Giurisdizione – Criterio di riparto – Finanziamenti pubblici – Interesse legittimo – Ammissione – G.A. – Diritto soggettivo – Erogazione e conservazione del finanziamento – G.O.
In materia di sovvenzioni pubbliche è ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato solo nella fase pubblicistica afferente l’ammissione alle agevolazioni, mentre, nella fase relativa alla concreta erogazione e/o conservazione delle stesse, la posizione del privato si connota in termini di diritto soggettivo con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione dell’A.G.O.. Da ciò deriva che qualora un progetto venga ammesso a finanziamento pubblico all’esito di un procedimento concorsuale e, successivamente, venga denegata l’attribuzione del beneficio per la non conformità di quanto realizzato al progetto ammesso, la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione ordinaria.
N. 00761/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2015, proposto da:
Associazione Aim2001, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, n. 168;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro n. 33; Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Alessia Strada, con domicilio eletto presso le stesse in Bari, al lungomare Nazario Sauro n. 29;
per l’annullamento
-della determinazione dirigenziale n. 477 del 4.12.2014 del Servizio Autorità di Gestione PO FSE – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione, notificata a mezzo pec il 5.12.2014, con la quale sono state approvate le risultanze contabili del verbale di analisi delle controdeduzioni e del verbale di verifica amministrativo contabile del beneficiario AIM 2001 ed è stato negato il finanziamento di € 131.363,44 per l’attività di formazione svolta dall’Associazione ricorrente;
-di ogni altro atto a questi connesso, presupposto o conseguente e, in particolare, del verbale di verifica, amministrativo-contabile del rendiconto finale delle operazioni inerenti la “Formazione” PO FSE 2007/2013, notificato a mezzo pec il 10.05.2013 e del verbale di analisi delle controdeduzioni, allegato alla D.D. n. 477/14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Città Metropolitana di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Anna Maria Nico, avv. Alessia Strada e Isabella Fornelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, l’associazione ricorrente ha impugnato gli atti -in epigrafe meglio specificati- con i quali è stato negata l’approvazione definitiva del finanziamento di € 131.363,44 per l’attività di formazione svolta dall’Associazione stessa in relazione alla “Formazione” PO FSE 2007/2013.
Più precisamente, l’Associazione in questione presentava il progetto denominato “Esperta in ambienti di rete – IT (EIARIT), specificando nel formulario che era stata prevista la partecipazione al corso esclusivamente di “donne disoccupate maggiorenni in possesso della laurea in materie tecniche”.
Sulla base di questo, veniva valutata e selezionata la proposta e, quindi, ammessa al finanziamento di cui si tratta. In data 22 marzo 2010 l’Associazione sottoscriveva, quindi, apposita convenzione con la Provincia di Bari.
La proposta ammessa a finanziamento, dunque, circoscriveva il target delle possibili destinatarie in senso restrittivo rispetto alle previsioni dell’Avviso pubblico di selezione.
Senonchè, espletata la relativa attività di formazione, è emerso -all’esito dei controlli successivi- che le caratteristiche delle allieve partecipanti al corso erano state diverse da quelle stabilite in progetto, essendo stata consentita la partecipazione di donne addirittura sprovviste di laurea (e non solo di laurea in materie tecniche).
Di ciò era consapevole la stessa ricorrente che, invero, con nota del 31.3.2010 agli atti di causa (doc. 6 del deposito della Città metropolitana in data 3.3.2015), aveva chiesto la variazione progettuale, adducendo -testualmente- “un errore editronico” nell’indicazione della laurea in questione come requisito di ammissione al corso proposto e non già come requisito di premialità , secondo le indicazioni dell’avviso predetto.
Tale variazione, tuttavia, è stata negata dall’Amministrazione provinciale proprio attraverso la nota prot. 27777/14.2.4. del 13.4.2010, a firma del Dirigente del Servizio Lavoro e Formazione Professionale pure agli atti (cfr. doc. 7 del predetto deposito), che parte ricorrente invoca a sostegno dell’intervenuto accoglimento della sua richiesta.
Si trova ivi affermato che la richiesta in questione “non è ammissibile” poichè “..il mutamento della tipologia delle destinatarie concernente i tre interventi formativi produrrebbe un’ingiustificata modifica progettuale, con conseguente ingerenza nella valutazione espletata dal nucleo appositamente costituito nel rispetto dei criteri fissati dall’avviso pubblico di cui trattasi”.
Di tutta evidenza, pertanto, che si è in presenza di un’asserita non conformità di quanto realizzato al progetto presentato in sede di domanda ed ammesso al finanziamento poichè oggetto di contestazione è una variazione progettuale non autorizzata.
Si tratta, cioè, di ipotesi di inadempimento nella fase esecutiva, come correttamente rilevato dalla Regione che, all’atto di costituzione in giudizio, ha invero formulato espressa eccezione di difetto di giurisdizione.
2.- L’eccezione è fondata.
Il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione richiamando il pacifico orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale in materia di sovvenzioni è ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato solo allorchè la controversia riguardi la fase procedimentale precedente il provvedimento attributivo del beneficio; ovvero ogni qual volta il provvedimento gravato sia stato ritirato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto “originario” con il pubblico interesse. Diversamente la posizione si ritiene di diritto soggettivo qualora la controversia attenga alla fase di concreta erogazione del contributo.
In buona sostanza, in ipotesi di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, si suole distinguere la fase pubblicistica, afferente l’ammissione alle agevolazioni, dalla fase privatistica di erogazione delle agevolazioni stesse; e, correlativamente, la posizione del destinatario di finanziamenti o sovvenzioni viene qualificata in termini di interesse legittimo in relazione al potere dell’Amministrazione di annullare o revocare la disposta concessione e in termini di diritto soggettivo in relazione alla concreta erogazione delle somme oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi concessi o da riscuotere (cfr. da ultimo sentenza di questa Sezione n. 315/2015).
Applicando siffatti principi alla fattispecie per cui è causa, il Collegio non ravvisa nell’atto impugnato esercizio discrezionale di un potere di carattere autoritativo. Al contrario, ritiene che l’atto in questione si collochi nella fase a valle della concessione del finanziamento risolvendosi in una dichiarazione di decadenza dall’agevolazione per mancato rispetto degli impegni assunti in sede di liquidazione del contributo.
Pertanto, sulla scorta dell’ormai costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice fornito di giurisdizione va individuato sulla scorta della domanda proposta, tenuto conto del petitum sostanziale in funzione della causa petendi e restando irrilevanti le prospettazioni delle parti (SS.UU, ord. 8.11.2005 n.21592; sentenze 8.11.2006 n.23733; 25.6.2010, n.15323; 3.11.2011, n.22730 e 11.10.2011, n.20902), il giudice fornito di giurisdizione rispetto alla fattispecie che ci occupa va individuato, ai sensi dell’art.11 c.p.a., nell’autorità giurisdizionale ordinaria territorialmente competente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)