1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Procedura selettiva – Stipulazione contratto – Periculum in mora – Sussistenza
2. Contratti pubblici – Gara – Impugnazione graduatoria – Omessa valutazione titoli – Conseguenze
1. In sede di giudizio cautelare costituisce presupposto ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora l’eventuale stipulazione del contratto tra l’Amministrazione ed il controinteressato.
2. Va sospesa la graduatoria di una selezione pubblica finalizzata all’affidamento di un contratto di lavoro autonomo in caso di mancata considerazione dei titoli indicati dal ricorrente utili ai fini dell’attribuzione del punteggio.
N. 00576/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01401/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2014, proposto da:
Gaetano Lopez, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Colaleo e Lara Caldarola, con domicilio eletto presso Lara Caldarola in Bari, Via N. Putignani n. 118;
contro
Universita’ degli Studi di Bari;
nei confronti di
Giuseppe Dell’Olio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di’Informatica, decreto del Direttore n. 161 dell’8 luglio 2014 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria della selezione pubblica per titoli per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 24 mesi, nell’ambito del processo di ricerca CNOS imp 14-1237, affisso all’albo ufficiale del DIB n. 211 del 2014; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente e segnatamente dei verbali della Commissione nominata con D.D. n. 153 del 26 giugno 2014, della seduta del 27 giungo 2014, ore 11,30, tenutasi presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari;-dell’eventuale provvedimento con il quale si è disposta la stipula del contratto dell’Amministrazione con il controinteressato e per la condanna dell’Amministrazione, altresì, al risarcimento del danno: in via principale, mediante declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e reintegrazione in forma specifica con subentro nell’esecuzione del servizio e nel contratto di consulenza; in via subordinata, mediante ristoro per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Francesca Colaleo;
Ritenuto che le doglianze formulate da parte ricorrente presentano profili di fondatezza;
rilevato che, al fine di valutare il requisito del periculum occorre, in primo luogo, indagare se l’Università abbia stipulato o meno il contratto di lavoro autonomo oggetto di controversia, atteso che la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto notizie in merito e l’ente intimato non ha fornito alcuna indicazione sul punto, essendo rimasto non costituito;
ritenuto che, nelle more, al fine di evitare mutamenti pregiudizievoli della situazione, è opportuno inibire la stipula del contratto (laddove non già sottoscritto) ed anche lo svolgimento, se pure in via di fatto e d’urgenza, delle prestazioni oggetto dello stesso;
ritenuto che appare opportuno chiedere all’Università , documentati chiarimenti e diffuse motivazioni in ordine alle ragioni che hanno condotto all’ attribuzione dei rispettivi punteggi a ciascuno dei due candidati e – a titolo di puro esempio- a non attribuire, al ricorrente, alcun punteggio per il requisito della conoscenza della lingua inglese, pur a fronte del titolo indicato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende, fino alla data di successiva trattazione in udienza camerale, la graduatoria impugnata, ordinando all’Università di non stipulare il relativo contratto di lavoro ovvero di non consentire, neppure in via d’urgenza o di fatto, lo svolgimento delle relative prestazioni.
Dispone che vengano forniti i chiarimenti indicati in parte motiva, con deposito della relativa relazione almeno 7 giorni liberi prima della data di successiva trattazione.
Rinvia all’udienza camerale del 5.11.2015
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)