1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Avverso determinazione tetti di spesa strutture sanitarie accreditate – Sopravvenuta sottoscrizione accordo contrattuale – Inammissibilità  del ricorso per acquiescenza e difetto di interesse – Insussistenza – Fattispecie


2. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario regionale – Strutture accreditate – Fondo unico aziendale – Determinazione – Tetti di spesa – Individuazione – Remunerazione costo endoprotesi – Esclusione – Legittimità  – Motivi

1. In sede di ricorso avverso il provvedimento di determinazione del fondo unico aziendale e dei tetti di spesa fissati per le singole strutture private accreditate, l’intervenuta sottoscrizione dell’accordo contrattuale recante l’espressa accettazione, in capo alla ricorrente, della determinazione del limite globale di spesa stabilito in contratto, non determina l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ed acquiescenza, essendo per converso necessaria un’esplicita rinuncia al ricorso ed ai motivi aggiunti già  presentati, tenuto altresì conto che la mancata sottoscrizione del citato contratto, ai sensi degli artt. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e 27 co. 4-bis della L.R. 8/2004, comporta per le case di cura la sospensione dell’accreditamento istituzionale.


2. E’ legittima la determinazione del fondo unico aziendale per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento adottata senza tener conto della remunerazione per gli apparati protesici, atteso che, dalla interpretazione della normativa regionale in materia, non si rileva affatto che la remunerazione delle endoprotesi debba aggiungersi al tetto di spesa. In particolare, secondo il Collegio, i ridetti tetti di spesa non devono essere aumentati anche degli importi corrisposti per le endoprotesi in quanto la L.R. n. 2/2011, recante il c.d. “Piano di rientro”, consente la remunerazione per ogni tipo di prestazione extra-tetto fatturata al 25% comportante o meno l’impianto protesico, il cui costo, pertanto, deve ritenersi già  ricompreso nel tetto di spesa medesimo.

N. 01464/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Agostino Meale, Antonio Battiante, con domicilio eletto presso Agostino Meale in Bari, Via Celentano, n. 27; 
contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Bari, Via Abate Gimma, n. 231; 
per l’annullamento
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia n. 673 del 5.06.2014;
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia n. 688 del 09.06.2014;
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia n. 689 del 09.06.2014;
– di ogni altro provvedimento a esso presupposto, connesso e consequenziale;
nonchè per la declaratoria del diritto della Società  ricorrente alla fissazione del tetto di spesa 2014 sulla base di quello ad essa riconosciuto per il 2011, anche a seguito della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1362/2013, al netto delle riduzioni previste dalla l. n. 135/2012 (o almeno su quello 2009, correttamente determinato, al netto delle riduzioni di legge);
Motivi Aggiunti depositati in data 24 Gennaio 2015:
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia n. 1359 del 14.11.2014;
nonchè per la declaratoria del diritto della Società  Case di Cura Riunite alla fissazione del tetto di spesa 2014 sulla base di quello ad essa riconosciuto per il 2011, anche a seguito della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1362/2013, al netto delle riduzioni previste dalla l. n. 135/2012 (o almeno su quello 2009, correttamente determinato, al netto delle riduzioni di legge), maggiorato con l’inclusione della quota del 10% previsto dal Piano di rientro della Regione Puglia che ha, ormai, esaurito i suoi effetti;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Agostino Meale e avv. Raffaele Daloiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l. ha impugnato, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio, le deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL di Foggia inerenti il fondo unico, nonchè i tetti di spesa per singole Case di Cura relativi all’anno 2014.
Con il ricorso de quo la ricorrente impugna altresì il provvedimento con cui il Direttore Generale dell’ASL di Foggia, a seguito della sentenza n. 1362 del 7.10.2013, ridetermina il fondo unico aziendale per l’acquisto di prestazioni di ricovero dai privati accreditati per l’anno 2011.
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione e falsa applicazione degli articoli 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, 15, comma 14 del D.Lgs. n. 95 del 2012 (conv. in L. 135/2012), articoli 20, comma 4 e 25 comma 2, della L.R. 28 del 2000, 17, comma 1, lett. c), della L.R. 14 del 2004, 17, comma 2 e 3, della L.R. n. 26 del 2006, violazione e falsa applicazione della sentenza esecutiva di questo Tribunale, n. 1362 del 2013, violazione e falsa applicazione delle D.G.R. n. 683/2014, 3007/2012 e 1494 del 2009, eccesso di potere per contraddittorietà  tra atti della medesima pubblica amministrazione, erroneità  e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità , irrazionalità  e sviamento.
Con atto depositato in data 24.1.2015 la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia n. 1359 del 14.11.2014 avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 689 del 9 giugno 2014”, quest’ultima già  impugnata con il ricorso principale.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha sostanzialmente dedotto gli stessi vizi già  allegati con il ricorso principale, tenuto conto che, per quanto riguarda l’oggetto di questo giudizio – la determinazione del fondo unico aziendale per l’anno 2014 – nulla è cambiato rispetto a quanto già  previsto nei precedenti atti impugnati con il ricorso principale.
Infatti, il fondo unico aziendale dal quale si parte e sul quale si concentrano le censure sollevate dalla ricorrente in questo giudizio resta fissato in Euro 20.047.080,00.
Con atto depositato in data 11.5.2015 la difesa dell’Amministrazione resistente ha chiesto al Segretario Generale di questo Tribunale di disporre affinchè la costituzione in giudizio del 13.1.2015, erroneamente riportante un diverso numero di R.G., venisse allegata al fascicolo inerente questo giudizio, evidenziando che è in questo giudizio che l’Amministrazione aveva inteso costituirsi.
Con tale atto, l’ASL di Foggia ha chiesto la reiezione del ricorso e di tutte le domande ivi contenute perchè irricevibili, inammissibili e comunque infondati.
All’Udienza Pubblica del 2.7.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio, in via preliminare, deve esaminare le eccezioni di inammissibilità  sollevate dall’Azienda Sanitaria Locale di Foggia.
1.1. – L’ASL di Foggia deduce l’inammissibilità  del ricorso per acquiescenza e difetto di interesse atteso che in data 5.5.2015 la ricorrente ha sottoscritto l’accordo contrattuale relativo all’anno 2014 che recherebbe, fra l’altro, l’espressa accettazione (anche “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc.”) della determinazione del “limite globale di spesa” assegnato con la deliberazione n. 1359 del 2014, pari a Euro 10.191.578,96 e dell’impossibilità  di conseguire il pagamento di somme ulteriori rispetto a detto limite invalicabile.
A pagina 10 del contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità  Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito all’anno 2014, sottoscritto in data 5.5.2015, tra l’altro, si legge: “Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione)¦” a cui segue la firma del legale rappresentante della casa di cura ricorrente.
Il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato notificato dalla ricorrente in data 12.9.2014 e depositato in data 17.9.2014, cioè, in data antecedente la firma del contratto de quo.
Anche il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato e depositato in data antecedente alla firma del contratto de quo.
Secondo questo Collegio, affinchè si possano ritenere formati l’acquiescenza ed il sopravvenuto difetto di interesse, non è sufficiente la specifica sottoscrizione delle clausole sopra indicate, ma è necessaria un’ esplicita rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti già  presentati, tenuto anche conto che la mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi degli artt. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 27, comma 4 bis, della L.R. n. 8 del 2004, comporta per le case di cura la sospensione dell’accreditamento istituzionale.
L’eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dall’ASL di Foggia va quindi disattesa.
1.2. – Inoltre, l’ASL di Foggia deduce l’inammissibilità  della domanda contenuta nei motivi aggiunti con la quale la ricorrente chiede in aggiunta all’accertamento del diritto a conseguire il pagamento delle prestazioni rese nell’anno 2014 nella misura dalla stessa individuata, il riconoscimento del “10% sottratto per il Piano di rientro che ha esaurito i propri effetti”, in quanto si tratterebbe di domanda nuova, priva di alcuna connessione rispetto al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’analisi di tale eccezione di inammissibilità , tenuto conto che la domanda de qua risulta essere infondata nel merito per le ragioni meglio evidenziate al punto 3 di questa Sentenza.
