àˆ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avente ad oggetto una controversia derivante dall’inadempimento di una convenzione di lottizzazione contenente un’esplicita clausola arbitrale, atteso che oggetto del contendere è l’inadempimento contrattuale, afferente, pertanto, alla sfera dei diritti soggettivi e, in quanto tale, rientrante nella sfera di applicazione dell’arbitrato così come pattuito dalle parti.
N. 00950/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2014, proposto da:
Edil di Leo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Di Lollo Capurso, con domicilio eletto presso R. Pecorella in Bari, Via San Francesco D’Assisi n. 4;
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, Via P. Amedeo, n.234;
per la decisione
in ordine alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 392/2014 di questo Tribunale, con il quale è stato ingiunto al Comune di Bisceglie il pagamento in favore della società istante della somma di euro 25.957,87, oltre interessi legali decorrenti dal 3.3.32014, nonchè delle spese della procedura liquidate in euro 540,00 oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Nino Matassa e Nicolò Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione, la Edil di Leo S.r.l. agiva in monitorio per il pagamento, in suo favore, della somma € 25.957.87, oltre interessi legali decorrenti dal 3.3.2014, da parte del Comune di Bisceglie, nonchè delle spese del presente procedimento monitorio.
A fondamento della domanda allegava l’avvenuto versamento di complessivi € 112.814,19 per monetizzazione delle aree per le urbanizzazioni secondarie, a fronte di un debito, liquidato dallo stesso Comune, con la nota del 3.3.2014 (a firma del Capo servizio del Settore Gestione del territorio – Edilizia privata e del Sindaco del Comune di Bisceglie), per lo stesso titolo, di € 86.856,32.
Con decreto ingiuntivo 392/2014, veniva concessa la richiesta ingiunzione.
Il Tribunale rilevava, infatti, che la domanda verteva su questione (restituzione indebito) connessa all’obbligazione inerente gli oneri di urbanizzazione, riservata, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Riconosceva, altresì, che sussistevano i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., in quanto:
-il credito ha ad oggetto una somma liquida di denaro;
– dello stesso vi è prova scritta nella summenzionata nota del 3.3.2014, con la quale viene rideterminato l’importo dovuto dalla ricorrente per monetizzazione delle aree per le urbanizzazioni secondarie in € 86.856,32, in luogo del maggiore importo di € 147.656,23 comunicato dal Comune con nota del 7.1.2014, del quale la ricorrente ha versato tre rate per complessivi € 112.814,19.
Ingiungeva, pertanto, al Comune di Bisceglie la restituzione, alla Edil di Leo S.r.l. , della somma di € 25.957,87, dalla stessa indebitamente corrisposta, oltre interessi decorrenti dalla data del 3.3.2014, con vittoria di spese.
Dichiarava, altresì, il decreto provvisoriamente esecutivo.
Con successiva ordinanza monocratica n.3/2015, esaminata l’opposizione presentata dal Comune di Bisceglie in data 8.1. 2014, con istanza contestuale di sospensiva della clausola di provvisoria esecutività dell’ingiunzione, disponeva la sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo 392/2014 sino alla pronuncia collegiale, ricorrendo gravi motivi, per avere il Comune di Bisceglie annullato, con provvedimento n. 38489 del 29.10.2014, l’atto del 3.3.2014 (prot. 9674 del 6.3.14) di rideterminazione dell’importo dovuto dalla ricorrente per oneri di urbanizzazione, onde è derivato il credito oggetto di ingiunzione.
Fissava per la discussione dell’opposizione, l’udienza pubblica del 28.5.2015.
Con il ricorso per opposizione a D.I., il Comune intimato eccepiva, preliminarmente l’improponibilità della domanda per violazione dell’art. 12 cpa.
Premetteva, infatti, che, con atto rep. 33255 racc. 13686 del 23.10.2012 per notar dr. Carlo Lorusso di Bisceglie, il Comune di Bisceglie e la Edil di Leo s.r.l. stipulavano la convenzione relativa al comparto “1”, in attuazione del progetto di lottizzazione della maglia n 129 di P.R.G. del Comune di Bisceglie tipizzata “zona B3”.
L’art. 4 della convenzione dispone “1) In applicazione dell’art. 28 comma 1 della L.R. n. 56 del 31.5.1980 e dell’allegato A/4 delle NTA del PRG per quanto attiene alle aree necessarie per le urbanizzazioni secondarie, il lottizzante si impegna a monetizzare la quota di suolo corrispondente alla cessione, ai prezzi di cui alla delibera di Consiglio Comunale vigente al momento del ritiro del P.d.C.. La monetizzazione della quota di suolo corrispondente alla cessione sarà effettuata in proporzione alla cubatura che verrà realizzata in virtù del P.d.C. che sarà ritirato dal lottizzante con le modalità previste e stabilite con la citata delibera di C.C. innanzi detta. Tale somma sarà versata all’atto del ritiro del P.d.C. “.
L’art. 16 della convenzione prevede la seguente clausola arbitrale: “1. Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente al presente atto, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, si ricorrerà all’arbitrato nel modo seguente: omissis”
Concludeva, dunque, evidenziando, in estrema e doverosa sintesi:
– la natura di diritto soggettivo della posizione azionata;
– la natura di controversia inerente la convenzione della domanda proposta giudizialmente dalla Edil di Leo s.r.l. con il ricorso monitorio e la conseguente opposizione;
– l’ammissibilità , ex art. 12 cpa, della clausola compromissoria;
– la sua specifica pattuizione ex art. 16 della convenzione citata;
– il conseguente difetto di giurisdizione del Tar, in virtù della clausola appena citata.
Nel merito, comunque, deduceva l’infondatezza della domanda per intervenuto annullamento del provvedimento presupposto.
Secondo la tesi proposta dal Comune, il ricorso per decreto ingiuntivo si fonda essenzialmente sul riconoscimento del debito “di natura redibitoria” effettuato dal funzionario del settore “edilizia privata” della Ripartizione Territorio, con nota prot. 9674 del 6.3.14, in relazione alla correzione del prezzo di monetizzazione dell’area che l’impresa avrebbe dovuto cedere a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.
Tale sarebbe l’unica ed esclusiva giustificazione addotta dalla Edil di Leo s.r.l. in ordine alle ragioni poste a fondamento della domanda.
Orbene, con nota prot. 38489 del 29.10.2014, il Dirigente della Ripartizione Territorio ha annullato detta nota (poichè l’indice di fabbricabilità fondiario c.d. “medio” è in contrasto con la L.R. con le norme i PRG e con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 15.3.2010 e n.81 dell’1.10.2009.)
II provvedimento di annullamento prot. 38489 del 29.10.2014, comunicato tanto alla Edil di Leo s.r.l. quanto all’avv. Di Lollo Capurso, in data 4.11.2014, non è stato impugnato.
Tanto renderebbe del tutto infondata la pretesa restitutoria.
Ha replicato al ricorso in opposizione la Edil di Leo s.r.l., escludendo l’applicabilità della clausola compromissoria alla fattispecie all’esame del Collegio, in quanto essa (fattispecie) non rappresenterebbe una controversia inerente e conseguente la convenzione del 23.10.2012, per essere stata la rideterminazione del calcolo, operata dalla p.a., con espresso riconoscimento in favore dell’impresa.
L’oggetto del giudizio, dunque, non avrebbe provocato una controversia che necessitava di risoluzione, per essere stato il riconoscimento delle somme di cui alla nota del 3.3.2014, spontaneamente determinato dalla P.A.
Nel merito, ha evidenziato l’inammissibilità del potere di rimozione in autotutela del “provvedimento amministrativo” posto a fondamento della sua pretesa.
All’udienza del 28.5.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
E’ fondata l’eccezione del Comune derivante dalla presenza della clausola compromissoria.
In primo luogo va chiarito che non è fondato l’argomento proposto da parte ricorrente in monitorio, per escludere il presupposto di applicazione della clausola compromissoria.
Che si sia in presenza di una controversia è dimostrato, in primo luogo, dalla pendenza del presente giudizio, ma, soprattutto dalla circostanza che le parti prospettano diverse pretese in ordine all’ammontare della monetizzazione delle aree per le urbanizzazioni secondarie.
Tanto premesso, risulta evidente che le parti dibattono in ordine ad una questione che trova nell’art. 4 della convenzione già citata la disciplina applicabile.
Dunque, ricorre il presupposto di cui all’art. 16 delle pattuizioni intervenute tra le parti, posto che si fa questione, in questa sede, di posizioni di diritto soggettivo (come tali passibili di compromissione arbitrale, ex art. 12 c.p.a.).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’opposizione al D.I. di questo Tar n. 392/2014 e per l’effetto lo revoca, dichiarando la domanda proposta dalla Edil di Leo s.r.l. inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna la Edil di Leo s.r.l. alla rifusione, in favore della del Comune di Bisceglie, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA, CAP e spese generali al 15%, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)