Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente -Requisito generali di partecipazione – Iscrizione albo regionale – Avvalimento – Legittimità
Il requisito dell’iscrizione all’Albo regionale riservato agli Enti e alle Associazioni di protezione animali operanti nella Regione Puglia – costituendo requisito di “capacità ” e quindi di idoneità oggettiva allo svolgimento dell’attività affidata – può essere legittimamente integrato tramite avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
N. 00345/2015 REG.PROV.CAU. N. 00617/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 617 del 2015, proposto da: Associazione di Promozione Sociale “Volontari per la Protezione degli Animali”, rappresentata e difesa dall’avv. Silvano Nobili, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; contro Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, Piazza Garibaldi, 23; nei confronti di Associazione di Volontariato “A Largo Raggio”, rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Maria Viola, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo, in Bari, Via M. Celentano, 27; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale n. 111 del 30 marzo 2015, a firma del dott. Nicola Ruffo, con il quale veniva disposto l’affidamento della conduzione del canile-rifugio municipale, ai sensi dell’art. 125, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore dell’Associazione di Volontariato “A Largo Raggio”, dal 1.4.2015 al 31.12.2016, per l’importo onnicomprensivo di euro 271.250,00 alle condizioni stabilite in apposita convenzione; nonchè di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorchè non conosciuto dal ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e della Associazione di Volontariato “A Largo Raggio”; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta; Uditi per le parti i difensori avv.ti Silvano Nobili, Michele Barbato, Domenico Dragonetti e Alessio Maria Viola; Rilevato, preliminarmente ed in rito, che la spiegata eccezione di irricevibilità per tardività della notifica del ricorso introduttivo non appare di per sè manifestamente infondata; Rilevato, nel merito e ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare altresì essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris; Rilevato, in particolare, che il requisito dell’iscrizione all’Albo regionale riservato agli Enti e alle Associazioni di protezione animali operanti nella Regione Puglia – costituendo requisito di “capacità ” e quindi di idoneità oggettiva allo svolgimento dell’attività affidata – può essere integrato tramite avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006; Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati: Corrado Allegretta, Presidente Francesco Cocomile, Primo Referendario Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
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