In ogni caso, il Collegio condivide l’osservazione dell’Amministrazione ricorrente secondo la quale la ricorrente non agisce in giudizio per ottenere un incremento del proprio tetto mediante una diversa ripartizione del fondo aziendale, bensì mediante un incremento del fondo stesso, determinato con la deliberazione n. 689 del 2014, con tutte le conseguenze sul piano processuale.
E’ la stessa ricorrente a precisare a pagina 3 della memoria depositata in data 11.6.2015 che con il ricorso si chiede che “¦il fondo unico (negli anni) su cui calcolare i tetti individuali di spesa sia correttamente individuato e non, come ex adverso asserito, di conseguire ulteriori somme rispetto a quelle già  assegnate”; del resto il ricorso non è stato notificato ad alcuna casa di cura interessata alla distribuzione del fondo.
1.3. – Infine, l’ASL di Foggia sostiene che entrambe le domande di accertamento, e cioè sia quella articolata nel ricorso introduttivo, sia quella articolata nei motivi aggiunti, sarebbero autonomamente inammissibili perchè contraddittorie.
Più nello specifico, la domanda enunciata nell’incipit dell’atto sarebbe diversa da quella rassegnata nelle relative conclusioni.
Sul punto, ci si limita ad evidenziare che dal contenuto complessivo del ricorso e dei motivi aggiunti – che il giudice è tenuto a prendere in considerazione per stabilire l’esatto petitum e causa petendi – emerge quale sia la domanda che la ricorrente vuole far valere nel presente giudizio, e cioè, la determinazione del corretto fondo unico per il 2014 sulla cui base deve essere calcolato il tetto di spesa della ricorrente.
Anche tale eccezione di inammissibilità  pertanto deve essere disattesa.
2. – Ora, a prescindere dai dubbi sulla permanenza dell’interesse a ricorrere, tenuto conto di quanto previsto nella Deliberazione n. 683 del 15.4.2014, nonchè della sentenza n. 1284 del 6.10.2015 con la quale questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito dalla ricorrente avverso la determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2013, questo Collegio ritiene che il ricorso sia infondato nel merito.
Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti contengono censure sostanzialmente identiche atteso che, per quanto riguarda il fondo unico aziendale 2014 (oggetto su cui si concentrano sostanzialmente tutte le censure sollevate dalla ricorrente), la deliberazione n. 1359 del 14.11.2014 (impugnata con i motivi aggiunti), si limita a confermare quanto indicato nelle deliberazioni impugnate con il ricorso principale.
Infatti, con la deliberazione n. 1359 del 14.11.2014, come evidenziato dalla stessa ricorrente, l’ASL di Foggia ha proceduto a modificare i tetti di spesa individuali, confermando alle case di cura quelli già  assegnati nel 2013, mentre lascia inalterato il fondo unico aziendale.
A pagina sette dei motivi aggiunti, infatti, si legge “il provvedimento impugnato è poi illegittimo anche in via derivata (sempre nei limiti dell’interesse dedotto), per i medesimi vizi che inficiano i provvedimenti già  impugnati con il ricorso principale”.
Tali censure, pertanto, verranno esaminate contestualmente.
2.1. – Per quanto riguarda la dedotta illegittimità  dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per violazione della deliberazione regionale n. 683 del 17.4.2014 con la quale la Regione Puglia ha invitato le Aziende Sanitarie ad attribuire, limitatamente per il 2014, gli stessi volumi finanziari già  assegnati nel corso del 2013, e, comunque, nel rispetto dei criteri e linee guida dettate con al DGR n. 1494 del 2009, ci si limita a rilevare – a prescindere da autonomi profili di inammissibilità  – il sopravvenuto difetto di interesse ad eccepire tale censura, atteso che, sotto il profilo della determinazione dei tetti di spesa, il provvedimento impugnato è stato superato dalla deliberazione n. 1359 del 14.11.2011 (anch’essa impugnata con motivi aggiunti).
