Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Autorizzazione alla procedura semplificata – Dichiarazioni mendaci – Diniego – Legittimità  – Fattispecie

àˆ legittimo il diniego di adeguamento dell’autorizzazione alla procedura semplificata di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario/ comune ai nuovi criteri previsti dal Reg. CE 17 novembre 2008, n. 1192/2008 qualora, in seguito a verifiche poste in essere dall’Amministrazione, emerga la non veridicità  delle dichiarazioni precedentemente prodotte dal dichiarante. (Nel caso di specie, è stato ritenuto che l’omessa indicazione di procedimenti penali in corso non consenta l’applicazione della teoria del falso innocuo, atteso che il falso risulta privo di idoneità  offensiva solo qualora non sia in grado di minare neppure minimamente gli interessi tutelati, mentre nella procedura autorizzatoria in esame, la veridicità  e completezza delle affermazioni costituivano un valore da perseguire, consentendosi solo a soggetti ritenuti affidabili dall’Amministrazione l’utilizzo di procedure di domiciliazione a regime semplificato, con attenuazione degli ordinari poteri di vigilanza e controllo doganale).

N. 00933/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Pietro Balena, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Giampiero Balena, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, Via Amendola, 166/5; 

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
della nota prot. 2014-RU 2318 del 23 gennaio 2014, notificata in data 28 gennaio 2014, a firma del Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con cui è stato negato al ricorrente l’adeguamento dell’autorizzazione alla procedura semplificata di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario/comune ai nuovi criteri previsti dal Reg. n. 1192/2008;
– di ogni altro atto alla stessa connesso, ancorchè non conosciuto, ivi espressamente compresi gli atti relativi alla fase istruttoria del procedimento di esame dell’istanza presentata dal sig. Balena ed in particolare della nota prot. 2013-22971/RU a firma del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Bari.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata; del Ministero dell’Economia e delle Finanze; dell’Agenzia delle Dogane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso; Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 28 marzo 2014 e pervenuto in Segreteria il successivo 11 aprile 2014, il ricorrente, titolare dell’omonimo Centro di Assistenza Doganale “C.A.D. Balena S.r.l.”, con sede in Bari, autorizzato ad operare giusta autorizzazione n. 103/C.A.D. rilasciata nel novembre 2009 dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane di Roma, ha impugnato il provvedimento di diniego meglio individuato in epigrafe.
1.1 Il ricorrente riferiva, in particolare, di aver presentato in data 13 maggio 2013 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, tramite l’Ufficio delle Dogane di Bari, la propria istanza di adeguamento dell’autorizzazione relativa alla procedura semplificata di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario/comune, ai nuovi criteri previsti dal Regolamento CE n. 1192/2008.
Detto Regolamento, infatti, modificando il precedente Regolamento CEE n. 2454/1992, contenente disposizioni di applicazione del Codice Doganale comunitario (in breve “D.A.C.”), ha previsto nuove regole in materia di concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di transito, onerando i Centri di Assistenza Doganale già  operanti a presentare un’istanza finalizzata all’adeguamento dell’autorizzazione.
1.2 Sennonchè l’istanza presentata dal sig. Balena veniva rigettata, per aver questi omesso di indicare, nell’allegato B1 alla domanda di adeguamento, di essere stato attinto in data 8 maggio 2012 da due decreti penali di condanna del GIP presso il Tribunale di Bari, in relazione a due episodi risalenti al 2007, legati, come è documentato in atti, ad una presunta falsa attestazione circa l’origine comunitaria di merci da esportare verso l’Albania. Secondo l’Amministrazione resistente, pertanto, il ricorrente avrebbe posto in essere una dichiarazione mendace, con conseguente decadenza dal beneficio richiesto in ragione dell’accertamento della non veridicità  della dichiarazione presentata, sostitutiva di certificazione.
2. Avverso il prefato provvedimento di diniego il ricorrente ha articolato plurimi motivi di ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.
2.1 Dopo aver ripercorso a grandi linee il quadro d’insieme della disciplina normativa afferente alle procedure di dichiarazione semplificata e domiciliazione, autorizzazioni uniche e transito comunitario, la difesa ricorrente deduceva, in estrema sintesi, l’illegittimità  dell’operato dell’Amministrazione per non essersi avveduta dell’irrilevanza sotto il profilo temporale dei fatti di reato contestati all’istante e non dichiarati in sede di domanda.
