1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente  – Aggiudicazione – Intervenuta cessione di azienda – Art. 51 D.Lgs. 163/2006 – Comunicazione successiva – Sanzione espulsiva – Esclusione – Ragioni
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di partecipazione – Cessione di azienda – Verifica – Cedente e cessionario – Necessità 
3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Cessione di azienda – Cessionario – Attestazione Soa – Effetti ex tunc

1. L’art. 51 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che disciplina le modifiche soggettive delle imprese partecipanti alla gara,  non impone espressamente alle stesse  l’immediata produzione documentale e/o la comunicazione delle intervenute modifiche soggettive, sicchè la comunicazione potrebbe anche essere successiva alla stessa aggiudicazione, senza che per ciò solo sia comminata una sanzione espulsiva.
2.  L’art. 51 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che disciplina le modifiche soggettive delle imprese partecipanti alla gara, consentendo per ogni tipo di appalto la modificazione soggettiva degli operatori economici che concorrono alla gara, include l’obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione, non solo nei riguardi dell’impresa subentrante, ma, anche, nei riguardi dell’impresa interessata dalla vicenda modificativa, in osservanza del principio della necessaria continuità  e/o permanenza dei requisiti necessari per l’ammissione ad una procedura concorsuale.
3. La nuova attestazione SOA in favore del cessionario (che certifica il sopravvenuto impossessamento della qualificazione del complesso aziendale ceduto) dà  luogo non ad una rinnovazione ex nunc della validità  del predetto certificato ma ad una attestazione della sua perdurante validità  con effetti ex tunc rispetto alla attestazione del requisito necessario per la partecipazione alla gara.
 

N. 00729/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2014, proposto da: 
Tieffe Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Bello, Lorenzo De Felice, con domicilio eletto in Bari, Via Principe Amedeo, 285; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza, Rosa Cioffi, con domicilio eletto in Bari, Via P. Amedeo, 26; 

nei confronti di
I.C.R. Impianti e Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, Via P. Amedeo, 234; Rinnova s.r.l.; 

per l’annullamento
– della determinazione del Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante n. 2014/160/01646 del 28 agosto 2014 avente ad oggetto: “Procedura aperta L12018: Accordo quadro di durata annuale per interventi di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari Lotto 3, già  aggiudicato a Rinnova s.r.l.. Presa d’atto subentro contrattuale ICR Impianti e costruzioni s.r.l.”;
– della determinazione del Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante – n. 014/160/01785 – 2014/11672 del 17.9.2014 con la quale si prende atto del mutamento di forma giuridica della I.C.R. Impianti e Costruzioni s.r.l. in I.C.R. Impianti e Costruzioni s.p.a.;
– di tutti gli atti del procedimento di verifica condotta ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 163/06 nei confronti della I.C.R. Impianti e Costruzioni s.r.1.;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla Determinazione del Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante n. 2013/160/01041 2013/07346 del 2.9.2013, reso in favore della Rinnova s.r.l.;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di tutti i verbali della “Procedura Aperta L12018: Accordo Quadro di durata annuale per interventi di manutenzione edile di tipo eccezionale, non ordinaria agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari Lotto 3 “;
– di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso;
con declaratoria d’inefficacia dell’accordo quadro e/o contratto di appalto, nell’ipotesi in cui sia stato o dovesse essere stipulato tra il Comune di Bari e la I.C.R. Impianti e Costruzioni s.p.a.;
con domanda di subentro della ricorrente, seconda in graduatoria, nell’aggiudicazione dell’accordo quadro per il lotto di gara n. 3;
nonchè altresì per il ristoro di tutti i gravi danni subiti dalla ricorrente in ragione della illegittimità  dei provvedimenti impugnati, ovvero per il risarcimento per lucro cessante, danno emergente e danno curriculare.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di I.C.R. Impianti e Costruzioni s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 per le parti i difensori avv.ti Saverio Nitti, per delega degli avv.ti Francesco Paolo Bello e Lorenzo De Felice; Rosa Cioffi; Nicolò Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2012/160/00048 del 19 ottobre 2012, il Comune di Bari indiceva una procedura aperta per la sottoscrizione di un “Accordo Quadro di Durata Annuale per gli Interventi di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari, lotti 1, 2, 3, 4″; da aggiudicarsi a misura, mediante unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/06.
1.1 Alla prefata procedura, per l’assegnazione del lotto 3 (di importo complessivo a base di gara pari a € 116.951,00, Iva esclusa) partecipavano 131 concorrenti, tra cui l’odierna ricorrente. Espletate le preliminari operazioni di gara, all’esito della seduta del 18 gennaio 2013, la Tieffe Costruzioni s.r.l. si classificava in seconda posizione, avendo offerto un ribasso percentuale del 28,184%, immediatamente preceduta dalla Rinnova s.r.l., che, pertanto, veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria (con un ribasso del 28,185%). Indi, con successiva determina dirigenziale del 2 settembre 2013, il Comune di Bari aggiudicava definitivamente il lotto di gara n. 3 in favore della predetta società , odierna contro interessata, non costituita in giudizio.
1.2 Sennonchè, in data 12 settembre 2013, la I.C.R. Impianti e Costruzioni s.r.l. comunicava alla S.A. di essere”subentrata nel contratto in oggetto in quanto cessionaria del ramo aziendale”, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 163/06, giusta atto di Repertorio n. 16525 dell’11 luglio 2013, con efficacia dalla data di registrazione presso il Registro delle Imprese del 16 luglio 2013.
2. Con il ricorso in epigrafe la Tieffe Costruzioni impugnava la determinazione dirigenziale del 28 agosto 2014, con cui la Ripartizione Stazione Unica Appaltante del Comune di Bari, all’esito delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in capo all’impresa cessionaria, prendeva atto del subentro della I.C.R. Impianti e Costruzioni s.r.l. “nello stipulando contratto riguardante l’accordo quadro”, chiedendone l’annullamento.
2.1 Articolava due motivi di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 51 D.lgs. 163/2006 e dell’art. 1227 c.c., nonchè l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
2.1.1 Rilevava, in estrema sintesi, l’illegittimità  dell’aggiudicazione disposta in favore della Rinnova s.r.l. atteso che la prefata società , sin dall’avvenuta cessione di ramo aziendale dell’11 luglio 2013, non era più risultata in possesso dell’attestazione SOA – OG1 (cfr. informazione A.V.C.P. estratta dal Comune di Bari in data 16 dicembre 2013, all. 6 produzione di parte ricorrente) e, quindi, non avrebbe potuto divenire aggiudicataria della procedura in questione. Nè il Comune di Bari avrebbe potuto acconsentire al subentro della I.C.R. Impianti e Costruzioni s.r.l. atteso che, alla data di acquisizione del ramo d’azienda (11.7.2013) e sino al 7.8.2013, ovvero nel corso della procedura di gara, quest’ultima era priva dei requisiti di partecipazione alla procedura, non possedendo l’attestazione SOA per la categoria OG1;
2.1.2 Stigmatizzava, inoltre, il comportamento reticente tenuto da Rinnova s.r.l. e da I.C.R. Impianti e Costruzioni s.r.l. per aver omesso di comunicare alla stazione appaltante, subito dopo la stipulazione dell’atto di conferimento del ramo d’azienda, l’avvenuta modificazione soggettiva.
2.1.3 Rimarcava, infine, che la procedura di gara in oggetto non veniva ricompresa tra i rapporti oggetto di cessione di cui all’atto di conferimento dell’11 luglio 2013, in ragione della sua mancata specificazione nell’elenco delle gare in corso di cui alla perizia di stima dell’11 luglio 2014.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari e la società  controinteressata, I.C.R. Impianti, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
4. Con Ordinanza di questa Sezione n. 648/2014, è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione, evidenziando che:”prima facie, il provvedimento impugnato appare conforme alle disposizioni normative di cui agli artt. 51 e 116 del D.lgs. 163/2006 ed art. 76 D.P.R. 207/2010″.
5. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2015, all’esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Si prescinde dall’esame delle eccezioni formulate dalla difesa della società  controinteressata I.C.R., essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Ai fini della completa disamina della complessa fattispecie all’esame del Collegio, occorre principiare da alcune brevi precisazioni in punto di fatto afferenti alla vicenda traslativa che ha visto coinvolte da un lato, in veste di dante causa – cedente, la aggiudicataria Rinnova e dall’altro, quale avente causa – cessionaria, la I.C.R..
2.1 Come ben chiarito dalla perizia allegata all’atto di cessione, lo scopo della complessiva operazione societaria (cfr. la terza pagina della perizia all. sub. A) all’atto rep. 16525/10316) è stato quello di “dividere il cliente privato da quello pubblico, mediante conferimento di ramo di azienda ad una costituenda società , che acquisirà  tutti i rapporti passati, presenti e futuri relativi agli appalti pubblici, mentre resteranno in seno alla Rinnova tutti gli altri contratti/appalti per i quali non è previsto il possesso di attestato SOA”. A tal fine la Rinnova ha conferito alla I.C.R. tutte le risorse, materiali ed immateriali, destinate alla realizzazione di impianti e costruzioni elettriche a seguito di aggiudicazione di appalti pubblici, che le avevano già  consentito di conseguire la SOA, cat. OG 1.
2.2 Da tale precisazione è possibile prendere le mosse per superare da subito la doglianza, più volte evidenziata dalla difesa della ricorrente, secondo cui l’aggiudicazione della gara de qua non rientrerebbe tra i rapporti oggetto di conferimento, di cui all’atto di cessione d’azienda, per non essere la stessa inserita nell’elenco di dettaglio delle gare in corso, allegato alla perizia di stima. Infatti, sulla base delle coordinate ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., a tale elenco non può non riconoscersi un valore puramente esemplificativo della volontà , chiaramente espressa nella premessa dell’atto su richiamato, di conferire alla nuova società  “tutti i rapporti connessi alle commesse, appalti e gare cui la Rinnova è risultata aggiudicataria, o dovesse risultare” aggiudicataria.
3. Fatte tali doverose precisazioni, giova riassumere i termini della questione problematica su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
3.1 Come già  anticipato nella narrativa in fatto, secondo la società  deducente, la S.A. non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 51 cod. appalti nel caso di specie, atteso che, pur consentendo tale norma la successione del cessionario al candidato, all’offerente e all’aggiudicatario, cionondimeno la stessa norma richiede anche che tale successione si realizzi garantendo la continuità  formale e sostanziale dei requisiti posseduti dalle imprese interessate dalla vicenda di trasformazione societaria. Nel caso di specie, invece, asserisce la ricorrente, tra il momento della cessione di ramo aziendale (11-16 luglio 2013) e quello del formale conseguimento dell’attestazione SOA da parte della cessionaria (7 agosto 2013) si è verificata una incontestata soluzione di continuità  nel possesso della qualificazione per la cat. OG1, atteso che per circa 20 giorni nè la Rinnova, nè la I.C.R. hanno posseduto la certificazione richiesta. Da tale documentata carenza dei requisiti, sia pure limitata al predetto spatium temporis,inferirebbe, secondo la Tieffe Costruzione, che, la S.A. avrebbe dovuto opporsi al subentro dell’odierna controinteressata ai fini della stipula del contratto di appalto.
3.2 Secondo le difese dell’Amministrazione comunale di Bari e della società  controinteressata, invece, una tale interpretazione sarebbe estremamente riduttiva della reale portata applicativa dell’art. 51 cit.. A voler seguire l’assunto difensivo della ricorrente, infatti, si giungerebbe a negare l’applicabilità  della norma in questione agli appalti di lavori, in relazione ai quali, ove richiesta la SOA, vi sarebbe sempre un vuoto temporale nella successione delle certificazioni, non coperto dal requisito di qualificazione. Infatti, vi sarebbe inevitabilmente uno iato fisiologico nel procedimento, non altrimenti colmabile, conseguente alla necessità  per la società  di certificazione di svolgere le verifiche preliminari al rilascio di una nuova attestazione in favore della cessionaria, in ragione dell’utilizzo dei requisiti dell’impresa cedente.
