Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Notificazione – A mezzo pec – Ammissibilità
Il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene valida ed efficacemente effettuata la notifica del ricorso tramite p.e.c., in quanto la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [¦] a mezzo della posta elettronica certificata.
N. 01272/2015 REG.PROV.COLL. N. 01257/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2014, proposto da: Barbara Di Candia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Lucia Venneri, con domicilio eletto presso Alessandro Russi in Bari, c.so V.Emanuele, n.60; contro Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore; nei confronti di Luciano Calculli, Umberto Montecorboli, Laura Vernotico; per l’esecuzione della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, n. 648 del 29 maggio 2014; con condanna al risarcimento danni ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a.; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Maria Lucia Venneri; Questo Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe ha annullato il provvedimento con cui l’A.S.L. di Bari ha escluso la ricorrente dalla graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico da assegnare alla U.O. Medicina Iperbarica del P.O. San Paolo. La ricorrente afferma di aver diffidato l’Amministrazione resistente a dare esecuzione alla sentenza de qua, invitandola a reintegrarla nella graduatoria. Assume la ricorrente che tale diffida è rimasta senza riscontro e che ad oggi l’A.S.L. di Bari non ha ancora adottato alcun atto idoneo a garantire l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all’A.S.L. di Bari a dare piena e completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe. L’A.S.L. di Bari non si è costituita in giudizio. Alla Camera di Consiglio del 19.3.2015 la causa è stata trattenuta in decisione. Questa Sezione, tenuto conto dell’allora prevalente orientamento giurisprudenziale, con Ordinanza n. 784 del 22.5.2015, adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm., ha invitato le parti a depositare memorie vertenti unicamente sulla questione dell’inammissibilità del ricorso per notifica all’Amministrazione resistente solo tramite p.e.c. In data 18.6.2015 la ricorrente ha depositato una memoria che illustra la normativa, nonchè la giurisprudenza più recente inerente la suddetta questione. In tale memoria la ricorrente sostiene che il ricorso proposto sia ammissibile e, nel caso in cui questo Tribunale ritenesse nulla la notifica effettuata a mezzo p.e.c., chiede disporsi rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4 del cod.proc.amm. Il Collegio rileva che la questione della validità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo p.e.c. si è posta al centro di un articolato dibattito giurisprudenziale. In merito si richiama la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III – Ter, 13 gennaio 2015, n. 396 che, all’esito di un dettagliato esame della normativa vigente, ha concluso per la nullità della notifica del ricorso introduttivo effettuata unicamente mediante p.e.c. e, quindi, per l’inammissibilità del ricorso medesimo, nonchè la sentenza n. 299 del 19 febbraio 2015 di questa stessa Sezione, che giunge ai medesimi esiti processuali. Tuttavia, come ha evidenziato la stessa ricorrente nella memoria depositata in data 18.6.2015, non si può non tener conto dell’avvenuto manifestarsi di un opposto orientamento che ha invece ritenuto valida ed efficacemente effettuata la notifica del ricorso tramite p.e.c. (ex multis T.A.R. Campania, sede distaccata di Salerno, Sez. I, 20 aprile 2015, n. 885; T.A.R. Campania – Napoli, Sezione VII, 6 febbraio 2015 n. 923; T.A.R. Lazio, Sez. III, 25 novembre 2014, n. 11808). Il suddetto orientamento pare ormai prevalente, in quanto oggi supportato da talune recentissime pronunce del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682). Più nello specifico, in quest’ultima decisione il Consiglio di Stato ha evidenzia che “La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [¦] a mezzo della posta elettronica certificata”. Nel processo amministrativo telematico (PAT) -contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile”. Alla luce di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene di dover mutare orientamento e di dover ritenere valida, in linea di principio, la notifica del ricorso introduttivo a mezzo p.e.c. Tuttavia, appare opportuno, nel caso di specie, disporre la rinnovazione della notifica con le modalità tradizionali, stante il complessivo assestamento ancora in corso delle posizioni giurisprudenziali sul punto (in merito cfr. Ordinanza T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 9 luglio 2015, n. 979). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sezione Seconda, dispone la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo secondo modalità tradizionali. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente Giacinta Serlenga, Primo Referendario Flavia Risso, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |