La pretesa di ottenente l’iscrizione all’albo professionale (nella specie quello degli assistenti sociali della Regione Puglia) di connota come diritto soggettivo, in quanto fonda sulla richiesta di un’attività dell’ente destinatario priva di contenuto discrezionale, dovendo quest’ultimo limitarsi ad un mero accertamento della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione previsti dalla legge: ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
N. 01265/2015 REG.PROV.COLL. N. 00733/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 733 del 2015, proposto da: Maria Cristina Angiuli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Di Nanna e Priscilla Gerico, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via N. Piccinni n. 128; contro Ordine Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Colavitti, Marina Chiarelli e Giovanni D’Innella, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni D’Innella in Bari, alla via N. Putignani n.136; per l’annullamento previa sospensione -del provvedimento di diniego di iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Puglia – Sezione A-, prot. 771/G.A./2015 del 20.3.2015, ricevuto in data 24.3.2015, deliberato dal Consiglio Regionale della Puglia – Ordine Assistenti Sociali; nonchè di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere iscritta all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali -Sezione A-, nonchè ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposto; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata- all’adozione del relativo provvedimento di iscrizione all’Albo Professionale per cui è causa; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’- Ordine Assistenti Sociali- Consiglio Regionale della Puglia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giovanna Di Nanna e avv. Giovanni D’Innella; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il gravame in epigrafe la ricorrente contesta il diniego di iscrizione all’albo professionale degli Assistenti sociali della Regione Puglia, sez. A, deliberato dal Consiglio dell’ordine regionale nella seduta del 25 febbraio 2015 “per mancato possesso dei requisiti previsti all’art.22 del D.P.R. n. 328/01”; più specificamente, per il mancato possesso del titolo di laurea classe 57/S, ovvero classe LM/87. Il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione in merito alla presente controversia sulla scorta di ormai costante orientamento giurisprudenziale, dal quale non ritiene di discostarsi. E’, invero, pacifico che quando si controverta dell’iscrizione ad un albo professionale fondata sul riscontro formale di presupposti stabiliti dalla legge la giurisdizione spetta al giudice ordinario, configurandosi la relativa pretesa quale posizione di diritto soggettivo, non implicando valutazioni di ordine discrezionale (in tal senso, ex multis, Cass., SS.UU. 18.3.2004 n. 5502; in termini C.d.S., Sez. VI, 2.11.2007 e, da ultimo. Tar veneto, Venezia, Sez. II, 6.8.2012 n. 1104; cfr. anche a contrario C.d.S., Sez. VI, 12.3.2012, n. 1405). In termini si è espresso questo stesso Tar con esplicito riferimento all’albo professionale degli Assistenti sociali di cui si tratta (cfr. Sez. I, 18.6.2003, n. 2487 e Sez. II, 19.12.2002, n. 5585). Anche nella fattispecie che viene qui in considerazione deve escludersi che l’accertamento del requisito di cui è stata contestata l’assenza possa comportare qualsivoglia valutazione discrezionale da parte del competente consiglio dell’ordine, essendo subordinato il relativo accertamento ad un’indagine di tipo meramente formale. La giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. In considerazione tuttavia della natura della pretesa azionata, il Collegio ritiene di compensare le spese di questa fase di giudizio. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario; b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore Paola Patatini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |