Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Impugnazione piano particolareggiato – Inammissibilità del ricorso – Fattispecie
àˆ inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro un piano particolareggiato nel quale è previsto che rientri anche una scuola pubblica – sebbene il relativo progetto non sia stato richiamato nel piano stesso – se il suolo che si assume attinto dal piano ha in parte destinazione urbanistica a servizi, tenuto conto che detta approvazione non equivale ad imposizione di vimcli preordinati all’esproprio, effetto che potrà essere prodotto soltanto dalla approvazione del progetto di scuola pubblica (nel caso di specie, nel piano particolareggiato non risultava recepito il progetto della scuola pubblica, tanto che la cartografia allegata la progetto non dava atto di modificazioni, sull’area di interesse di destinazioni urbanistiche, come confermato anche dal certificato di destinazione urbanistica).
N. 00838/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2008, proposto da:
Amalia Di Cagno Abbrescia, Maria Vincenza Azzolini, alla quale è succeduto in corso di causa Simeone Di Cagno Abbrescia, Giovanni Di Cagno Abbrescia, Daniele Di Cagno Abbrescia, , rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, Via Marchese di Montrone, 106;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto in Bari, Via Quintino Sella, 40;
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28.7.2005, ad oggetto “Piano particolareggiato della zona di rinnovamento urbano B/6 – Rione Carrassi; Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione definitiva” nella parte in cui ha localizzato sull’area di proprietà dei concludenti una struttura pubblica scolastica;
– nonchè di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Di Cagno Abbrescia Simeone, quale erede della sig.ra Azzolini Maria Vincenza, deceduta nelle more del giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro e Fulvio Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato ricorso gli odierni ricorrenti, premettendo di essere comproprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Bari, contraddistinto in catasto al foglio 109, p.lla 105 e destinato, in base al vigente strumento urbanistico generale, in parte a “servizi per la residenza” ed, in altra parte, a “rinnovamento urbano B6”, insorgono avverso la deliberazione consiliare n. 139 del 18 novembre 2006, non notificata nè altrimenti comunicata, con cui il Comune resistente aveva approvato il Piano particolareggiato della zona di rinnovamento urbano B/6 – Rione Carrassi, prevedendo di realizzare una struttura scolastica sull’area di loro proprietà .
Gli odierni ricorrenti assumono di aver interesse alla impugnativa in parte qua del predetto atto di pianificazione attuativa, ritenendolo illegittimo ed in grado di incidere in maniera pregiudizievole sui loro interessi economici e patrimoniali alla diversa utilizzazione dell’area in questione, secondo la zonizzazione prevista dal P.R.G.. Ne chiedono, pertanto, l’annullamento, alla stregua di motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90; violazione del principio di trasparenza e del giusto procedimento. I ricorrenti evidenziano la sostanziale violazione delle regole partecipative, atteso che, nonostante l’incidenza gravemente pregiudizievole degli atti gravati sulla loro sfera giuridica non si è consentito loro di rappresentare adeguatamente le proprie ragioni in punto di legittimità /opportunità del piano attuativo e del correlato progetto di opera pubblica.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 16, comma 10, L. n. 1150/1942; difetto di istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifesta; omessa motivazione; violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost. I ricorrenti si dolgono, in estrema sintesi, del mancato rispetto delle specifiche modalità di comunicazione previste dalla legge nei confronti di tutti i soggetti sfavorevolmente incisi dalle previsioni urbanistiche di piano.
III) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza dei presupposti; travisamento; illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per inesistente motivazione. Secondo la prospettazione difensiva svolta dai ricorrenti, l’illegittimità degli atti impugnati trapelerebbe, inoltre, dalla totale carenza di motivazione, non risultando espresse le ragioni di interesse pubblico che avrebbero indotto l’Amministrazione comunale a destinare a struttura scolastica l’area di loro proprietà . Inoltre si evidenzia l’assenza di ogni comparazione fra l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera scolastica e quello privato alla conservazione della diversa utilizzazione dell’area, mancando l’apprezzamento del particolare sacrificio imposto al privato.