4. Il Collegio ritiene di aderire a tale ultima prospettazione, più aderente alla ratio e alla lettera della normativa richiamata ex adverso, ritenendo la tesi della ricorrente non cogliere nel segno.
4.1 Già  sotto il profilo dell’interpretazione sistematica, la collocazione della norma nella parte II del codice, intitolata “Contratti Pubblici relativi a lavori, forniture e servizi nei settori ordinari” induce a rifuggire dalle conclusioni riduttive cui condurrebbero, come sopra evidenziato, le argomentazioni spese dalla Tieffe. Giova qui riportare il testo della disposizione normativa, di cui si asserisce l’erronea applicazione da parte della S.A., che, si ribadisce, senza compiere alcuna distinzione in relazione all’oggetto dell’appalto, così dispone “Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società , il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonchè dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice”.
Analogamente alla speculare previsione di cui al successivo art. 116, per la fase di esecuzione del contratto, l’art. 51 consente, ove si verifichi in corso di gara una vicenda modificativa sotto il profilo soggettivo afferente al candidato, offerente o aggiudicatario, che il nuovo soggetto succeda nella posizione del suo dante causa, ovvero di aspettativa legittima al conseguimento del bene della vita (aggiudicazione e/o conclusione del futuro contratto di appalto).
La norma si pone nel solco tracciato dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, già  ante codicem, avevano espresso una posizione di sostanziale apertura in favore dell’ammissibilità  in corso di gara di modifiche soggettive connesse, per quanto qui d’interesse, all’ipotesi di cessione d’azienda o di un suo ramo, precludendo alle stesse di tradursi in automatiche cause di esclusione. La ratio dell’art. 51 è quella di coniugare il principio – di derivazione comunitaria – di massima libertà  di organizzazione delle imprese con la necessità , posta dal diritto interno, di tutelare l’esigenza delle stazioni appaltanti di ammettere o mantenere all’interno dei procedimenti di selezione dei propri contraenti solo chi, a seguito delle richiamate vicende modificative, si trovi comunque in possesso delle necessarie condizioni soggettive generali e speciali di partecipazione.
4.2 La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’ammissione del subentrante non opera automaticamente, essendo condizionata alla previa comunicazione della cessione e alla positiva verifica, da parte di quest’ultima, dell’idoneità  oggettiva e soggettiva del cessionario (cfr. Tar Reggio Calabria, sez. I, 18 giugno 2013, n. 427).
4.2.1 Peraltro, sebbene la rilevanza della vicenda modificativa nell’ambito del procedimento di gara imponga al nuovo soggetto partecipante di rappresentarla alla stazione appaltante, in modo da attivare la necessaria verifica del complesso dei requisiti di partecipazione, la normativa di riferimento non prevede specifici termini decadenziali per l’adempimento di tale onere dichiarativo.
In particolare, come anche evidenziato dall’A.N.A.C. in un recente parere (n. 68 del 10 aprile 2014), l’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006 non impone espressamente alle imprese partecipanti a gare pubbliche l’immediata produzione documentale e/o la comunicazione delle intervenute modifiche soggettive, sicchè la comunicazione potrebbe anche essere successiva alla stessa aggiudicazione, senza che per ciò solo sia comminata una sanzione espulsiva, come invece invocato dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso (conforme T.A.R. Genova, sez. II 21 marzo 2014, n. 453).
Nel caso in esame, inoltre, la comunicazione di subentro, già  completa dei documenti giustificativi e comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, non può considerarsi tardiva non avendo, peraltro, cagionato ex se alcun ritardo colpevole alla procedura di gara.
