Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Notificazione al controinteressato – Necessità – Assenza- Inammissibilità
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio che, in violazione dell’art. 117 c.p.a., non sia stato notificato anche ad almeno un controinteressato, ove lo stesso sia identificabile nei termini di cui all’art. 41, comma 2, ma solo all’Amministrazione.
N. 01400/2015 REG.PROV.COLL. N. 00621/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 621 del 2015, proposto da: Anna Salvato, rappresentata e difesa dall’Avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari alla via Tommaso Fiore n. 62; contro Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’Avv. Cosimo Filippo Castellaneta, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari al corso Cavour n. 60; per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio p.a. (ex art. 117 c.p.a.) su istanza di annullamento titoli edilizi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corato; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Daniela Lovicario e Cosimo Filippo Castellaneta; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato al Comune di Corato il 4/5/15, SALVATO ANNA ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’ente locale sulla sua istanza del 29/12/2014, nella quale aveva rappresentato la violazione di numerose prescrizioni urbanistiche perpetrata dai coniugi Tota – Olivieri sul loro immobile sito in Corato alla piazza Bramante n. 5/6 (su cui si affaccia l’appartamento di proprietà della ricorrente), con conseguente violazione delle norme in tema di distanze tra le costruzioni. Per tali ragioni, la SALVATO ha compulsato il Comune all’annullamento in autotutela dei diversi titoli abilitativi rilasciati ai predetti coniugi, siccome emessi nonostante le irregolarità riscontrate dalla ricorrente in seguito ad apposito accesso agli atti. Il Comune di Corato ha resistito alla domanda. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è inammissibile. L’art. 117, comma 1, c.p.a. dispone che il ricorso avverso il silenzio “è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’art. 31, comma 2”. Non è revocabile in dubbio che i proprietari dell’immobile cui attengono i titoli di cui si è chiesta la rimozione in autotutela (individuati chiaramente in atti ben noti alla SALVATO) rivestano la qualifica di controinteressati rispetto alla pretesa della ricorrente, siccome titolari di uno specifico e qualificato interesse alla conservazione degli atti della cui illegittimità la SALVATO si duole. Nè può dubitarsi della valenza di tale principio anche in relazione ai giudizi avverso il silenzio della P.A.: ed invero, “la regola della notifica del ricorso al controinteressato esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro (che comprenda, cioè, tutti i soggetti direttamente interessati all’esito del ricorso), sicchè esso è applicabile anche ai giudizi di impugnazione del silenzio rifiuto” (TAR Campania, Sez. III, n. 2108 del 2010; e, ancora, C.d.S. Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4231; TAR Lombardia, Sez. IV, 23 settembre 2009, n. 4717). Non può – dunque – che pervenirsi alla conclusione che, nel rispetto del disposto dell’art. 117 c.p.a. su richiamato, la ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio ai sopra individuati controinteressati. Nè a tanto può provvedersi dando seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata in sede di discussione dalla difesa della ricorrente, siccome tale istituto richiede che sia intervenuta la previa notifica “ad almeno uno dei controinteressati” (ex art. 41 co.2, c.p.a.) e presuppone, evidentemente, una pluralità di “controinteressati”, non tutti evocati in giudizio con la prima notifica (“ad almeno uno dei controinteressati”). Per completezza, va poi osservato che il ricorso si connota per un ulteriore motivo di inammissibilità , consistente nel difetto del presupposto per attivare il rimedio avverso il silenzio della P.A. e, cioè, l’inerzia dell’ente. Ed invero, l’istanza della ricorrente (peraltro mera reiterazione di altra istanza di identico tenore a firma del coniuge della SALVATO) risulta tempestivamente riscontrata dal Comune di Corato, che, dopo aver dato atto dell’adozione delle prescritte sanzioni per gli abusi effettivamente accertati, ha denegato l’adozione dell’invocata autotutela motivando, sia pur sinteticamente, in ordine all’asserita mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 21 nonies l. 241/90 (con particolare riguardo al lungo tempo trascorso dal rilascio dei titoli edilizi). Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Corato, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati: Sergio Conti, Presidente Desirèe Zonno, Primo Referendario Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |