Contratti pubblici – Gara — Scelta del contraente – Requisiti generali di partecipazione – Dichiarazioni –  Omessa o infedele dichiarazione errore esercizio attività  professionale – Costituisce causa di esclusione

A mente di quanto disposto dall’art. 38 co. 1 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici  risulta  onere dell’impresa presentare una dichiarazione esaustiva che consenta alla stazione appaltante di svolgere una valutazione informata sulla sua affidabilità  professionale nella prestazione del servizio oggetto della gara, costituendo, l’infedeltà  di tale dichiarazione, causa di esclusione dalla gara. 

N. 00841/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2014, proposto da: 
Setterue Società  Cooperativa a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Romito in Bari, Via Crispi, 6; 
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, Via Davanzati, 33; 
nei confronti di
Novamusa s.r.l.; 
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale del Comune di Barletta Settore beni e servizi culturali n°579 del 2804/2014 pubblicata in data 8 maggio 2014, mai comunicata ex art.79 D.lgs. 163/06, avente ad oggetto: affidamento biennale della gestione dei servizi ausiliari del castello e del museo civico di Barletta aggiudicazione definitiva in favore della NOVAMUSA s.r.l. (già  NOVAMUSA s.p.a.) ,
– nonchè di ogni atto presupposto e conseguenziale e in particolare del verbale di aggiudicazione provvisoria, dei verbali di gara del 31 gennaio 2012, 2 maggio 2012, 28 ottobre 2013, e quelli della commissione tecnica, approvati con la Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 5 maggio 2015, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Cozzoli, per dichiarata sostituzione dell’avv. Maurizio Savasta; Domenico Cuocci Martorano;
 

Con memoria depositata in data 5 maggio 2015, la ricorrente ha riferito che con determinazione dirigenziale del Comune di Barletta – Settore beni e servizi culturali n. 466 del 01.04.2015, pubblicata in data 14.04.2015, è stato disposto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati e dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore di Novamusa s.r.l..
Il Collegio, pertanto, non può non dare atto della soddisfazione della pretesa azionata dalla ricorrente, essendo incontestato che l’Amministrazione ha provveduto ad annullare in autotutela i provvedimenti impugnati con l’odierno gravame, con ciò riconoscendo la fondatezza delle ragioni poste alla base del secondo motivo di ricorso in esame.
Occorre comunque procedere ad una sommaria delibazione nel merito della domanda, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale), non preclusa dalla declaratoria di cessazione della materia, in assenza di accordo tra le parti sul punto.
Il ricorso in esame così come incardinato appare fondato.
Deve in primo luogo evidenziarsi, in adesione a condivisa e consolidata Giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2014, n. 5763), che va esclusa dal relativo procedimento di gara l’impresa che non ha dichiarato di aver commesso un grave errore nell’esercizio dell’attività  professionale, atteso che l’art. 38 comma 1 lett. f), D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, demanda alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dal concorrente che aspira alla stipula del contratto, in modo da accertarne l’affidabilità  professionale mediante un apprezzamento necessariamente discrezionale. Ne consegue l’obbligo posto a carico dell’impresa partecipante alla gara di presentare una dichiarazione esaustiva, che consenta alla stazione appaltante di svolgere una valutazione informata sulla sua affidabilità . Poichè la dichiarazione resa dall’aggiudicataria ai sensi dell’art. 38, primo comma lett. f), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla luce delle successive risultanze procedimentali, così come anche introdotte dall’impresa ricorrente, è risultata infedele, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento di gara, una volta accertatane la falsità , così come poi in effetti è stato disposto in sede di autotutela dal Comune di Barletta, sia pure solo in data 1° aprile 2015. Dunque, sebbene la pretesa della ricorrente sia stata infine soddisfatta, non può non rimarcarsi il contegno assunto dall’Amministrazione resistente che ha dato avvio al procedimento di autotutela solo in data 20 novembre 2014 e adottato il prefato provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore della Novamusa s.p.a., solo a seguito dell’introduzione del giudizio in esame (con ricorso notificato in data 9 giugno 2014), nonostante le precedenti diffide presentate dalla ricorrente antecedentemente alla attivazione dell’iniziativa giurisdizionale, e nonostante le notizie già  acquisite dalla S.A. alla data del 18 febbraio 2014 (da organi di stampa) e 9 maggio 2014 (dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia), come è emerso dalle premesse dello stesso provvedimento di autotutela. Sempre in relazione alla decisione sulle spese, giova anche richiamare quanto disposto dall’art. 243bis, comma 5, codice contratti pubblici, che, con riferimento alla comunicazione di preavviso di ricorso giurisdizionale, prevede che “L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini delle decisione sulle spese di giudizio¦.”.
Per quanto esposto, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione alla corresponsione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre I.V.A., C.A.P. e ristoro del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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