Più nello specifico, secondo la richiamata prospettazione difensiva, poichè gli artt. 253 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice Doganale prevedono quale condizione essenziale per il rilascio dell’autorizzazione alla procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, la comprovata osservanza da parte del richiedente degli obblighi doganali nel corso degli ultimi tre anni anteriori alla presentazione dell’istanza, il ricorrente non era affatto tenuto a provvedere alla indicazione dei decreti penali in questione, afferenti a fatti accaduti nel 2007. Infatti, i reati in questione ed in relazione ai quali peraltro, in presenza di opposizione, alla presentazione del ricorso era ancora pendente procedimento penale, risulterebbero commessi ben prima del limite dei tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di adeguamento, essendo precedenti addirittura alla costituzione del Centro di Assistenza Doganale.
2.2 Con un secondo motivo, il ricorrente lamentava, altresì, che il rigetto dell’istanza avrebbe comunque richiesto una previa valutazione della gravità  dei fatti contestati, così da far ritenere la violazione perpetrata di natura ed entità  tali da compromettere il rapporto di fiducia con l’autorità  doganale, circostanza questa da escludersi nel caso di specie. Infatti, poichè l’infrazione ascritta al sig. Balena, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane con Determinazione n. 158326/RU del 14 dicembre 2010, non sarebbe nè grave nè reiterata, giammai questa avrebbe potuto legittimare il rigetto dell’istanza.
2.3 Con ulteriore separata censura il Balena lamentava che l’Agenzia delle Dogane non avrebbe nemmeno tenuto conto della circostanza che, ad esempio, in tema di revoca delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione, il punto 1.2 della Circolare 45/D dell’Autorità  Doganale del 30 dicembre 2008 riconosce all’Autorità  doganale la possibilità  di non revocare l’autorizzazione qualora si possa ritenere l’infrazione commessa di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali poste in essere dal richiedente e non sorgano dubbi circa la buona fede del titolare dell’autorizzazione.
2.4 Il ricorrente concludeva, infine, asserendo che nella specie al più si sarebbe determinata un’ipotesi di “falso innocuo”, ossia di un falso “inoffensivo” e, dunque, inidoneo ad aggredire gli interessi potenzialmente minacciati dalla omissione.
5. Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata, Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, pervenuto in Segreteria in data 23 giugno 2014, la società  ricorrente ha censurato l’integrazione postuma dei motivi di rigetto, alla luce del rapporto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 15 aprile 2014 e depositato in giudizio in data 17 aprile 2014, deducendone i seguenti ulteriori motivi:
I) Violazione delle regole del procedimento e di quelle del processo. “Abuso” del procedimento e violazione delle regole del giusto processo. Eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti di diritto, erroneità  della motivazione, difetto di istruttoria, perplessità  manifesta.
II) Inammissibilità  del rilievo di tardività  dell’istanza di adeguamento dell’autorizzazione alla procedura semplificata di domiciliazione presentata dal sig. Balena attesa la conformità  dell’autorizzazione già  in possesso del C.A.D. Balena ai requisiti prescritti dal Regolamento comunitario n. 1192/2008. Violazione delle disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento comunitario 1192/2008. Eccesso di potere.
III) Violazione delle disposizioni contenute nel “Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241”.Eccesso di potere.
Il ricorrente, infine, ha riprodotto sinteticamente i motivi di illegittimità  già  dedotti avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, anche in ragione di quanto indicato nel nuovo rapporto dell’Agenzia delle Dogane, ribadendo l’irrilevanza delle ipotesi di reato ascrittegli ai fini del rilascio del provvedimento de quo.
7. Con ordinanza cautelare n. 489/2014 è stata respinta l’istanza di misure cautelari. In sede di appello cautelare, pur rigettato con ordinanza del Consiglio di Stato n. 4390/2014, la quarta sezione ha evidenziato la necessità  di un adeguato approfondimento nella fase di merito del periodo di rilevanza delle infrazioni.
8. All’udienza pubblica del 22 aprile 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni.
2. E’ contestata la legittimità  del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, di diniego dell’istanza di adeguamento dell’autorizzazione già  posseduta dal ricorrente alla procedura semplificata di domiciliatario e di speditore, motivato con riferimento alla circostanza che il Balena avrebbe reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione mendace, con conseguente decadenza dal beneficio richiesto.
2.1 Nel caso di specie, in particolare, è accaduto che a seguito di verifiche effettuate dalla Amministrazione resistente veniva appurata la non veridicità  della dichiarazione resa dal sig. Balena di insussistenza nei propri confronti di procedimenti penali in corso, per aver omesso di indicare due procedimenti pendenti a suo carico all’epoca della domanda, a seguito dell’opposizione proposta avverso due decreti penali di condanna emessi dal GIP di Bari del 27 giugno 2012, in relazione all’ipotesi accusatoria di falsa attestazione dell’origine comunitaria della merce trasportata per fatti risalenti al 2007 (ex art. 483 c.p.). Detta circostanza non risulta contestata, avendo lo stesso ricorrente dichiarato all’Amministrazione di aver errato in buona fede nell’interpretazione dell’obbligo dichiarativo (ritenendo i reati contestati non così gravi da essere qualificati delitti) ed asserendo con pervicacia nelle successive difese di non essere tenuto a detta indicazione, in quanto i decreti penali in questione risultavano relativi a fatti accaduti in epoca antecedente al triennio rilevante ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo in esame.
2.2 Il ricorrente richiama al riguardo l’art. 14 nonies delle D.A.C. secondo cui, la comprovata osservanza degli obblighi doganali richiesta dall’art. 5 bis, paragrafo 2 del Codice doganale comunitario, ai fini della concessione dello status di operatore economico autorizzato “è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un’infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale ¦.”.
Ad ulteriore supporto delle argomentazioni spese a tal proposito, viene anche ricordata la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane (prot 158326-/RU del 14 dicembre 2010) con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al “concetto” di infrazione grave e reiterata (come tale legittimante il rigetto dell’istanza), precisandosi, in particolare, che è definita infrazione grave:
– l’aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna anche a titolo non definitivo, previsto dalla normativa doganale, fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane;
– l’aver commesso uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II (delitti contro la pubblica amministrazione), titolo V (delitti contro l’ordine pubblico), titolo VII (delitti contro la fede pubblica), titolo VIII, capo II (delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), del libro II del codice penale;
– l’aver commesso una delle violazioni previste dagli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice), nonchè una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista dall’art. 295 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, m 43 (sanzioni amministrative in caso di esercizio del contrabbando);
– l’aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative.
E’, invece, definita infrazione reiterata “l’aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane”.
In sostanza, seguendo l’arguire del ricorrente, la dichiarazione sull’assenza di reati e carichi pendenti non avrebbe potuto e dovuto essere richiesta nei termini formulati dall’Amministrazione con il modello Allegato B1, ovvero senza alcun limite temporale di riferimento, occorrendo riferirsi in conformità  alle previsioni di cui agli artt. 253 e seguenti delle Disposizioni di attuazione al Codice Doganale, esclusivamente ai tre anni antecedenti all’istanza medesima. Rimarca, inoltre, che i procedimenti penali in corso non potevano spiegare alcuna rilevanza sia perchè afferenti a fatti del 2007, e sia perchè non qualificabili comunque come infrazioni gravi e reiterate, nei termini precisati dalla stessa Amministrazione resistente.
I fatti in questione, per la loro esiguità , non sarebbero comunque idonei a ledere il rapporto di fiducia con l’Amministrazione doganale.
Dunque, secondo il ricorrente, non sussistevano motivi ostativi per conseguire l’adeguamento dell’autorizzazione, così come emerso a seguito dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione doganale che per il resto ha accertato il possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalle D.A.C..
3. Ciò posto, il Collegio ritiene di evidenziare in primis come i termini della questione problematica debbano essere diversamente declinati. Infatti, ciò che viene innanzitutto in esame nell’odierno giudizio non è se l’Amministrazione potesse o meno richiedere la suddetta dichiarazione nei termini innanzi precisati, o se le infrazioni attribuite al Balena siano o meno gravi, quanto il fatto che la dichiarazione resa, lungi dall’essere meramente incompleta come vorrebbe il ricorrente, non sia conforme al vero. Detta dichiarazione, infatti, risulta esternata senza prevedere alcuna limitazione temporale ai tre anni antecedenti la data in cui è stata resa.
