1. Professioni e mestieri  – Forze armate  – Ferma militare –  Uso sostanze stupefacenti – Proscioglimento dal servizio – Principio di proporzionalità  – Conseguenze
 
2. Accesso ai documenti amministrativi –  Formulata in corso di causa – Natura strumentale – Esito favorevole del giudizio – Conseguenze 

1. Con riferimento alla condotta del militare in servizio,  un singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non può essere considerato di per sè ostativo al possesso della condotta incensurabile e, in relazione all’esito negativo di tutti gli esami precedenti e susseguenti, va contemperato con il principio di proporzionalità  al fine di stabilire se sia sufficiente per giungere al proscioglimento dal servizio.


2. In caso di istanza di accesso formulata in corso di causa, questa va respinta attesa la sua natura strumentale rispetto al giudizio di merito, laddove l’esito complessivo favorevole del giudizio realizzi la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente.

N. 01449/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, Via Marchese di Montrone, n. 106; 
contro
Commissione Sanitaria di Appello Aeronatica Militare, Aeronautica Militare, Istituto di Medicina Aerospaziale Aeronautica Militare, Quartier Generale del Comando Scuole dell’Aeronautica Miltiare di Bari-Palese; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97.
per l’annullamento
– della nota del 181.2015, ricevuta dal ricorrente in data 3.3.2015, di trasmissione dell’estratto (del) verbale n. 4/2015 del 18.2.2015 con cui la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso militare avverso il giudizio di non idoneità  al servizio militare espresso dall’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare in data 17.12.2014; nonchè delle sfavorevoli determinazioni contenute nel processo verbale n. 4 del 18.2.2015 della stessa Commissione sanitaria di appello;
– del presupposto doppio parere sfavorevole espresso prima dal Quartier generale del Comando Scuole dell’Aeronautica militare di Bari Palese in data 17.12.2014 di temporanea non idoneità  al servizio e poi dall’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare in data 7.1.2015 di cui all’estratto del processo verbale n. 49 dei 7.1.2015 di non idoneità  al servizio;
– nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente, ivi inclusa la relazione tecnica a firma del prof. Chiarotti.
Nonchè con motivi aggiunti del 28 settembre 2015
per l’annullamento
del Decreto n. 139 del 3.04.2015 del Ministero della Difesa, (depositato in giudizio dall’avvocatura in data 12.06.2015), con cui è stato disposto il “proscioglimento dalla ferma ed il contestuale collocamento in congedo illimitato” del ricorrente nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna con il presente ricorso l’estratto del verbale n. 4/2015 del 18.02.2015, con cui la Commissione Sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare ha rigettato il ricorso avverso il giudizio di “non idoneità  al servizio militare”, espresso dall’Istituto di Medicina Aerospaziale in data 17.12.2014 e gli accertamenti medici richiamati, oltre ad ogni altro atto connesso. Impugna, altresì, con successivi motivi aggiunti, il decreto n. 139 del 03.04.2015 con cui è stato prosciolto dalla ferma prefissata e collocato in congedo illimitato.
2. Riferisce il sig.-OMISSIS-di essere aviere volontario dell’esercito, in servizio presso il Quartier generale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari Palese ed arruolato in qualità  di volontario in ferma prefissata di un anno (ai sensi dell’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e del D.M. del 4.06.2014), con decorrenza dal 02.09.2014. 
3. In data 17 dicembre 2014 veniva sottoposto a visita medica e ad una serie di accertamenti sanitari, all’esito delle quali sarebbe risultata una “positività  a sostanze cannabinoidi”, per cui veniva dichiarato “temporaneamente non idoneo al servizio”.
4. Nella stessa data veniva disposto un ulteriore esame su campione di urine (il medesimo oggetto del primo esame), ma di tale esame sostiene che non sono stati resi noti i risultati, nonostante la relativa istanza di accesso del 17.03.2015, versata in atti.
5. In data 7.01.2015 veniva nuovamente sottoposto ad ulteriori accertamenti, presso la Commissione medica di prima istanza dell’Istituto di Medicina Aerospaziale militare di Roma, con esiti negativi. Ciò nonostante veniva comunque dichiarato “non idoneo al servizio militare”, come risulta dall’estratto del processo verbale n. 49 del 7.01.2015.
