Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Rinnovo porto d’armi per difesa personale – Diniego – Mancata dimostrazione cause ostative da parte della p.A. – Illegittimità
àˆ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, se l’Amministrazione non abbia dimostrato il venir meno delle condizioni iniziali che avevano in precedenza consentito una valutazione positiva – confermata, peraltro nel corso dei diversi rinnovi – o, per altro verso, il sopravvenire di nuove cause giustificative del diniego.
N. 00769/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Di Brisco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
– del Decreto prot. n. 27652/13/Area I Bis, del 26.02.2014, notificato a mani del ricorrente in data 01.04.2014, con cui il Prefetto di Foggia ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
– della nota n. 042868/27-1 “P” della Legione Carabinieri Puglia, Comando Provinciale Foggia del 03.10.13, con cui è stato espresso parere sfavorevole all’istanza di rinnovo del chiesto titolo, non notificata ma richiamata nel decreto di diniego ed ottenuta a seguito di istanza di accesso agli atti successivamente al decreto definitivo di diniego;
– del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. 07.08.1990 n. 241 comunicato con prefettizia datata 09.10.13, notificata il 21.10.2013;
– della ulteriore nota n. 042868/27-3 “P” della Legione Carabinieri Puglia, Comando Provinciale Foggia del 23.12.13 con cui è stato confermato il precedente parere sfavorevole all’istanza di rinnovo del chiesto titolo, non notificata ma richiamata nel decreto di diniego ed ottenuta a seguito di istanza di accesso agli atti conseguente al decreto definitivo di diniego;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 aprile 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Elisa Di Brisco e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col presente gravame, il ricorrente ha impugnato, per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, il provvedimento prefettizio in epigrafe indicato, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.
Ha premesso in fatto la parte di essere titolare della licenza in questione sin dal 2006 e di averne ottenuto il rinnovo negli anni fino al diniego di cui è causa.
A fondamento della prima richiesta di rilascio del titolo e delle successive istanze di rinnovo, il ricorrente ha sempre addotto ragioni connesse al concreto pericolo per la propria incolumità derivanti dai particolari incarichi ricoperti quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed Agente di P.S. (comportanti tra l’altro, svolgimento di indagini inerenti traffico e spaccio stupefacenti, ricerca latitanti, reati quali estorsioni e rapine).
Tali motivazioni, rimaste invariate a tutt’oggi, sono state poste alla base anche dell’istanza di rinnovo da ultimo presentata e rigettata col decreto qui impugnato poichè – recita il provvedimento – “non è stata dedotta in procedimento l’esposizione a rischio di beni-interessi, quantomeno equivalenti rispetto agli interessi pubblici sottesi alla normativa in materia di autorizzazioni di polizia”, visto il parere sfavorevole dei Carabinieri di Foggia per il quale “non emerge un reale pericolo per l’incolumità dell’istante determinato da ragioni particolari che ne abbiano aumentata l’esposizione al rischio rispetto a quello comune a tutti gli operatori di polizia”.
Il ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento del suddetto atto, nonchè degli altri connessi, meglio indicati in epigrafe, previa sospensione cautelare della loro efficacia.
Per resistere al gravame, si sono formalmente costituite le Amministrazioni intimate.
Alla Camera di Consiglio del 10.7.2014, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare “rilevato che dal contenuto motivazionale dell’atto impugnato non emergono prima facie nuovi elementi o fatti sopravvenuti, inerenti le condizioni soggettive e oggettive del ricorrente, idonei a giustificare la determinazione di segno negativo assunta dall’Amministrazione in merito al rinnovo del titolo di polizia in capo al ricorrente” (Ord. n. 409/2014).
Alla Pubblica Udienza del 1.4.2015, per la quale le parti non hanno presentato alcuno scritto difensivo, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza, invero, è costante nel ritenere che in presenza di autorizzazione di polizia risalente nel tempo ed oggetto di plurimi rinnovi, l’Amministrazione, in sede di diniego, debba farsi carico di dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali che avevano formato oggetto di positiva valutazione ovvero il sopravvenire di nuove cause giustificative del diniego (ex multis, Cons. St., Sezione III, 2313/2014).
Nella specie, il titolo di polizia oggetto del diniego impugnato è stato reiteratamente rinnovato per molti anni in favore del ricorrente; il provvedimento gravato, come già evidenziato in sede cautelare, non reca tuttavia la specifica indicazione di fatti sopravvenuti, inerenti la posizione lavorativa, sociale o familiare della parte, idonei a giustificare la determinazione negativa assunta.
Inoltre, con riguardo all’attività lavorativa e di relazione del soggetto, rimasta ad oggi immutata, l’interesse dello stesso a continuare a mantenere l’arma non si presenta affatto recessivo rispetto all’interesse pubblico perseguito di limitarne la disponibilità a tutela dell’incolumità delle persone.
A ciò si aggiunga che, dagli atti depositati in giudizio dall’Amministrazione, non è dato riscontrare a carico del ricorrente, negli anni durante i quali è stato beneficiario del porto di pistola, mende o tantomeno rilievi di abusi nell’uso dell’arma.
Il Collegio ritiene quindi che costituisca sintomo manifesto di eccesso di potere il fatto che l’Amministrazione non abbia individuato fatti concreti nuovi a supporto del proprio mutato orientamento rispetto a quello osservato per anni, fatti tali da fondare l’inaffidabilità dell’istante o la mancanza di un concreto bisogno per la difesa personale.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto ed il provvedimento conseguentemente annullato.
In relazione agli interessi coinvolti dalla controversia, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)