IV) Eccesso di potere per erronea istruttoria e travisamento; irragionevolezza e contraddittorietà manifesta; violazione dei principi generali in materia di approvazione dei piani particolareggiati. I deducenti asseriscono che la localizzazione della struttura scolastica sarebbe avvenuta a piano particolareggiato già adottato, sulla base di un’inammissibile proposta modificativa del piano stesso, senza consentire possibilità alcuna di presentare osservazioni alla stessa. Ci si duole, inoltre, dell’illegittimità degli atti gravati in ragione dell’evidente contraddittorietà tra il contenuto deliberativo dell’atto e la cartografia allegata al piano medesimo, evincibile dall’omessa riperimetrazione del piano particolareggiato.
2. Con controricorso del 22 febbraio 2010 e memoria difensiva dell’11 aprile 2014 si costituiva in giudizio il Comune di Bari, eccependo l’inammissibilità del gravame e chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
3. All’esito dell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
4. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, nei termini in cui la stessa è stata sollevata dall’Amministrazione resistente.
Secondo il civico ente, infatti, nella specie non sarebbe affatto ravvisabile il pregiudizio che i ricorrenti ritengono invece aver subito in conseguenza dell’articolato quanto illegittimo iter procedimentale che ha condotto all’adozione della delibera gravata. Secondo la difesa comunale, infatti, lo strumento di pianificazione esecutiva non avrebbe disposto anche la localizzazione della scuola materna sul terreno dei ricorrenti, non avendo affatto recepito il progetto preliminare de quo, che, allo stato, non risulta ancora nemmeno approvato, di modo che alcuna prescrizione vincolistica può dirsi impressa all’area, con conseguente inidoneità degli atti gravati ad incidere in pregiudizio degli interessi domenicali dei ricorrenti. Va da sè che giammai potrebbe dirsi attualizzato l’interesse all’annullamento richiesto con l’odierno giudizio.
L’eccezione è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
4.1 Il Collegio concorda con quanto rilevato in maniera dirimente dalla difesa dell’Amministrazione resistente, che ha rimarcato come, all’evidenza, con l’approvazione del piano particolareggiato del 2005 non si è provveduto all’apposizione di vincoli di sorta sull’area di proprietà dei ricorrenti, non essendosi proceduto al recepimento del progetto della scuola materna di 5 aule, nè alla previsione di alcuna variazione rispetto alla precedente zonizzazione del P.R.G..
4.2 Al fine della corretta comprensione della vicenda in esame occorre procedere ad una breve ricostruzione in fatto dell’articolato iter procedimentale che ha condotto all’approvazione del P.P., onde evidenziare in che termini il contenuto dispositivo dell’atto impugnato sia stato sostanzialmente travisato da parte dei ricorrenti, così come evidenziato dall’Amministrazione resistente. Va tuttavia rimarcato come detto errore interpretativo appare soprattutto suscitato dalle intricate modalità di svolgimento della vicenda, riguardante due distinti procedimenti che pur intercettando una comune fase di coordinamento, non risultano tuttavia aver avuto un unico esito conclusivo. Infatti il progetto preliminare della scuola materna in ampliamento della scuola elementare Montello, da un lato, pur se fatto oggetto di espressa considerazione dall’organo consiliare in data 28 luglio 2005, in sede di approvazione del piano particolareggiato (già adottato con delibera di C.C. n. 235 dell’11.12.2003), non risulta poi recepito nel piano stesso; dall’altro, pur sottoposto più volte all’esame dell’organo consiliare non è stato poi mai risolutivamente approvato (cfr. attestazione del Responsabile del procedimento prot. n. 85322 del 2 aprile 2014).
4.3 Risulta in atti che nel corso del procedimento di approvazione del P.P., l’arch. Mario Ferrari, facente parte della èquipe incaricata della redazione del progetto della nuova scuola materna, abbia presentato un’osservazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/80, con cui da un lato aveva segnalato che il progetto della scuola non risultava incluso all’interno del piano adottato, dall’altro aveva precisato che il “suddetto progetto non reca alcun nocumento particolare al disegno del piano”.
La questione veniva pertanto sottoposta all’esame del capo-gruppo dei progettisti del P.P., che rilasciava conclusivamente parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione, sul presupposto che il progetto della scuola materna era pienamente compatibile con l’impostazione del P.P. ed avrebbe potuto essere agevolmente attuato, ove ne fosse intervenuta l’approvazione, adottando marginali accorgimenti in fase di progettazione esecutiva, sicchè non veniva proposto di apportare alcuna variante al P.P. già adottato.