Il Balena ha infatti dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e contrariamente a quanto poi appurato dall’Amministrazione in sede di verifica, di “non risultare formalmente imputato nè di aver riportato condanne, anche a titolo non definitivo, per un delitto previsto dalla normativa doganale, fiscale o connessa all’attività  economica del richiedente o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, Capo II, del libro secondo del codice penale ¦.”.
Tanto basta al Collegio per sostenere, alla stregua delle considerazioni che seguono, che la dichiarazione oggettivamente inveritiera resa dal Balena nel caso di specie costituiva legittima causa del diniego, trovando la sua giustificazione nell’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di autocertificazione, anche richiamato dall’art. 13 della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2010, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Va rimarcato, in particolare, come nella specie l’omissione rilevi sotto distinti profili, non potendo nemmeno richiamarsi la teoria del falso innocuo, atteso che il falso risulta privo di idoneità  offensiva qualora non sia in grado di minare neppure minimamente gli interessi tutelati, mentre nella procedura autorizzatoria in questione, la completezza e veridicità  delle dichiarazioni già  di per sè costituiva un valore da perseguire consentendosi, anche in coerenza con il principio di buon andamento dell’amministrazione, solo a soggetti giudicati dall’Amministrazione come affidabili l’utilizzo di procedure di domiciliazione in regime semplificato, in deroga all’obbligo di presentazione all’Ufficio doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell’U.E., di cui agli artt. 38 e 40 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento C.E.E. n. 2913/92); con conseguente attenuazione degli ordinari poteri di vigilanza e controllo doganale.
5. Nella specie, peraltro, va anche evidenziato che non appare comunque censurabile sotto i profili dedotti dal ricorrente la richiesta dell’Amministrazione di indicare, in sede di domanda di adeguamento dell’autorizzazione già  posseduta, anche tutti gli eventuali procedimenti penali in corso, atteso che, ai sensi dell’art. 253 quinquies delle D.A.C., un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione può essere sospesa ove il titolare “abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione delle norme doganali”salvo che l’Amministrazione doganale lo ritenga di rilievo trascurabile e non tale da suscitare dubbi circa la buona fede del titolare dell’autorizzazione.
Come fondatamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, la norma in questione non prevede alcun limite alla rilevanza dei fatti penalmente idonei a fondare la decisione di sospensione dell’autorizzazione, rimessa alla valutazione discrezionale della sola Amministrazione doganale. Ove si ponga poi mente all’ulteriore circostanza che anche l’art. 253 ter nel prevedere che “La domanda non viene accettata se: ¦. C) il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività  economica”, senza limitazione alcuna al triennio antecedente all’istanza, è agevole desumere che rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione stimare se i fatti oggetto di procedimento penale possano aver rilievo ai fini dell’eventuale sospensione cautelativa dell’autorizzazione, in particolare ove legate a “reati gravi” (cfr. anche artt. 5, paragrafo 4, l. b), e 8 della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, prot. n. 158326/RU del 14 dicembre 2010).
Di qui la non censurabilità  della scelta dell’Amministrazione di richiedere l’indicazione delle precedenti condanne e dei carichi pendenti, senza limitazioni legate al triennio antecedente all’istanza, così come previsto nel modello Allegato B 1 alla domanda; nonchè l’obbligo del richiedente di rendere una dichiarazione esaustiva, senza possibilità  di selezione dei fatti dettata da valutazioni personali, onde non precludere all’Amministrazione doganale di svolgere una valutazione informata e completa sulla sua affidabilità  professionale.
6. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti, anche con il successivo ricorso per motivi aggiunti.
Con tale atto, infatti, è stato censurata l’integrazione postuma della motivazione di diniego dell’Amministrazione, sulla base dell’asserita tardività  dell’istanza di adeguamento dell’autorizzazione.
In disparte la considerazione dell’inammissibilità  di tale integrazione dei motivi di diniego in corso di giudizio, va qui evidenziato, secondo un principio ormai costante nella giurisprudenza amministrativa, che “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza” (Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543), con conseguente declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento.
7. La complessità  e parziale novità  delle questioni trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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