1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego rinnovo permesso di soggiorno – Mancanza di una fonte di reddito – Legittimità 


2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego rinnovo permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22, co. 11, D.Lgs. 286/98 – Contrasto con l’art. 8 Convenzione OIL – Non sussiste

1. Ai sensi degli artt. 29, co. 3 lett b), e 22, co. 11, del D.Lgs. 286/98 è legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allorquando sia stata riscontrata la carenza della titolarità  in capo al richiedente di un regolare contratto di lavoro (nel caso di specie il richiedente era stato posto in mobilità  ed alla scadenza della prestazione di sostegno del reddito non aveva dimostrato di essere in possesso di un altro reddito sufficiente per vivere in maniera decorosa).


2. L’art. 8 della Convenzione OIL non comporta un’equiparazione assoluta tra il lavoratore migrante ed il cittadino nazionale, prevedendo unicamente che la perdita del posto di lavoro non possa determinare il ritiro del titolo di soggiorno nè determinare una situazione di illegalità  o irregolarità  del lavoratore, sicchè deve ritenersi che lo spirito della Convenzione sia stato puntualmente recepito dal legislatore nazionale il quale, all’art.22, co. 11, del D.Lgs. n. 286/98, ha assicurato al lavoratore straniero un trattamento identico a quello dei cittadini italiani, prevedendo comunque che tale sistema di agevolazione nel reperimento di un’attività  lavorativa sia limitato nel tempo ed entro un termine congruo e ragionevole e come tale idoneo ad assicurare un adeguato livello di tutela dello straniero.

N. 01271/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2015, proposto da: 
E. C., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Napoli, 138; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva, del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Tiziana Sangiovanni e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Visto il provvedimento di rigetto relativo all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, emesso dalla Questura di Bari, in considerazione dell’assenza dei requisiti legali per poter ancora soggiornare nel territorio nazionale, in particolare, per non aver intrapreso una nuova regolare attività  lavorativa con sufficiente retribuzione, nè aver dimostrato di avere in Italia un altro reddito, secondo i criteri fissati dall’art.29, co.3, lett. b) D.Lgs. 286/98, proveniente da fonti lecite e sufficiente per poter vivere in maniera dignitosa, come previsto dall’art.22, comma 11, del medesimo decreto;
Rilevato che avverso il suddetto atto, il ricorrente censura la falsa applicazione e violazione dell’art.22, comma 11, D.Lgs. 286/98, in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 della Convenzione OIL 143/5, nonchè violazione del principio comunitario di proporzionalità , in quanto la normativa, anche comunitaria ed internazionale, riconosce a tutti i lavoratori migranti il diritto a mantenere la posizione di legalità , e quindi il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, anche in assenza della titolarità  di un regolare contratto di lavoro, per il periodo minimo di un anno, e pertanto ricorrevano tutte le condizioni per l’accoglimento dell’istanza;
Rilevato tuttavia che le censure formulate non sono meritevoli di accoglimento e che il ricorso è manifestamente infondato, pertanto definibile ai sensi dell’art.60 c.p.a., come debitamente informate le parti;
Considerato infatti che il ricorrente, in Italia dal 2008 con visto per motivi di lavoro subordinato, ha regolarmente prestato attività  lavorativa fino al 21.1.2011, e dal 1°.1.2012 è stato posto in mobilità , iscritto nelle relative liste, usufruendo della relativa indennità  sino al 31.12.2014, e che in tale periodo non ha reperito attività  lavorativa;
Considerato inoltre che lo stesso ha tempestivamente presentato, in data 25.5.2012, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (con scadenza il 29.5.2012);
Rilevato che l’art.22, comma 11 – che la parte assume violato – dispone: “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)¦”;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione abbia correttamente respinto l’istanza in questione, atteso che decorso tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno del reddito percepita dal ricorrente, non è stata accertata in capo allo stesso, nè provata dall’interessato in sede di preavviso di rigetto, la ricorrenza dei requisiti di cui all’art.29, comma 3, lett. b), come previsto dalla norma controversa;
Rilevato altresì che l’argomentazione a difesa della parte, di non aver potuto avviare regolarmente un nuovo rapporto di lavoro nelle more della definizione del procedimento a causa della vetustà  della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, non è condivisibile alla luce del chiaro dettato dell’art.5, comma 9bis del citato D.lgs. 286, per cui “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività  lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità  di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività  di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità  previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso”, condizioni entrambe verificatesi nella fattispecie;
Ritenuto infine che l’art.8 della Convenzione OIL non comporti un’equiparazione assoluta tra il lavoratore migrante ed il cittadino nazionale, prevedendo invero unicamente che la perdita del posto di lavoro non possa determinare affatto il ritiro del titolo di soggiorno nè determinare una situazione di illegalità  o irregolarità  del lavoratore stesso al quale deve essere invece garantito un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell’occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento;
Rilevato che lo spirito della Convenzione sia stato ampiamente recepito dal legislatore nazionale il quale, al più volte citato art.22, comma 11, ha assicurato al lavoratore straniero un trattamento identico a quello dei cittadini italiani, prevedendo comunque che tale sistema di agevolazione nel reperimento di un’attività  lavorativa sia limitato nel tempo ed entro un termine ad ogni modo congruo, per il reinserimento nel mondo lavorativo;
Considerato che tale sistema è idoneo ad assicurare un adeguato livello di tutela dello straniero e che, come già  riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è rimessa al legislatore ordinario il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità , limitata soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli;
Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, che l’Amministrazione abbia debitamente applicato la normativa in materia e che conseguentemente il provvedimento sia immune dalle censure come formulate;
Ritenuto infine di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite, in ragione della natura degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria