B VIII) e B IX), che per ragione di connessione si prestano ad una trattazione congiunta, la ricorrente deduce la violazione degli obblighi dichiarativi ex art. 38 D.lgs. 163/2006, incombenti sui soggetti a tanto tenuti, rispettivamente socio di maggioranza persona giuridica Teseco s.r.l., responsabile tecnico (Tolanini Francesco) e procuratore speciale (Masini Maria Camilla) della Teseco s.p.a., Presidente del Consiglio di Amministrazione, procuratori speciali e socio di maggioranza della società  di progettazione URS Italia S.P.A., procuratore cessato (Paolo Ciccarelli) della Teseco.
Le censure in esame risultano in parte infondate in fatto, avendo l’Amministrazione dato atto, per alcune dichiarazioni, della loro produzione agli atti di gara. Per altra parte, il Collegio non può non evidenziare che il tenore delle censure si presta ad una facile confutazione, in ragione dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla doverosità  delle dichiarazioni in questione anche da parte dei predetti soggetti (in particolare socio di maggioranza persona giuridica, responsabile tecnico e procuratori speciali), non facilmente individuabili sulla base della disposizione letterale della norma invocata, nè espressamente individuati dalla lex specialis di gara. Infine, nemmeno risulta dedotta l’assenza in concreto in capo a tali soggetti dei prescritti requisiti di moralità  professionale, sicchè l’omissione censurata, in ogni caso, non avrebbe potuto comportare l’esclusione della concorrente, potendosi nella specie dar corso al soccorso istruttorio.
5.5 Con il motivo sub B VI) si contesta la presunta violazione dell’art. 23, D.lgs. 82/2005, in quanto la polizza prodotta da Teseco s.p.a. sarebbe priva della attestazione di autenticità  da parte di un pubblico ufficiale autorizzato.
Sul punto la difesa comunale ha richiamato l’art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 82/2005 (come sostituito dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 30.12.2010, n. 235 con decorrenza dal 25.01.2011) che prevede che ” Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità  non espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.”, per asserire che le copie su carta delle polizze firmate digitalmente hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale e possono essere disconosciute soltanto dalla Società  emittente. Inoltre, ha anche evidenziato di aver provveduto a verificare l’autenticità  della firma digitale apposta, richiedendo alla Compagnia assicurativa il file firmato digitalmente e verificandone i certificati informatici (versati in atti) secondo la normativa che disciplina la firma digitale, precisando che dalla verifica svolta risulta effettivamente che il garante ha firmato in data 17 aprile 2015 quel documento, e che al fine della effettività  della garanzia ciò che rileva è la firma del garante, la riconducibilità  della garanzia al concorrente e la corrispondenza al contenuto della polizza di quanto richiesto dalla legislazione italiana: requisiti, tutti questi, ricorrenti nella fattispecie in esame.
Il Collegio ritiene dirimente, ai fini della statuizione di rigetto del motivo in esame, evidenziare che l’adempimento in questione risulta ultroneo e conseguente ai ritardi nello svolgimento e nella conclusione della procedura di gara, sicchè in applicazione di principi di buona fede e proporzionalità , correttamente l’Amministrazione comunale non ha provveduto all’esclusione della Teseco, procedendo d’ufficio alle ulteriori acquisizioni documentali ritenute all’uopo necessarie.
6. Atteso dunque che, per quanto esposto, i motivi di gravame dedotti dalla Teorema sono infondati, ne deriva l’interesse delle società  Teseco ed Ecologica, in quanto soggetti legittimamente partecipanti alla gara de qua e oramai al secondo posto della graduatoria, al positivo scrutinio dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., in vista dell’eventuale proposizione di un’ulteriore impugnativa, al fine di contestare gli esiti della gara, sulla base di elementi nuovi, ove effettivamente appresi a seguito dell’accesso alla ulteriore documentazione richiesta.
6.1 Tuttavia, in conformità  allo scopo delle norme comunitarie in materia di appalti che impongono di preservare il valore della massima rapidità  nella definizione del contenzioso processuale, l’accoglimento dell’istanza de qua, per come in concreto formulata, non si presta in ogni caso a comportare un rinvio della decisione di merito sul ricorso principale (così come invece richiesto dalle società  Ecologica e Teseco con memoria del 30 ottobre 2015), benchè tale modus procedendi possa andare a scapito del simultaneus processus.
