Merita di essere sospeso il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora non sia stata adeguatamente valutata la circostanza del nuovo rapporto di lavoro del ricorrente, già addotta in sede procedimentale e corredata da documentazione (buste paga), comprovante la sussistenza di un reddito ben superiore a quello percepito negli anni precedenti, tale da far presumere, in una prospettiva di continuità per il futuro, il raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta.
N. 00660/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01174/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2015, proposto da:
Lurdhi Engjell, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Giorgio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento avente ad oggetto il diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 20.12.2014, notificato in data 27.06.2015;
nonchè di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Cristina Giorgio e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Considerato che ricorre, prima facie, una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso atteso che le buste paga prodotte dal ricorrente comprovano un reddito ben superiore a quello percepito negli anni precedenti, tale da far presumere, in una prospettiva di continuità per il futuro, il raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta;
Ritenuto pertanto che la circostanza del nuovo rapporto di lavoro, già segnalata all’Amministrazione in sede procedimentale, non sia stata dalla stessa adeguatamente valutata;
Ritenuto infine di poter compensare le spese della presente fase in ragione della natura degli interessi sottesi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)