6. Avverso tale giudizio, presentava ricorso alla Commissione Medica di Appello di Roma, al fine di dimostrare di non avere mai assunto sostanze stupefacenti e che l’unica spiegazione possibile ai risultati positivi degli accertamenti medici, poteva essere ravvisata nella partecipazione prolungata ad una celebrazione eucaristica, avvenuta in data 8 dicembre 2014, durante la quale era stato esposto all’inalazione di gas sprigionati dall’incenso utilizzato per la funzione. 
7. La Commissione sanitaria d’Appello, con verbale n, 4/2015 del 18.02.2015, ricevuta dal ricorrente solo in data 03.03.2015, rigettava il ricorso. 
8. Ritenendo il provvedimento palesemente illegittimo ed idoneo a precludere la prosecuzione della propria carriera militare, lo impugna per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti erronea presupposizione. Illogicità , ingiustizia manifesta e contraddittorietà . Difetto di motivazione e violazione del principio di buon andamento. 
II. Violazione dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 3 comma 1 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L. 241/90 in materia di accesso agli atti, violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere sotto vari profili. 
Il ricorrente contesta i provvedimenti gravati in quanto ritenuti assunti dalle amministrazioni competenti senza tener conto delle circostanze di fatto. Afferma, a riguardo, di non aver mai fatto uso di droga nemmeno occasionalmente. Richiama la normativa vigente ritenendo che intenda sanzionare l’uso cosciente di sostanze stupefacenti, che nel caso non sussiste, considerato l’esito delle analisi precedenti e successive. Ipotizza che si sarebbe potuto trattare di fumo passivo, per avere respirato, per circa due ore, i gas sprigionati dall’incenso utilizzato durante la celebrazione eucaristica, a cui avrebbe partecipato in adempimento di ordini dei superiori, attesa la posizione in cui il medesimo era collocato, come evidenziato anche dalle riprese video della cerimonia religiosa. Allega a sostegno della propria tesi difensiva il parere tossicologico di un esperto.
Riferisce di episodi analoghi in cui, per scherzo, sono stati bruciati incensi sintetici, usati in alternativa alle droghe comuni, oltre ad una serie di documenti tesi a dimostrare una condotta di vita irreprensibile.
Di tale circostanze in alcun modo avrebbero tenuto conto le amministrazioni competenti, che non hanno argomentato affatto sulla eventuale rilevanza o meno dell’episodio, con evidenti vizi sulla legittimità  della motivazione.
Il ricorrente lamenta, altresì, il mancato riscontro all’istanza di accesso ai documenti relativi al secondo accertamento tossicologico del 17.12.2014.
9. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, senza articolare memoria a difesa.
10. All’esito dell’udienza camerale del 28.05.2015 venivano disposti incombenti istruttori nei confronti dell’amministrazione militare, con ordinanza n. 815/2015. 
L’aeronautica Militare, in adempimento alla predetta ordinanza, depositava in data 12.06.2015, documentazione relativa all’istruttoria condotta dall’amministrazione. 
Alla successiva camera di consiglio del 25 giugno 2015, con ordinanza 952/2015 veniva disposta una verificazione volta ad accertare l’eventuale incidenza dell’inalazione dell’incenso sulla positività  al THC, e veniva contestualmente fissata la discussione del merito del giudizio. 
11. In data 15.09.2015 il verificatore, Prof.ssa Renata Borriello, in adempimento all’ordinanza istruttoria del 26.06.2015, depositava parere tecnico – scientifico.
12. Con motivi aggiunti del 28.09.2015, il ricorrente impugnava il Decreto n. 139 del 3.04.2015, depositato in giudizio dall’avvocatura in data 12.06.2015, con cui è stato disposto il “proscioglimento della ferma e il contestuale collocamento in congedo illimitato”.
Nel ribadire le argomentazioni svolte a difesa nel ricorso principale, contestava ulteriormente il parere tecnico del Prof. Chiarotti richiamato dalla commissione. 
