Pubblica sicurezza – Licenza porto d’armi – Revoca – Provvedimenti di polizia – Discrezionalità – Inaffidabilità del detentore
àˆ legittima la revoca del porto d’armi per difesa personale in considerazione dell’elevato grado di discrezionalità e della ratio di mera prevenzione, propri dei provvedimenti di polizia; nel caso di specie, il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni è idoneo a una nuova valutazione dell’affidabilità del soggetto destinatario della licenza.
N. 00658/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01303/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2015, proposto da:
Angelo Penta, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Grattagliano, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Questura di Bari, Ministero dell’Interno;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento emesso dal Questore di Bari Commissariato di Pubblica Sicurezza Monopoli Settore Polizia Amministrativa e Sociale, rectius il Prefetto di Bari, in data 10 luglio 2015, conosciuto in data 12.08.2015, di revoca del porto di pistola per difesa personale rinnovata in data 17.2.2015 ed il libretto porto d’armi n. 84184-E, rilasciato in data 28.10.2010, ancora in corso di validità , a seguito di notificazione del provvedimento;
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: a) comunicazione di avvio di revoca della licenza di porto d’armi del 12.5.2015 Prot. 81/6G/Area O.P.I° Bis;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Filippo Grattagliano;
Considerato che i provvedimenti di polizia presentano un elevato grado di discrezionalità e possono essere adottati in chiave di mera prevenzione;
Rilevato che, nella fattispecie, il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni è astrattamente idoneo a determinare una riconsiderazione dell’affidabilità del soggetto;
Ritenuto, altresì, sotto il profilo del periculum, che il ricorrente paventi un pregiudizio assolutamente eventuale, non supportato da alcun elemento concreto;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)