1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire in sanatoria – Motivazione – Adeguatezza – Necessità 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego – Indicazione delle prescrizioni violate – Necessità 
3. Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Permesso di costruire in sanatoria – Necessità 
4. Procedimento amministrativo – Provvedimento- Motivazione – Integrazione in sede giurisdizionale – Condizioni e limiti

 
1. Nel rigettare una domanda di permesso di costruire in sanatoria, il Comune ha l’onere di esplicitare compiutamente le ragioni della determinazione negativa, in relazione a quelle che sono le risultanze dell’istruttoria.


2. Per quanto il potere esercitato dalla p.A., nell’esaminare una domanda di permesso di costruire in sanatoria, abbia natura pressochè vincolata, nondimeno – in caso di determinazione negativa – l’organo procedente deve specificare compiutamente le prescrizioni della disciplina urbanistico-edilizia con cui il progetto presentato si porrebbe in contraddizione.


3. Il preavviso di rigetto deve essere emanato anche in ipotesi di domanda di permesso di costruire in sanatoria, non potendosi escludere che, anche in ipotesi di attività  amministrativa vincolata, il privato interessato possa produrre elementi che consentano, all’organo procedente, di assumere una decisione maggiormente ponderata.


4. Non è consentita l’integrazione della motivazione del provvedimento amministrativo nel corso del giudizio da parte del difensore, specie allorchè detta integrazione consista, non nel sviluppare argomentazioni implicitamente contenute nel provvedimento, ma nella introduzione di elementi del tutto estranei alle effettive motivazioni dell’atto (il TAR ha ritenuto di specificare che l’integrazione può darsi mediante gli atti del procedimento o una successiva convalida).
 

N. 01325/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01943/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2009, proposto da: 
Maria Bartucci, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Di Modugno in Bari, Via Maggiore Turitto, 3; 

contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Caponio in Bari, Via S. Lioce, 52; 

per l’annullamento
– della nota dirigenziale del 19.10.2009, Prot. Gen. N. 42283, a firma del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Trani, notificata in data 22.10.2009;
– della nota dirigenziale del 20.10.2009, recante Prot. Gen. N. 42280, a firma del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Trani, notificata in data 22.20.2009;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Spinelli, su delega dell’avv. Emanuele Tomasicchio e avv. Michele Capurso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
L’odierna ricorrente, proprietaria di un immobile ubicato in Trani, realizzava nel corso del 2005 alcune opere edili sul proprio immobile presentando a tal fine una denuncia di inizio di attività .
Terminati i lavori, emergevano a seguito di controllo da parte dei vigili urbani delle incertezze circa la legittimità  delle opere eseguite che determinavano la ricorrente a presentare nel 2008 due istanze, una recante un permesso di costruire in sanatoria, l’altra una dia in sanatoria.
Il Comune di Trani, senza alcun preavviso di rigetto, notificava alla sig.ra Bartucci i provvedimenti di diniego prot. 42280 e 42283 del 2009, che la stessa ha qui tempestivamente impugnato al fine di ottenerne l’annullamento.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto cinque motivi di censura, riconducibili in sintesi alla violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10bis l. 241/90, alla violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, all’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, falsità  ed erroneità  dei presupposti nonchè travisamento dei fatti.
Il Comune di Trani si è costituito per resistere in giudizio, depositando copia delle richieste di sanatoria avanzate all’epoca dalla parte e memoria difensiva a sostegno delle ragioni del proprio operato.
All’udienza pubblica del 2 luglio 2015 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini seguenti.
La ricorrente si duole infatti della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, che le avrebbe invece permesso di dimostrare l’infondatezza e l’erroneità  dei presupposti assunti dall’Amministrazione a fondamento dei dinieghi, lamentando inoltre la mancata indicazione nei provvedimenti delle norme violate, essendo invece riportato un generico riferimento alle NTA del PRG all’epoca vigente, di cui inoltre contesta la validità  in quanto il piano edificatorio sarebbe stato annullato in virtù del DPR 14.12.1977, nonchè la mancata dimostrazione da parte del Comune dell’avvenuto superamento del rapporto di copertura, come contestatole negli atti.
I provvedimenti impugnati, infatti, rigettano le richieste di sanatoria per la seguente motivazione: “viste le N.T.A. di P.R.G. dell’allora vigente piano della Città  di Trani, ¦rigetta¦.in quanto trattasi di lavori che comportano realizzazione di volumetria e superficie utile residenziale in aumento ottenuta con il mancato rispetto delle N.T.A. di P.R.G. allora vigente, non dimostrando il rapporto di copertura del 50% del piano tipo e, comportando una diversa destinazione d’uso del terrazzo in questione, in violazione delle summenzionate leggi e regolamenti”.
Alla luce di tale contenuto, il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente, ritiene che gli atti gravati non indichino in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Invero, dalle relazioni tecniche allegate alle due istanze in sanatoria in atti si evince la dichiarazione del tecnico, Ing. Ronchi, asseverante e probante il volume di cubatura dell’opera realizzata, in entrambi i casi rientrante nella percentuale utilizzabile.
A fronte di ciò e della documentazione allegata, il Comune avrebbe quanto meno dovuto specificare ulteriormente le ragioni di non rispondenza dell’opera ai parametri urbanistici, posto anche il suo potere di richiedere un’eventuale integrazione documentale alla parte.
In tale ottica si deve presumere che l’osservanza dell’obbligo del preavviso di diniego avrebbe consentito da un lato, alla ricorrente, di evidenziare le incertezze in ordine al contenuto motivazionale del rigetto e provare l’eventuale erroneità  dei presupposti alla base dei dinieghi, dall’altro, all’Amministrazione, di specificare i motivi ostativi, sia pur asseritamente vincolati, senza dover ricorrere ad una motivazione postuma come invece fatto nella specie.
Nella memoria comunale infatti, si legge che l’intervento “non è sanabile per due distinte ragioni: a) in quanto non rispetta l’arretramento del filo di facciata di distanza pari all’altezza; b) in quanto viene superato il rapporto di copertura pari al 50% del sedime del piano sottostante. E’ proprio il primo motivo ostativo, fondato sul mancato rispetto dell’arretramento del filo di facciata di distanza pari all’altezza del piano attico, che resta insuperabile e non consente la sanatoria dell’ampliamento.”
Il Collegio deve al riguardo rilevare, in accoglimento delle argomentazioni di parte, che il motivo del mancato rispetto dell’arretramento del filo di facciata, pur essendo ritenuto espressamente dalla difesa dell’Amministrazione “insuperabile”, non è invece affatto riportato nei provvedimenti impugnati, integrando così una motivazione postuma.
Ed anche a voler considerare tale motivo, implicitamente e tacitamente, riconducibile all’art.9 delle NTA del PRG comunale – da cui la difesa fa discendere il carattere vincolato del rigetto della sanatoria e la conseguente ammissibilità  dell’integrazione postuma – non è stata comunque provata la vigenza ed efficacia di tale prescrizione urbanistica al momento della commissione dell’abuso. Anzi, a fronte del documento prodotto in giudizio dalla difesa comunale, ossia il “Piano Regolatore del Comune di Trani 1968 – 1970 Norme Tecniche”, risalente al 10.3.1970, vi è il fatto notorio dell’annullamento del PRG comunale disposto con DPR del 14.12.1977, come più volte riconosciuto da questo TAR(ex multis, Sezione III, 2149/2004) e la circostanza, indiscussa, che le opere in questione siano di epoca ben successiva.
La motivazione così integrata deve pertanto ritenersi inammissibile, in quanto, mentre non si dubita della legittimità  dell’integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento che avvenga mediante gli atti del procedimento od una successiva convalida, si ritiene inammissibile la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili, come nella specie, nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, dovendo quest’ultima precedere, e non seguire, ogni provvedimento, a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (ex multis, Cons. St., III, 3488/2015; Tar Palermo, II, 1504/2015).
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il profili di illegittimità  relativi al difetto di motivazione e alla violazione dell’art. 10bis abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza della censura stessa comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Attesa la particolarità  della fattispecie, sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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