Processo amministrativo – Ricorso in riassunzione – Domande nuove – Inammissibilità
Non sono soggette alla cognizione del giudice adito le nuove censure formulate con il ricorso in riassunzione, essendo esse intempestive e di conseguenza inammissibili.
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Cons. St. Sez. IV, ric. n. 9771 – 2015, sentenza 5 maggio 2017, n. 2053 – 2017;
N. 01281/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2013, proposto da:
Leonardantonio Lattarulo, rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Natalia Pinto in Bari, Via Putignani n. 208;
contro
Comune di Noci, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, Via Cognetti, n.25;
nei confronti di
Dongiovanni Costruzioni S.r.l.;
per l’annullamento
delle note del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio prot. n. 563 dell’11.1.2013 e prot. n. 952 del 17.1.2013, nonchè per la rimozione degli effetti eventualmente prodotti da tali atti;
per il risarcimento del danno derivante dalla violazione e elusione della sentenza esecutiva n. 2316/2008 del Tar Puglia, Bari;
per la fissazione di una somma a carico dei resistenti per ogni ulteriore violazione nel conformarsi alle statuizioni della decisione.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Antonio Leonardo Deramo e Carmine Rucireta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota dirigenziale n. 563 dell’11 gennaio 2013, notificata il 14 gennaio 2013, il Comune di Noci -richiamato l’obbligo assunto da Leonardantonio Lattarulo con la licenza edilizia del 16 maggio 1966 in ordine alla realizzazione di un marciapiedi all’interno del fabbricato a costruirsi, e dato atto che esso non era stato osservato in relazione al prospetto retrostante (ubicato sul prolungamento di via Mafalda), nonostante nota di diffida del 9 ottobre 2009 n. 15838 di prot.,- ha dato avviso all’interessato, ai sensi del richiamato art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, della data per l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza dell’immobile, successivamente rinviata ad altra data con la nota dirigenziale n. 952 del 17 gennaio 2013, notificata il 18 gennaio 2013.
Con ricorso per ottemperanza n.r. 172/2013, l’interessato ha impugnato le suddette note, chiedendone la declaratoria di nullità e/o inefficacia, in quanto prospettate come violative e/o elusive della sentenza del T.A.R. Bari n. 2316/2008, non sospesa ancorchè appellata, che, oltre alla concessione edilizia n. 7 del 1° febbraio 2002, e successiva variante del 2 aprile 2002, e n. 50 del 7 giugno 2000, rilasciata alla controinteressata intimata Dongiovanni Costruzioni S.r.l., aveva annullato le deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Municipale, e gli atti dirigenziali, concernenti l’approvazione di progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la sistemazione della viabilità di via Mafalda di Savoia, e l’occupazione d’urgenza di suolo appartenente al Lattarulo.
Questo T.A.R., con la sentenza n.842/2013, ha ritenuto che, nei limiti della portata conformativa della sentenza non sospesa, le due note effettivamente fossero state emanate in violazione dell’effetto demolitorio della sentenza n. 2316/2008, poichè nella prima si richiama espressamente la determinazione di approvazione del progetto esecutivo della sistemazione di via Mafalda, annullata dalla sentenza, e perchè afferente a strada non prevista dal P.R.G., dichiarandone l’inefficacia.
Con appello notificato il 4 ottobre 2013 e depositato l’11 ottobre 2013, il Comune di Noci ha impugnato la predetta sentenza n. 842/2013 che, all’esito del giudizio di II grado, è stata annullata, con rinvio al primo giudice, ai fini del riesame del ricorso quale domanda di annullamento secondo il rito di cognizione.
Il Giudice di appello ha, infatti, ritenuto che l’azione proposta quale giudizio di ottemperanza, andasse, invero, scrutinata nelle forme del rito ordinario, evidenziando la natura di autotutela del potere estrinsecato attraverso le note in questione, rivolto all’attuazione coattiva di un obbligo assunto con la licenza edilizia del 1966.
Il giudizio è stato, quindi, riassunto e trattato alla pubblica udienza del 9.7.2015, quando la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Deve preliminarmente chiarirsi che esulano dal perimetro della odierna cognizione le doglianze formulate innovativamente con il ricorso in riassunzione, essendo esse evidentemente intempestive e – per ciò- inammissibili, come eccepito dalla difesa del Comune.
I limiti dell’odierno giudizio restano, pertanto, circoscritti alle doglianze introdotte con l’originario ricorso per l’ottemperanza, anche se non articolate in specifici motivi di ricorso.
A prescindere, infatti, dall’articolazione in motivi puntuali, è evidente che, per le note impugnate, il ricorrente lamenta che esse, nel perseguire con atti esecutivi la realizzazione di un’opera in contrasto con il PRG, evidenziano la loro illegittimità , anche per contrasto con i principi espressi dalla sentenza di questo T.A.R. n. 2316/2008.
Tanto chiarito, va, senz’altro, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto non può non evidenziarsi come le note dirigenziali siano indirizzate proprio ed esclusivamente al signor Leonardantonio Lattarulo che, quindi, in quanto destinatario degli atti, è titolato ad impugnarli.
Nel merito, il Collegio, dopo la esplicita decisione del Giudice di Appello, aderisce alle indicazioni fornite in quella sede.
Secondo quanto dedotto dal difensore del Comune di Noci, e comprovato dalla produzione documentale già versata nel primo giudizio di I grado (cfr. documento n. 2 della produzione depositata nella segreteria del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, in data 19 aprile 2013), la licenza edilizia fu subordinata ad alcune specifiche condizioni fra cui, al punto 5), quella “…che sia provveduto alla costruzione di marciapiedi intorno al fabbricato della larghezza di mt. 1,30, eseguiti con cordoni in pietra e pavimentazione in pietrini di cemento”.
La nota dirigenziale n. 563 dell’11 gennaio 2013, richiamata altra nota n. 15838 del 9 ottobre 2009 pure indirizzata all’interessato -non esibita ma che, a quanto è dato di comprendere, aveva fatto constatare l’inadempimento dell’obbligo di cui al punto 5 della licenza edilizia- e rilevato, peraltro, come, in luogo del marciapiede, dal lato di via Mafalda “…persiste un relitto di terreno delimitato da muro in pietra e tufo…”, ha disposto l’esecuzione delle “…opere di cui in premessa in suo danno e con rivalsa nei suoi confronti delle spese a sostenersi…”, e a tal fine, altresì, l’immissione in possesso dell’area occorrente.
Se tali sono i presupposti giuridico-fattuali del potere estrinsecato nella suddetta nota dirigenziale -laddove quella successiva, del pari gravata, ha soltanto prorogato la data fissata per le operazioni-, è evidente che si è in presenza di manifestazione di un potere di autotutela rivolto all’attuazione coattiva di obbligo assunto con la licenza edilizia, come d’altra parte confermato dal richiamo esplicito all’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Le note in questione, pertanto, nulla hanno a che fare nè con la sentenza n. 2316/2008 (rispetto al cui dictum, pertanto, non sono elusive) nè con le prescrizioni di PRG che si assumono violate, ma solo con la originaria licenza, della quale dispongono l’attuazione di prescrizioni accessorie.
La domanda risarcitoria e quella ulteriore di condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ulteriore violazione degli obblighi imposti dalla sentenza de qua, seguono la sorte di quella principale.
Per tali ragioni il ricorso va complessivamente respinto.
Le spese, considerato l’andamento complessivo della controversia, derogano alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)