A tale soluzione il Collegio giunge altresì considerando che, allo stato, la posizione dell’istante non ne riceve significativo pregiudizio sul piano processuale. Infatti, la proposizione di ulteriori censure avverso l’ammissione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Teorema, allo stato prefigurata dall’A.T.I. Teseco solo come ipotesi meramente potenziale, ben potrà , se del caso, essere scrutinata in un separato e successivo giudizio, in relazione ad ulteriori profili che non siano stati già  oggetto di delibazione da parte del Collegio con l’odierna decisione (ove ovviamente non conosciuti e conoscibili solo all’esito dell’accesso), peraltro nell’ambito di un procedimento di gara che è ancora in itinere, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
Va, altresì, evidenziato che l’art. 116, comma 2, ultima parte cod. proc. amm. consente espressamente la definizione dell’istanza di accesso in pendenza di causa anche con “la sentenza che definisce il giudizio”, oltre che con ordinanza.
In ciò la nuova previsione del codice del processo differisce dalla corrispondente disposizione dell’art. 21, comma 1, ultimo inciso legge n. 1034/1971 (come novellato sul punto dalla legge n. 205/2000) ove era contemplata esclusivamente la definizione della istanza de qua con “ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio”.
6.2 Passando all’esame dei motivi posti a fondamento dell’impugnativa proposta avverso il diniego di accesso integrale all’offerta tecnica della Teorema, va ricordato, così come riferito nella narrativa che precede, che quest’ultima ha motivato la propria ferma opposizione all’accesso con l’esigenza di preservare il Know how insito nell’offerta tecnica, derivante dall’originale combinazione di tecniche con cui è stata formulata l’innovativa proposta progettuale.
6.2.1 Sul punto giova far richiamo a condivisi principi giurisprudenziali in forza dei quali, nelle controversie in materia di appalti, occorre procedere al bilanciamento fra le opposte esigenze emergenti: di difesa delle parti, in funzione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU), da un lato, e di tutela della riservatezza delle imprese e dei loro segreti commerciali quali espressione dei superiori valori della concorrenza e del mercato, dall’altro (cfr. sul punto Corte Giust. UE, Sez. III, 14 febbraio 2008, causa C-450/06).
6.2.2 Il Collegio osserva, quanto al caso di specie, che non risulta comprovata l’esistenza di segreti tecnici e commerciali, atteso che la predetta circostanza risulta solo genericamente affermata dalla difesa della società  controinteressata, non potendosi ritenere sottraibile all’accesso qualsiasi elemento espressivo di un’originale combinazione pratica di tecniche e procedure operative, peraltro incontestatamente già  note agli operatori del settore di riferimento. Di converso, a voler seguire gli argomenti addotti dalla Teorema, si giungerebbe alla inammissibile conclusione della necessaria secretazione di tutte le offerte tecniche, atteso che ognuna di essa reca in sè un originale utilizzo di tecniche e procedure operative, necessario al fine di offrire soluzioni progettuali che siano quanto più funzionali al soddisfacimento delle richieste avanzate dalla S.A., così come esplicitate negli atti di gara, mentre la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a specifiche elaborazioni o ricerche ulteriori, che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore ed inoltre in grado di aggiungere valore alla proposta offerta solo se non conosciute da terzi (cfr. art. 98 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, cd. Codice della proprietà  industriale; cfr. anche ord. Tar Lombardia, Brescia, 3 aprile 2014, n. 349).
Nel caso di specie, dunque, non risulta fornita in modo puntuale idonea prova sull’esistenza di un vero e proprio segreto, sicchè, nel bilanciamento tra opposti interessi, non possono che prevalere le esigenze di trasparenza della procedura, proprio in dipendenza dei caratteri di pubblicità  che assistono quest’ultima, cui lo stesso concorrente si è volontariamente ed implicitamente assoggettato con la partecipazione. Resta fermo ovviamente l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici (cfr. sentenza TAR, Calabria-Catanzaro, sez. II, 11 settembre 2015, n. 1467, T.A.R. Puglia -Bari, Sez. I, ord. 23 dicembre 2014, n. 1614).
