Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Reclamo ex art. 114, co.6, del c.p.a. – Operato del Commissario ad acta – Vizi del procedimento – Fattispecie
Dev’essere accolto il reclamo ex art. 114, co.6, del c.p.a., avverso l’operato del Commissario ad acta, nominato per l’esecuzione di una sentenza, in quanto connotato da vizi procedimentali e dalla violazione del comando contenuto nella stessa sentenza (nella specie, in tema di rilascio di un’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione dell’energia rinnovabile, il Commissario, secondo il TAR, avrebbe dovuto “pesare” i pareri negativi emersi in sede di conferenza di servizi, consultando nuovamente le autorità che li avevano resi, nonchè valutare l’eventuale effetto cumulativo dell’impianto in contestazione con gli altri impianti da autorizzare, autorizzati o già presenti in zona).
N. 01334/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2013, proposto da:
Piano Energia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, Via Cognetti, 25;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Teresa Colelli e Maria Liberti, con domicilio eletto presso Maria Liberti, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco, in Bari, Corso Trieste, 27 c/o Ufficio Legale Arpa;
per l’annullamento
del provvedimento di Autorizzazione Unica n. 2 del 6.3.2015, comunicato alla Regione Puglia a mezzo p.e.c. in data 10.3.2015, adottato dal Commissario ad acta, Avv. Vito Mario Marsico, tale nominato con ordinanza n. 566 del 2.5.2014 nell’ambito del procedimento di ottemperanza alla sentenza n. 178 del 6.2.2014 emessa dal T.A.R. Puglia – Bari;
Visti il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia e di Piano Energia S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Carmine Rucireta, per dichiarata sostituzione dell’avv. Saverio Profeta, Maria Laura Chiapperini, per delega dell’avv. Laura Marasco, e Tiziana Teresa Colelli;
Rilevato che, con il reclamo in oggetto, la Regione Puglia ha censurato il provvedimento del Commissario ad actanominato, sotto due ordini di motivi, ovvero 1) per violazione e falsa applicazione della Direttiva Comunitaria n. 2011/92, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28/2011, violazione e falsa applicazione della D.G.R. n. 2122/2012 e difetto di istruttoria, nonchè 2) per violazione e falsa applicazione della L.R. n. 11/2001, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, difetto di istruttoria ed eccesso di potere;
Considerato che, ad una valutazione terza ed imparziale, il provvedimento reclamato si appalesa meritevole di riesame, sia dal punto di vista procedimentale che dal punto di vista sostanziale, in quanto carente sia di una compiuta istruttoria che di una analitica valutazione delle due problematiche sollevate dalla Regione, anche alla luce delle chiare indicazioni contenute nelle sentenze di questo T.A.R. n. 1399/2012 e n. 178/2014 che imponevano un rinnovo del procedimento e della determinazione conclusiva della conferenza di servizi con “pesatura” qualitativa delle posizioni espresse in conferenza (cfr. in particolare punto 2 – pag. 4 della sentenza n. 178/2014);
Considerato, in particolare, che, dal punto di vista procedimentale, risulta necessario procedere – da parte del Commissario ad acta – ad una convocazione formale di tutte le parti per la loro audizione al fine di ottenere una dettagliata rappresentazione delle loro reciproche posizioni e per la loro piena partecipazione al procedimento di riedizione del potere amministrativo nel caso di specie; dal punto di vista sostanziale, invece, risulta necessario che il Commissario nominato tenga debito conto dei rilievi in diritto formulati nel reclamo in epigrafe, prendendo espressa posizione – allo stato attuale del tutto assente – sulla tematica dei c.d. “effetti cumulativi” sull’ambiente del progetto di impianto proposto dalla società ricorrente, ove traguardato congiuntamente ad altri progetti eventualmente da approvare o già realizzati nella medesima area, nonchè sulla ulteriore tematica del termine triennale di efficacia dei pareri di esclusione dalla procedura di V.I.A. e sul loro effettivo rilievo nel caso di specie;
Considerato che le spese del presente procedimento possano compensarsi, tenuto conto della minima attività processuale svolta e della natura meramente accessoria e consequenziale dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il reclamo ai fini del riesame, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 2 del 6.3.2015, adottato dal Commissario ad acta, Avv. Vito Mario Marsico.
Fissa il termine di gg. 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, affinchè il Commissario nominato riavvii l’attività istruttoria demandatagli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)