13. Con successiva memoria depositata in data 01.10.2015, lamentava nuovamente il mancato riscontro all’istanza di accesso al secondo accertamento tossicologico. Opponeva censure alla relazione tecnica della Prof.ssa Borriello, ritenendo che non abbia fornito risposta al quesito oggetto della verificazione.
14. All’udienza pubblica del 22.10.2015, l’amministrazione ha rinunciato ai termini per l’esercizio del diritto di difesa con riferimento ai motivi aggiunti, accettando il contraddittorio orale. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere accolto.
16. Il Collegio, pur conoscendo l’orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale (Cons. Stato sez. IV, 31 dicembre 2007 n. 6848) “un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non può essere considerato di per sè ostativo al possesso della condotta incensurabile” ritiene che, nel caso in esame, vi siano altri elementi determinati l’accoglimento delle doglianze del ricorrente. 
Se da un lato, è vero che la vicenda deve essere correlata con tutto il contesto della vita del soggetto, per cui, non rinvenendosi altri casi disdicevoli nella vita di relazione del medesimo, (ed in qualche modo interessanti la sua nuova posizione di militare) non può che rilevarsi la singolarità  dell’episodio. Dall’altro, ciò che nella fattispecie oggetto di causa si ritiene maggiormente determinante è la mancanza di un giudizio concordante e privo di ogni margine di incertezza. Le medesime relazioni degli esperti che hanno esaminato il caso, ivi compreso il giudizio del verificatore, evidenziano margini di dubbio che inducono il Collegio a ritenere che, prima di arrivare ad inibire al ricorrente la possibilità  di continuare a prestare il servizio militare, quale volontario in ferma prefissata di un anno, sarebbero stati necessari supplementi istruttori e una motivazione rafforzata dei provvedimenti, all’esito di accertamenti più approfonditi.
Dal verbale della Commissione dell’Aeronautica Militare n. 4/2015 emerge che la commissione si è limitata alla “Sola disamina degli atti a disposizione”, senza sottoporre a visita diretta il ricorrente ai fini della trattazione della causa.
Non sono stati forniti elementi da cui desumere come i risultati degli accertamenti del 17.12.2014 e quelli successivi del 19.12.2014 si raccordino con la Relazione Medica relativa alla visita di controllo straordinaria del 24.12.2014, nella quale si fa riferimento ad un “soggetto in buone condizioni di salute”, dalla “psiche lucida”, “sensorio integro” e con successivi accertamenti del 07.01.2015 dall’esito negativo.
A ciò si aggiunga che, nei risultati degli accertamenti presi a riferimento dalla Commissione, si rinvengono generici riferimenti, come quello evidenziato nel primo accertamento, nel quale si indica il risultato di “presunto positivo” al THC.
Inoltre, nella visita medica effettuata durante il “Test on site” del 17.12.2014, il referto riporta l'” assenza di elementi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Da quanto evidenziato consegue che l’azione dell’amministrazione appare affetta da illogicità  e gli atti adottati risultano sproporzionati rispetto al quadro delineato, tanto da potersi rinvenire negli atti gravati, i denunciati vizi di difetto di istruttoria e motivazione.
Il Collegio ritiene necessario che non permangano margini di incertezza sull’episodio e che gli elementi di supporto siano gravi, precisi e concordanti.
Come già  affermato in pronunce su casi analoghi (Cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 327del 09.07.2015), la peculiarità  della vicenda come quella in esame impone il contemperamento di due principi e il bilanciamento di due esigenze evidenti: da un lato, va garantita la fiducia che i cittadini devono mantenere e incrementare nelle forze armate, fiducia che verrebbe minata ove non vi fosse particolare rigore nella repressione di condotte come quelle legate all’uso anche saltuario di droghe, da parte dei militari; dall’altro, essendo anche il militare un cittadino, occorre assicurare comunque tutte le garanzie possibili rispetto al mantenimento del posto di lavoro e alla tutela di diritti inviolabili come quello del diritto di difesa e della presunzione di innocenza in mancanza di prove certe, precise e concordanti.
In questi casi l’amministrazione è chiamata a compiere un’attenta istruttoria e una rigorosa valutazione degli elementi probatori da porre a fondamento della decisione finale, che, risulta soggetta ad onere motivazionale rafforzato, oltre che ai principi di proporzionalità  ed adeguatezza.
17. Nel caso in esame, il ricorrente risulta avere un curriculum esente da ogni menda.
18. In questo quadro, l’esito positivo di un solo esame e solo rispetto ad una tipologia di droga, laddove tutti gli esami precedenti ma anche quelli susseguenti hanno parimenti dato esito negativo, non appare a questo Collegio sufficiente per giungere al proscioglimento dal servizio. 
19. Secondo la giurisprudenza richiamata “la normativa in materia, pur severa, va letta nel suo complesso e interpretata alla luce delle sue finalità , che sono evidentemente di non consentire che un servizio così delicato come quello militare sia effettuato da soggetti dediti alla droga. 
In questa situazione, in cui si è verificato un singolo episodio sporadico, è di sicuro consentito all’amministrazione di monitorare per il futuro il soggetto anche effettuando prove a sorpresa, ma il provvedimento impugnato risulta chiaramente sproporzionato. 
Il principio di proporzionalità  tra mancanza e sanzione, di derivazione europea, va ormai considerato come un elemento basilare nel nostro ordinamento, applicabile a tutte le fattispecie come quella in esame, in cui confluiscono esigenze d’interesse pubblico e diritti del cittadino e del pubblico dipendente.
Ad avviso di questo collegio, il principio di proporzionalità  non risulta rispettato nel caso in esame, in relazione all’esito negativo di tutti gli esami precedenti e susseguenti all’unico risultato positivo”(T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 327del 09.07.2015).
Quanto argomentato rende superfluo ogni ulteriore approfondimento circa la tesi difensiva del ricorrente volta a dimostrare che la positività  al THC sia stata causata dall’inalazione dell’incenso, avvenuta durante la celebrazione eucaristica dell’8.12.2014, a cui il medesimo ha partecipato in esecuzione di un ordine di servizio.
Si osserva, in proposito, che anche in questo caso la documentazione in atti (ivi comprese le risultanze della verificazione) contribuisce a rafforzare la necessità  di una motivazione circostanziata da porre a fondamento dell’adozione degli atti gravati, che nel caso in esame è mancata.
20. Per tutto quanto evidenziato, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti è fondato. I vizi riscontrati nell’accertamento dell’inidoneità , al servizio militare, di cui al verbale 4/2015 del 18.02.2015 della Commissione Sanitaria di Appello, comportano che anche il successivo Decreto n. 139 del 03.04.2015, con cui è stato disposto il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato impugnato, va considerato illegittimo. Esso è infatti la necessaria conseguenza dell’intervenuta valutazione di inidoneità  del ricorrente al servizio come VFP1.
21. Quanto all”istanza di accesso in corso di causa formulata dal ricorrente avente ad oggetto gli esiti del secondo accertamento tossicologico eseguito in data 17.12.2014, quand’anche non si ritenesse soddisfatta dalla produzione documentale dell’amministrazione militare, in ogni caso il Collegio ritiene che possa essere disattesa, in considerazione della natura strumentale della istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. rispetto al giudizio di merito (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2014, n. 3688: è necessario che “la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente”). Nel caso in esame, infatti, l’esito nel complesso favorevole del presente giudizio consente la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente e, conseguentemente, rende non utile in detta fase l’accesso richiesto (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 87 del 15.01.2015 e n. 269 del 17.02.2015). 
22. Le spese, ivi comprese quelle della verificazione, seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il Verbale n. 4/2015 della commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare e il Decreto n. 139 del 03.04.2015 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa.
Condanna l’amministrazione resistente costituita in giudizio al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre IVA, CAP, spese generali e rifusione del contributo unificato, come per legge e al pagamento del compenso spettante al verificatore nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), come da richiesta dello stesso (cfr. nota depositata in data 17.09.2015 dalla Prof.ssa Renata Borriello).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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