Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Emersione lavoro irregolare – Inadempimento del datore di lavoro – Interruzione del rapporto di lavoro – Conseguenze  – Riesame

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rigettato per mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, dei pagamenti previsti dall’art. 5 comma 5 del d. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, qualora, nelle more del procedimento di emersione il rapporto di lavoro si sia interrotto, dovendo, in tal caso l’amministrazione provvedere come previsto dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, secondo cui, qualora la domanda sia rigettata  dallo Sportello unico “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione in presenza di determinati presupposti.

N. 00818/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2013 REG.RIC.


 
N. 00339/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00571/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2015, proposto da:

Yang Yuegang, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, Via Egnatia, 15;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia Sportello Unico Immigrazione, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. P-FG/L/N/20127105438 del 27.03.2015, trasmesso a mezzo fax in data 17.04.2015, cui il Dirigente del S.U.I. di Foggia, sull’erroneo presupposto di non poter dare seguito alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione -avanzata in sede di convocazione dell’odierno ricorrente- per mancato pagamento delle somme di cui al comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 109/2012, ha rigettato -anche con riferimento alla posizione del lavoratore- la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prodotta dal Sig. Racioppo Donato;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ivi comprese le Circolari ed i Pareri del Ministero dell’Interno, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia Sportello Unico Immigrazione e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che il ricorso appare, sia pur prima facie, meritevole di accoglimento laddove l’Amministrazione ha ritenuto di negare il permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art.5, comma 11bis, Dlg. n.102/2009, senza considerare tuttavia l’interruzione del rapporto di lavoro, intervenuta nelle more della definizione del procedimento di emersione, così come anche segnalato dalla parte in sede di partecipazione procedimentale;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione debba riesaminare la posizione del ricorrente alla luce della fattispecie prevista al successivo comma 11ter, dell’articolo sopra richiamato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie ai fini del riesame l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)