Giurisdizione – Pubblico dipendente – Diritto al beneficio della pensione “privilegiata” – Giurisdizione della Corte dei Conti (art. 62 T.U. 12 luglio 1934 n. 1214) – Conseguenze
à‰ inammissibile, poichè viziata dal difetto di giurisdizione ex art. 11 c.p.a., la domanda diretta al giudice amministrativo, proposta da parte del pubblico dipendente, tesa ad accertare il diritto al beneficio della pensione c.d. privilegiata giacchè tali domande attengono alla materia devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei conti in virtù dell’art. 62 T.U. 12 luglio 1934 n. 1214. In particolare, è devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per “materia”.
N. 01442/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Giangregorio, con domicilio eletto presso Massimo Giangregorio in Bari, Via P.Amedeo, n. 160;
contro
Ministero dell’Interno in Persona del Ministro, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato Pensioni Privilegiate;
per il riconoscimento
del diritto alla corresponsione in via definitiva della pensione privilegiata, nonchè di ogni altra somma spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno in Persona del Ministro pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Michele Bucci e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente agisce per la condanna del Ministero dell’Interno e del Comitato Pensioni Privilegiate, alla corresponsione della pensione privilegiata a titolo definitivo, spettante dal 30.11.2000, ivi compresi gli arretrati, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Il sig. -OMISSIS-è stato alle dipendenze del Ministero dell’Interno dal 2.09.1980 al 13.06.2000, in qualità di Capo Squadra dei Vigili del Fuoco.
Riferisce di aver avuto il definivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della cardiopatia sclero ipertensiva con sostituzione valvolare aortica e pace- maker, in seguito al quale il Comitato Pensioni Privilegiate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha iniziato a corrispondere, a titolo provvisorio, una provvidenza dell’importo di circa € 750,00 al mese.
Negli anni successivi, il ricorrente ha rappresentato al suindicato Comitato le difficoltà economiche derivanti dall’esiguo importo percepito, sollecitando la corresponsione di quanto legittimamente spettante a titolo di pensione privilegiata.
Le richieste, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio in modo meramente formale.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione, dopo che il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo il difensore di parte ricorrente ad argomentare in merito e dandone atto a verbale.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto avente ad oggetto questioni relative al diritto del ricorrente a beneficiare della pensione privilegiata.
Le controversie relative alla concessione e alla misura del trattamento di pensione privilegiata attengono a materia devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei conti in virtù dell’art. 62 T.U. 12 luglio 1934 n. 1214.
E’ consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti i provvedimenti inerenti “al diritto, all’an, al quantum ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti nonchè degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante, con conseguente potere-dovere della Corte dei Conti di delibare sugli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d’impiego, inerenti allo “status” del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, a meno che non si tratti di atti divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato (Cass. Civ. Sez. Un. 25 marzo 2013 n. 7372; Cass. Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076)”. (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent 2091/2014).
Recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4325) ha confermato l’orientamento teso ad estendere i confini di tale giurisdizione esclusiva, affermando che «àˆ devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per “materia”, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull’ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale.».
Nel caso in esame la domanda contiene il riferimento espresso alla corresponsione della pensione privilegiata, mentre nessun elemento sugli ulteriori emolumenti richiesti è stato fornito.
Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale regionale competente, in luogo dell’adito Tribunale Amministrativo regionale.
Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la domanda del ricorrente devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, davanti al quale potrà essere riproposta con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)