Infondata – a prescindere da autonomi profili di inammissibilità  – poi, è la censura sollevata con i motivi aggiunti (pagina sette) a proposito dell’errata assegnazione alla ricorrente del corretto tetto di spesa per l’anno 2014, in quanto non corrispondente, come invece avrebbe dovuto essere, a quello riconosciutole nel 2013 (anch’esso ritenuto illegittimo) che, a parere della ricorrente, era pari a Euro 10.786.013,02, in quanto dalla deliberazione n. 414 del 2014, avente ad oggetto proprio la ripartizione del fondo 2013, non risulta che il tetto di spesa riconosciutole corrispondesse a tale importo, ma a quello di Euro 10.191.578,96.
2.2. – Ai fini di una miglior comprensione della decisione va richiamato il quadro generale in cui si colloca la presente controversia.
In data 29.11.2010, il Presidente della Regione Puglia ed i Ministri della Salute e dell’Economia e Finanze hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 1 comma 180 della L. 311/04 per l’approvazione di un Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della L. 311/04.
Il suddetto Accordo è stato definitivamente approvato con D.G.R. n. 2624 del 30.11.2010.
Successivamente, con la D.G.R. n. 2866 del 20.12.2010, è stato approvato il Documento di indirizzo Economico – Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010 e per il triennio 2010 – 2012.
L’Accordo del 29.11.2010 ed il relativo “Piano di rientro” sono poi stati approvati e formalmente recepiti nella L.R. n. 2 del 9 febbraio 2011, pubblicata sul B.U.R. 11.2.2011, n. 23.
Nell’allegato al “Piano di rientro”, al capitolo A3.4, “Monitoraggio accordi contrattuali strutture accreditate”, vengono individuate, tra l’altro, le seguenti azioni per il contenimento della spesa:”-Adozione, ex art. 3 L.R. 12/2010, del divieto di erogazione da parte delle strutture private accreditate di volumi di prestazioni al di fuori del tetto di spesa stabilito con l’accordo contrattuale in applicazione di quanto disposto dall’art. 8 quinquies comma 2 lett. e-bis e comma 2 quater del D. L.vo 502/92; – Congelamento per gli anni 2010, 2011 e 2012, con provvedimento di Giunta Regionale da approvare entro ottobre 2010, dei tetti di spesa fissati per l’anno 2009 per le prestazioni di ricovero. Fissazione, con provvedimento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale entro il 31.12.2010, della riduzione dei tetti di spesa così come determinati nel punto precedente, per l’anno 2011 nella misura del 5% e per l’anno 2012 nella misura del 10% ¦”.
Successivamente, la Regione Puglia, con la deliberazione n. 3007 del 27.12.2012, pubblicata sul BURP n. 15 del 30.1.2013 ha disposto che “…per gli anni successivi (al 2012), la spesa relativa all’acquisto di prestazioni da erogarsi in regime di ricovero da parte di strutture private accreditate, sia quella sostenuta nell’anno 2012, nel rispetto delle decurtazioni previste dal Piano di Rientro di cui alla L.R. n. 2/2011, nonchè da quelle previste dalla L. 135/2012”.
Ciò premesso, si passa ad analizzare le censure sollevate con il presente ricorso e ritenute ammissibili da questo Collegio.
2.2.1. – La ricorrente sostiene che il fondo aziendale per l’anno 2014 non sia stato correttamente determinato, in quanto, in sintesi, dovendo – alla luce della deliberazione regionale n. 3007 del 27.12.2012 – prendersi in considerazione l’anno 2012 le cui relative determinazioni, a loro volta (viste le disposizioni contenute nel Piano di Rientro ed il relativo congelamento dei tetti di spesa per gli anni 2010, 2011 e 2012) dovevano basarsi sui tetti di spesa 2009, non sarebbe stata presa in considerazione la remunerazione per gli apparati protesici utilizzati per le prestazioni rese al 100%.
La ricorrente sostiene che il tetto di spesa 2012 doveva calcolarsi facendo riferimento al fatturato delle Case di Cura private rese per il S.S.R. per il 2009 sommato alle altre voci di remunerazione, sottratto il 10% della decurtazione previsto dal Piano di rientro della Regione Puglia.
