Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Possesso alla data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.P. – Illegittimità  – Ragioni

La previsione di bando sul possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione alla selezione in esame alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. e non già  alla data della domanda non appare legittima, poichè contrastante con i principi di concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.

. 00346/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00680/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2015, proposto da:

Associazione Croce Blu Turi, rappresentata e difesa
dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso Carlo Tangari, in
Bari, Via Piccinni, 150;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa
dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta, in
Bari, Lungomare Starita, 6;

nei confronti di
Associazione Pubblica Assistenza Croce Santa Maria
Onlus di Monopoli, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolangelo Lisco,
con domicilio eletto presso Nicolangelo Lisco, in Bari, Via Caldarola,
14;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BA n. 758 del 25.5.2015, avente ad oggetto “Servizio Emergenza Sanitaria 118 Assegnazione postazioni in convenzione con le Associazioni di Volontariato territorio ASL Bari”,
nella parte di interesse di seguito specificata (relativa alla
postazione di Locorotondo), nonchè di tutti gli atti presupposti,
connessi e/o consequenziali, ivi compresi tutti i verbali di gara, le
note prott. nn. 101734/5 del 26.5.2015, 82389/5 del 27.4.2015 e 84940/5
del 30.4.2015 della ASL, il bando della procedura e tutti i suoi
allegati, l’eventuale diniego di autotutela della ASL;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
dell’eventuale convenzione stipulata da quest’ultima con l’assegnataria
della postazione di Locorotondo, nella quale si dichiara sin d’ora
disponibile a subentrare la ricorrente, e per il risarcimento per
equivalente dei danni subiti da quest’ultima, a quantificarsi in corso
di causa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della
Azienda Sanitaria Locale Bari e della Associazione Pubblica Assistenza
Croce Santa Maria Onlus di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari, Carmine Cagnazzo, per delega dell’avv. Edvige Trotta, e Nicolangelo Lisco;
 

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente
fase cautelare, che l’introdotto ricorso risulta fondato dal punto di
vista del fumus boni iuris, in quanto la previsione di bando sul
possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione alla
selezione in esame alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. non
appare legittima, poichè contrastante con i principi di concorrenza e
di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica;
Rilevato, ad abundantiam, che la titolarità  del
mezzo sostitutivo appare requisito di per sè maggiormente rilevante in
sede di esecuzione del servizio “a valle”, piuttosto che in sede di
svolgimento della selezione “a monte”;
Rilevato che sussiste altresì il periculum in mora così come rappresentato in ricorso, in quanto, dalla disposta
esclusione, l’Associazione ricorrente ritrae un danno irreparabile dal
punto di vista dello svolgimento delle proprie finalità  statutarie;
Ritenuto, quanto alle spese della presente fase
cautelare, che debba applicarsi il principio della soccombenza nei
rapporti fra l’Associazione ricorrente e la Azienda Sanitaria Locale
Bari, potendosi viceversa compensare le stesse nei rapporti fra la
ricorrente e la controinteressata, in ragione della equiordinazione dei
rispettivi interessi rispetto alle censure oggetto di ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende i provvedimenti in oggetto, nella parte in
cui dispongono l’esclusione della Associazione Croce Blu Turi dalla
procedura di assegnazione della postazione 118 relativa al Comune di
Locorotondo;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 febbraio 2016.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Bari al pagamento
delle spese della presente fase cautelare in favore della Associazione
Croce Blu Turi, che liquida in euro 500,00 (cinquecento,00), oltre
accessori come per legge.
Spese compensate nei residui rapporti fra le parti.
La presente ordinanza sarà  eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale
che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)