4.2.2 Non di meno, l’art. 51, D.Lgs. n. 163/2006, consentendo per ogni tipo di appalto la modificazione soggettiva degli operatori economici che concorrono alla gara, include l’obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione, non solo nei riguardi dell’impresa subentrante, ma anche, nei riguardi dell’impresa interessata dalla vicenda modificativa, in osservanza del principio della necessaria continuità  e/o permanenza dei requisiti necessari per l’ammissione ad una procedura concorsuale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 marzo 2009, n. 2279). Detta verifica, tuttavia, non può prescindere dal rilievo, che, dovendo essere garantito il principio della massima partecipazione alle gare anche nei casi di modifiche soggettive contemplate dall’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006, legittimamente la stazione appaltante può ammettere il nuovo soggetto cessionario, consentendogli di avvalersi dei requisiti di ordine generale e speciale in possesso della precedente compagine societaria.
L’art. 51 cod. appalti, comporta, pertanto, l’onere per la S.A. di aprire un sub procedimento di verifica in capo alla cessionaria del possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale e tra questi ultimi, dei requisiti di qualificazione, così come attestati dalla società  di certificazione SOA. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, non è sufficiente la cessione d’azienda o di un suo ramo perchè la cessionaria possa acquisire con l’azienda anche l’attestazione SOA della cedente, occorrendo, all’uopo, che una società  di certificazione verifichi gli effetti di tale vicenda e, all’esito, rilasci un nuovo certificato all’impresa subentrante, previo ritiro dell’attestazione alla cedente, sulla base di un complesso procedimento, che imprescindibilmente comporta una fisiologica mancanza di continuità  nelle attestazioni SOA del cedente e del cessionario.
Sul punto giova richiamare l’art. 76 D.P.R. 207/2010, che, in subiecta materia, prevede, al comma 9: “In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine”, precisando al successivo comma 11: “Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’ articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. (¦.)”
4.3 Dal complesso quadro normativo di riferimento è possibile desumere che, ove la cessionaria si avvalga dei requisiti della cedente, la verifica operata, sia pure ex post, dalla società  di certificazione è certamente in grado di saldare retroattivamente gli effetti di accertamento del requisito speciale di qualificazione, per come intrinsecamente connesso al complesso aziendale ceduto, al momento dell’intervenuta modifica soggettiva. E’ il caso di rimarcare come, in tale evenienza, la verifica compiuta dalle SOA è finalizzata proprio ad accertare l’invarianza sostanziale della qualificazione, in conseguenza del trasferimento effettivo dei requisiti che ne costituiscono il substrato, nonostante, dunque, il mutamento sotto il profilo soggettivo della titolarità  della certificazione.
Pertanto, ove il nuovo soggetto societario fosse escluso dalla gara, a cagione dello spatium temporis occorso per effettuare la verifica de qua, l’esclusione assumerebbe connotati di irragionevolezza, sproporzione, distorsione della concorrenza, non potendo più partecipare alla gara medesima nè il precedente soggetto, i cui requisiti siano venuti meno per effetto del conferimento in favore della società  cessionaria, nè il nuovo soggetto giuridico risultante dalla cessione di ramo aziendale.
Ove sia dunque accertata la ricorrenza dei requisiti richiesti in capo alla impresa subentrante, con riferimento al momento della verifica compiuta da parte della stazione appaltante, non può che prevalere il principio di conservazione “utile per inutile non vitiatur” afferente agli atti del procedimento di gara utilmente compiuti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 aprile 2013, n. 1894).
Inoltre, la lettura da ultimo illustrata risulta corroborata dall’esigenza di rispettare il principio del favor partecipationis, che impone di leggere disposizioni (normative o amministrative) equivoche nel senso di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex multis ordinanza Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile2015, n. 2189 che richiama Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3777).