6.2.3 Peraltro, come anche precisato dalla giurisprudenza, il complesso sistema del codice degli appalti, introduce un microsistema normativo sull’accesso che opera già  a monte una prima operazione di bilanciamento tra contrapposti interessi, offrendo al concorrente aggiudicatario, la cui offerta sia espressiva di un particolare Know howaziendale, la duplice garanzia della limitazione, sul piano della legittimazione soggettiva attiva, dell’accessibilità  dell’offerta ad esclusivo vantaggio del solo concorrente che abbia partecipato legittimamente alla selezione e, sul piano oggettivo, per le sole esigenze di tutela giurisdizionale semprechè sussista un effettivo interesse a censurare l’offerta di cui si richiede l’ostensione (cfr. TAR Milano, Sez. III, 15 gennaio 2013 n. 116; TAR Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013 n. 2106; Parere AVCP n. 6 del  06/02/2013).
Nel caso in esame le giustificazioni esposte sul piano sostanziale dalla Teorema nel procedimento di accesso e poi richiamate nella difesa in giudizio non sembrano idonee a superare il confine tra originalità  dell’offerta tecnica eknow-how qualificabile come distinto bene aziendale, facendosi rinvio, come già  precisato, alla combinazione di tecniche peraltro, per stessa ammissione della Teorema, già  conosciute dalle controinteressate e, sotto tale profilo, già  oggetto di contestazione con ricorso incidentale. Del resto, l’A.T.I. Teorema con nota prot. 49134 del 21 febbraio 2014 ha provveduto ad indicare, ai fini della sottrazione all’accesso, gran parte dell’offerta tecnica, senza consentire di apprezzare la specificità  del Know how che si assume insito nell’offerta, e che, per quanto esposto, risulta solo genericamente asserito. Dal canto suo l’Amministrazione si è limitata a recepire le richieste della Teorema senza svolgere alcuna indagine o verifica ulteriore al fine del bilanciamento degli interessi contrapposti.
In conclusione l’istanza in questione merita positiva considerazione, atteso che la stessa, in quanto finalizzata all’esercizio del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., risulta prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza per come ex adverso prospettate, così come peraltro chiarito dall’art. 13, comma 6, del D.lgs. 163/2006, che così dispone: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.
6.3 In conclusione, l’istanza de qua deve essere accolta e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Bari di esibire alla ricorrente incidentale, copia integrale della documentazione richiesta, con eventuali cancellature o omissis di specifici dati tecnici, relativi ad aspetti comunque ininfluenti rispetto alle valutazioni dell’offerta dell’aggiudicataria svolte dalla S.A. in sede di gara, sulla base di motivata valutazione dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 dicembre 2011, n. 713; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 22 aprile 2010, n. 8015; Cons. di Stato, sez. VI, 10 maggio 2010, n. 2814, 7 giugno 2006, n. 3418).
All’ostensione della predetta documentazione dovrà  provvedersi entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, semprechè ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 163/2006 sia intervenuta l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (sul punto cfr. Cons. di Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5280). In mancanza l’amministrazione dovrà  provvedere alla esibizione nel termine di giorni dieci decorrenti dalla predetta approvazione.
7. Da ultimo, va esaminata la domanda risarcitoria (in forma specifica o, in subordine, per equivalente) formulata da Teorema a pag. 34 – 35 dell’atto introduttivo.
A tal riguardo, ritiene il Collegio che, in considerazione dell’esito finale del presente giudizio, detta domanda non possa trovare allo stato positivo apprezzamento, avendo la società  istante conseguito integralmente il bene della vita cui aspirava con l’accoglimento della domanda impugnatoria.
8. La novità  e complessità  della vicenda, unitamente alla parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
I) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale e, per l’effetto, annulla la Determina n.2015/160/00763 del 7 aprile 2015;
II) rigetta il ricorso incidentale;
III) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza ex art. 116, comma 2, presentata dalle società  controinteressate.
Spese compensate.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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