Su questa scia, risulta chiaro che anche l’organo consiliare, chiamato all’approvazione conclusiva del piano, senza prevedere alcuna variazione di sorta in grado di inibire l’utilizzo dell’area in questione per altre utilità , non ha apposto alcun vincolo sull’area, evidentemente rinviando l’eventuale futura apposizione alla successiva approvazione del progetto della scuola. A riprova di tanto vi è la circostanza che non sia stata prevista alcuna modificazione e/o integrazione del P.P. già adottato, che, in mancanza, avrebbe dovuto risultare dalla cartografia allegata alla delibera, nonchè dal certificato di destinazione urbanistica.
Conclusivamente deve convenirsi con l’Amministrazione comunale sulla circostanza che il P.P. non ha recepito in alcun modo il progetto preliminare della scuola materna nè ha apposto alcun vincolo in tal senso sui suoli di proprietà dei ricorrenti, ma si è limitato, attraverso una mera manifestazione d’intenti, a prendere atto dell’astratta compatibilità del piano con gli elaborati tecnici, finendo così per confermare l’opportunità e la sostenibilità delle scelte pianificatorie in ragione del possibile coordinamento dei relativi procedimenti, ove successivamente si fosse addivenuti alla approvazione del progetto della scuola materna in vista della realizzazione dell’opera pubblica.
4.4 Va da sè che anche la contraddittorietà evidenziata dai ricorrenti, quale conseguenza dell’asserita discrepanza tra quanto graficamente evincibile dalla cartografia ed il contenuto motivazionale della delibera di approvazione del p.p., risulta, alla luce di tali superiori precisazioni, in realtà insussistente. Detta circostanza in realtà costituisce chiara riprova di quanto sostenuto dalla difesa comunale del fatto che si sia solo voluto dare atto della circostanza che l’approvazione di lì a venire del progetto non avrebbe comportato la necessità di ulteriori varianti al P.R.G., essendo la localizzazione della scuola compatibile con la destinazione impressa all’area.
4.5 Va anche evidenziato che dal certificato di destinazione urbanistica in atti, rilasciato dal Comune di Bari in data 26 giugno 2008, risulta che, anche dopo l’adozione della delibera gravata, sulla particella 105, foglio 109, di proprietà dei ricorrenti, permane la destinazione ad “area per i servizi della residenza” e “rinnovamento urbano B6”, così come previsto dal P.R.G. “Quaroni”, approvato con decreto del Presidente della G.R.P. n. 1475 del 08/07/1976 e successive varianti. Nel predetto documento, del resto, viene anche precisato che parte della summenzionata particella ricade nel “P.P. della zona di rinnovamento urbano B6 – rione Carrassi”, che la destina a “UM1: intervento di ristrutturazione urbana interna all’isolato compreso tra le vie F. Campione, P. Lembo, G. Petroni e nuova strada statale di P.P. – Destinazione d’uso: residenze, attività terziarie e commerciali. Area di verde attrezzato. Mercato. Parcheggi sotterranei. Servizi di interesse collettivo”. Come dunque emerge attraverso la precisa ricostruzione dell’attuale destinazione dell’area in argomento, sulla stessa, allo stato, non risulta essere stato prodotto l’effetto lamentato dai ricorrenti, ovvero l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, di cui tra l’altro, avrebbe dovuto darsi espressamente atto ex art. 10 D.P.R. 327/2001.
5. Non va sottaciuto, del resto, che ove il comune avesse voluto intendere l’approvazione dell’osservazione nei termini lamentati dai ricorrenti, ovvero di apposizione sull’area in questione di un vincolo preordinato all’esproprio posto in conseguenza alla localizzazione di una scuola materna comunale, la stessa effettivamente avrebbe comportato un’incisione in termini penalizzanti sulla proprietà dei ricorrenti, sicchè non sarebbe bastato procedere alla sua approvazione sic et simpliciter. Infatti, ove si fosse inteso inserire, ma così non è, una tanto significativa variante al P.P. adottato, certamente, come lamentato dai ricorrenti, sarebbe stato necessario procedere alla sua modifica, consentendo agli interessati di poter sollevare le proprie osservazioni, in ragione della posizione soggettivamente qualificata vantata in relazione ad una scelta pianificatoria avente sicura connotazione ablatoria.
6. Discende, da quanto detto, l’assenza di lesività dell’atto gravato dai ricorrenti e, quindi, di interesse alla sua impugnativa, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua.
7. In considerazione della complessità e peculiarità delle questioni problematiche affrontate, il Collegio ritiene sussistere gravi ed eccezionali motivi per procedere alla compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)