Più nello specifico, secondo la ricorrente, il monte complessivo 2009 avrebbe dovuto essere determinato dalla somma: a) della remunerazione delle prestazioni rese fino all’80% del tetto di spesa fissato, al 100% della tariffa spettante in ragione della propria classificazione; b) della remunerazione per le prestazioni rese tra l’80% e il 100% del tetto fissato, all’85% della tariffa spettante; c) della remunerazione per le prestazioni extratetto, al 25% della tariffa spettante e d) della remunerazione per gli apparati protesici utilizzati per le prestazioni rese al 100% (pagina 4 dei motivi aggiunti).
Le disposizioni contenute nel Piano di Rientro e nel suo allegato – approvate con Legge Regionale e, quindi, aventi ormai valore di legge formale – impongono di fare riferimento, nella determinazione dei tetti di spesa relativi alle prestazioni di ricovero, ai tetti di spesa – e non al fatturato complessivo – già  fissati per l’anno 2009.
Più nello specifico, nel paragrafo dell’Allegato del “Piano di rientro” dedicato alla analisi della “Situazione economica programmatica”, è riportato un primo diagramma, nel quale le riduzioni da apportare ai tetti di spesa relativi alle prestazioni di ricovero per il triennio 2010-2012 sono chiaramente calcolate sui tetti di spesa fissati per l’anno 2009 comprensivi dei fatturati con regressione, questi ultimi da intendersi come le prestazioni “remunerate al 25% della tariffa”.
Ebbene, secondo questo Collegio, in adesione a quanto già  affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 625 del 2.4.2012, la corretta interpretazione delle indicazioni contenute nel “Piano di rientro” e nel suo allegato comporta l’applicazione del criterio che risulta essere stato in concreto applicato nel diagramma sopra esaminato, il quale prevede che i tetti di spesa assegnati per il 2009 siano aumentati delle remunerazioni corrisposte a titolo di prestazioni extra-tetto erogate nel corso dello stesso anno 2009 valorizzate al 25% (in applicazione dell’art. 17 comma 3 L.R. 14/04).
Con la sentenza qui richiamata, questa Sezione si è già  funditus pronunciata (anche se non con riferimento al fondo aziendale 2012, ma con riferimento al fondo aziendale 2011), in ordine alla questione del rapporto tra importo corrisposto per le endoprotesi e determinazione del fondo unico (sul punto, più di recente, la sentenza, sempre di questa sezione, n. 764 del 17.5.2013 che si limita ad aderire a quanto statuito nella sentenza n. 625 del 2012).
Le conclusioni cui questa Sezione è giunta con le sentenze sopra citate con riferimento al fondo 2011 possono estendersi anche alla determinazione del fondo unico 2012, tenuto conto che la base di calcolo, così come stabilito nel Piano di Rientro e come evidenziato dalla stessa ricorrente, è sempre la stessa, e cioè, il fondo 2009 e le censure sollevate, sia nel ricorso de quo (pagina 8 e 9 del ricorso introduttivo di questo giudizio), sia in quello di cui alla sentenze suddette, attengono proprio alla determinazione di tale fondo che, a cascata, renderebbe illegittime tutte le successive determinazioni in materia di fondo unico aziendale.
Non vi è motivo alcuno per discostarsi dalle argomentazioni già  esposte nei precedenti citati cui si rinvia.
Il passaggio decisivo della suddetta sentenza, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88 del cod.proc.amm., risulta essere il seguente: “¦nel diagramma ¦la voce “Fatturati con regressione” alluda ad ogni tipo di prestazione remunerata al 25%, e cioè ad ogni tipo di prestazione erogata oltre i tetti di spesa, comportante o meno l’impianto di endoprotesi. D’altro canto laddove prestazioni implicanti l’impianto di endoprotesi siano erogate nell’ambito dei tetti di spesa assegnati il costo delle endoprotesi deve ritenersi a buon diritto compreso nei tetti medesimi: infatti, essendo tale costo compreso, in linea di principio, nella tariffa del DRG di riferimento, si deve presumere che di tali costi si tenga conto in sede di programmazione regionale, e precisamente nel momento in cui vengono valorizzati i volumi di prestazioni assegnati a ciascuna struttura privata. Il Collegio non vede quindi alcuna ragione logica per la quale al fine di determinare i tetti di spesa del triennio 2010-2012, in applicazione della L.R. Puglia n. 2/2011, ai tetti di spesa assegnati nel 2009 si debba aggiungere altro che le prestazioni extra-tetto erogate nel 2009, fatturate al 25% in ossequio all’art. 17 comma 3 l.r. 14/2004.”.
