Istruzione Pubblica – Scuola – Ammissione classe superiore – Scrutinio – Fattispecie
Merita di essere accolta l’istanza cautelare avverso la valutazione del consiglio di classe concernente la mancata ammissione dell’alunno alla classe superiore dovendo ritenersi alterato il meccanismo di formazione della volontà organo collegiale in quanto presieduto da soggetto non legittimato.
N. 00594/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01155/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Rinaldi e Alessandro Lo Muzio, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura-Da Vinci” – Foggia e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale dello scrutinio carenze n. 10, del 16.07.2015, relativo all’anno scolastico 2014/15, nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione di Saponaro Costantino alla classe successiva (quarta) e di ogni altro atto più dettagliatamente indicato nell’epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura-Da Vinci” – Foggia e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Felice Ventura, su delega degli avv.ti Pasquale Rinaldi e Alessandro Lo Muzio e avv. dello Stato Ines Sisto;
Considerato che, anche a prescindere da ogni altra considerazione, risulta -dal verbale del 17 luglio 2015 versato in atti- che il Collegio dei docenti che ha deliberato la non ammissione del ricorrente all’anno successivo, oggetto del presente gravame, è stata presieduta da soggetto non legittimato;
Considerato che, peraltro, non risulta provata l’addotta circostanza della non espressione di voto da parte del suddetto soggetto e che, in ogni caso, attesa la natura collegiale dell’organo di cui si tratta, deve presumersi un’illegittima alterazione dei meccanismi di formazione della volontà dell’organo stesso;
Rilevato, infine, che non risulta smentita neanche la mancata attivazione dei corsi di recupero durante l’anno scolastico, circostanza che avrebbe dovuto suggerire una più prudente valutazione finale dei risultati conseguiti dall’alunno in questione;
Ritenuto sussistere altresì il periculum in mora, atteso che l’interessato non può accedere alla classe superiore;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte dell’organo collegiale regolarmente costituito, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)