In sintesi, questo Tribunale, con la sentenza sopra richiamata, giunge alla conclusione che i tetti di spesa assegnati per l’anno 2009 non debbano essere aumentati, al fine di quantificare i tetti di spesa per il triennio 2010-2012, anche dell’importo corrisposto per le endoprotesi.
La censura relativa alla mancata considerazione nel determinare la base di calcolo dei tetti di spesa del triennio 2010-2012 del costo delle endoprotesi è quindi infondata e va respinta.
2.2.2. – La ricorrente sostiene altresì che la deliberazione n. 673 del 2014 – che ha rideterminato il fondo unico aziendale 2011 dopo l’annullamento della deliberazione n. 1104 del 2011 da parte di questo Tribunale – sarebbe illegittima in quanto il Direttore Generale, nel quantificare il fondo unico aziendale per il 2011, giunge ad affermare che gli importi corrisposti per remunerare le endoprotesi non debbano essere considerati per quantificare il complessivo tetto di spesa 2009.
Inoltre, secondo la ricorrente, tale deliberazione contrasterebbe con quanto statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 1362 del 2013 (appellata, ma non sospesa).
In via preliminare, si evidenzia che non esiste un rapporto di presupposizione diretta tra tale deliberazione e gli atti relativi al fondo aziendale 2014, in quanto quest’ultimo – in base alla deliberazione regionale n. 3007 del 27.12.2012 – deve riferirsi ai dati del 2012 (deliberazione del Direttore Generale n. 761 del 18.5.2012 non impugnata con il presente ricorso) e non del 2011. Come chiarito dalla stessa ricorrente, con questo giudizio, invece, si vuole ottenere solo che il fondo 2014 sia determinato su una corretta base di calcolo.
In ogni caso, per completezza, questo Collegio procederà  qui di seguito ad individuare l’esatta portata della sentenza n. 1362 del 2013 di questo Tribunale al fine di stabilire se l’ASL di Foggia con la deliberazione n. 673 del 5.6.2014 abbia disatteso quanto in essa statuito.
Questo Tribunale, con la sentenza suddetta, ha ritenuto sussistente una non corretta motivazione della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1104 del 7.7.2011, avente ad oggetto “Annullamento deliberazioni nn. 361/11 e 746/11. Determinazione del tetto di spesa aziendale anno 2011 per le case di cura private” in quanto giustificata dalla necessità  di adeguare la determinazione del fondo unico aziendale alle disposizioni regionali che impongono di ricomprendere la remunerazione delle protesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto nelle tariffe DRG regionali, quando tale inclusione era già  prevista nella stessa deliberazione n. 424 del 6.4.2011.
Ne deriva che il vizio ravvisato da questo Tribunale nella sentenza de qua è quello di difetto di motivazione che lascia aperta la possibilità  per pubblica amministrazione di riesercitare il potere fornendo una più congrua enunciazione delle ragioni sottese alla deliberazione medesima.
Nella sentenza ci si limita ad affermare che il percorso logico seguito nella deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1104 del 7.7.2011 “non appare esente da critiche” proprio in quanto già  “la deliberazione D.G. n. 424 del 2011 prevedeva espressamente, alla lettera f) del “deliberato”, che “tutte le tariffe DRG devono intendersi comprensive di protesi ai sensi della D.G.R. n. 2858/2010 “Art. 20 legge regionale n. 34/2009. Metodologia e criteri per la definizione delle tariffe e del calcolo del valore dei ricoveri”. Analogamente, inoltre, anche il contratto stipulato il 12.4.2011, all’art. 3, prevede che “Ai sensi della D.G.R. n. 2858/2010 [¦] tutte le tariffe DRG devono intendersi comprensive di protesi”.
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, nella sentenza de qua non si afferma il principio secondo cui la remunerazione delle endoprotesi debba aggiungersi al tetto di spesa 2009.
Ne deriva comunque l’infondatezza della censura relativa alla contrarietà  della deliberazione n. 673 del 5.6.2014 alla sentenza n. n. 1362 del 2013 di questo Tribunale.
Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata considerazione per quantificare il complessivo tetto di spesa del 2009 degli importi corrisposti per remunerare le endoprotesi si rinvia al punto 2.1.1. di questa sentenza.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, le censure sollevate dalla ricorrente sono infondate e pertanto debbono essere respinte.
3. – A pagina 11 del ricorso introduttivo la ricorrente sostiene che anche a voler ritenere legittima la deliberazione dell’ASL di Foggia n. 673 del 2014 che fissa il fondo unico aziendale 2011 in Euro 21.563.107,64, detratte le riduzioni previste per legge, il fondo unico aziendale per l’anno 2014 avrebbe dovuto essere fissato in Euro 21.023.814,33, ossia quasi un milione in più di quello individuato nella deliberazione n. 689 del 2014.
In merito, si osserva che l’ASL di Foggia ha determinato il fondo aziendale per il 2014 partendo, come evidenziato dalla stessa ricorrente, dal fondo 2012 al netto delle riduzioni previste dall’articolo 15, comma 14 del D.L. n. 135 del 7.8.2012 (2% per l’anno 2014, pari a Euro 431.120,00 così come indicato dalla stessa ricorrente), tenendo conto altresì della riduzione del 10% prevista dal Piano di rientro sul fatturato 2012.
Considerato che la deliberazione regionale n. 3007 del 2012 (non impugnata), nello stabilire i criteri per la determinazione della spesa relativa all’acquisto di prestazioni da erogarsi in regime di ricovero da parte di strutture private accreditate per gli anni successivi al 2012, fa riferimento alla spesa sostenuta nel 2012 “nel rispetto delle decurtazioni previste dal Piano di Rientro di cui alla L.R. n. 2/2011, nonchè da quelle previste dalla L. n. 135/2012”, l’ASL di Foggia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non poteva non tenere conto anche della riduzione del 10% prevista dal Piano di rientro.
Per quanto riguarda l’osservazione secondo la quale la Regione non avrebbe potuto prorogare l’efficacia delle riduzioni del Piano di Rientro attraverso un semplice atto amministrativo essendo necessario, a tal fine, un provvedimento legislativo, si evidenzia che, in realtà , la Regione, con la deliberazione de qua, non ha prorogato le suddette limitazioni, ma si è limitata a stabilire che la spesa per gli anni successivi al 2012 dovesse essere quella sostenuta nell’anno 2012.
Il dato preso come riferimento dalla Regione Puglia è “la spesa” del 2012 ed è questo valore ad essere stato ovviamente condizionato dalle riduzioni previste dal Piano di Rientro.
Del resto, è condivisibile l’osservazione dell’Amministrazione resistente secondo la quale: “Sarebbe del resto assai singolare che, dopo aver approntato ed eseguito un Piano di riduzione dei posti letto pubblici e privati, con proporzionale riduzione della relativa spesa, si ripristinasse il medesimo livello di spesa a fronte di un minor numero di posti letto”.
Ne consegue l’infondatezza anche di tale motivo di ricorso.
4. – In ogni caso, secondo la ricorrente, il corretto fondo aziendale per il 2014 deve essere comunque quantificato applicando le riduzioni di legge a quello per il 2011 così come determinato dalla sentenza n. 1362 del 2013, ovvero, in subordine, a quello per il 2009 correttamente misurato (id est: includendo il costo per la remunerazione delle protesi) che è di Euro 24.067.614,05.
L’infondatezza di tale assunto deriva da quanto affermato ai punti 2.1.1. e 2.1.2. di questa sentenza.
5. – In considerazione della particolare complessità  della questione alla base della presente controversia, questo Collegio ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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