5. Nel caso in esame, dunque, correttamente la S.A., una volta resa edotta dell’intervenuta cessione d’azienda che aveva interessato l’aggiudicataria, si è adoperata al fine di svolgere tutte le verifiche richieste dal codice e del suo regolamento attuativo, al fine di accertare che la società  subentrante, alla data dell’aggiudicazione definitiva, avesse i requisiti di ordine generale e speciale richiesti.
Nè, a rigore, poteva chiedersi all’Amministrazione di seguire l’interpretazione, per vero estremamente formalistica della normativa richiamata, così come propugnata dalla ricorrente, atteso che la stessa comporterebbe, come efficacemente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, l’impossibilità  di applicazione dell’art. 51 cit. con riferimento a tutte le gare d’appalto concernenti l’esecuzione dei lavori, in cui sia richiesta la S.O.A., mentre, come anche precisato in precedenza, non vi sono spazi per ritenere la norma in questione non applicabile agli appalti di LL.PP., richiedenti speciali qualificazioni.
5.1 Del resto è proprio la verifica condotta con esito positivo dalla società  di certificazione Soatech s.p.a., cui è stata incontestatamente trasmessa dalla I.C.R., immediatamente dopo il compimento dell’operazione societaria in esame, tutta la documentazione necessaria alla voltura della S.O.A., cat. OG1 (compresa attestazione notarile di avvenuta stipula dell’atto di cessione e perizia giurata) che consente di ritenere superato il vuoto tra le certificazioni delle due distinte società , come invece asserito dalla ricorrente. Infatti, non vi è chi non veda come attraverso l’atto di cessione e, quindi, attraverso il trasferimento del ramo d’azienda, costituente ineludibile substrato per il rilascio della certificazione SOA, si realizza una sostanziale saldatura dei requisiti della precedente titolare e della nuova società , che proprio dalla vicenda traslativa trova la sua scaturigine. Alla luce delle superiori argomentazioni, il Collegio ritiene sia senz’altro da seguire l’opzione interpretativa adombrata da condivisa giurisprudenza, per cui una diversa soluzione, ad avviso del Collegio sarebbe irragionevole e sproporzionata, con evidenti effetti distorsivi della concorrenza in conseguenza dell’adozione della sanzione espulsiva per l’impresa subentrante, la cui posizione di legittima aspettativa riceve invece espressa tutela proprio dall’art. 51 cod. appalti.
5.2 Va inoltre soggiunto che è la stessa normativa richiamata che, sia pure con una disciplina alquanto scarna in ordine alle regole che devono presiedere alle modalità  operative delle verifiche necessarie per consentire il subentro della cessionaria, evidenzia le fasi procedimentali a tal fine rilevanti: ammissione, aggiudicazione, stipulazione. E’ dunque con riferimento a tali cadenze temporali che andava accertata, come poi correttamente è stato valutato, la ricorrenza dei requisiti di qualificazione richiesti.
Del resto, tale interpretazione risulta del tutto coerente con l’esigenza della più ampia apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici e quella di un controllo ragionevole, trasparente e proporzionato del possesso dei requisiti di qualificazione, quanto ai termini della relativa dimostrazione (cfr. mutatis mutandis, ord. Cons. di Stato, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 2189).
5.3 Una diversa interpretazione, che impedisse l’ammissione alla procedura di gara della cessionaria, condurrebbe ad una interpretatio abrogans del comma 9 dell’art. 76, che, a ben vedere non prevede affatto l’effetto preclusivo auspicato in via interpretativa dalla ricorrente, di cui si è detto.
5.4 Non pare possa poi trascurarsi che l’interesse pubblico ad evitare l’affidamento in favore di imprese che non diano adeguate garanzie di affidabilità  è perseguito, in modo più equilibrato e pienamente efficiente, nel rispetto delfavor partecipationis piuttosto che con la drastica esclusione di imprese che abbiano regolarmente attivato una modifica della forma di esplicazione dell’attività , nell’esercizio della massima libertà  di organizzazione riconosciuta dal sistema, confidando nell’assenza di preclusioni a proseguire le attività  già  iniziate attraverso l’effettiva costituzione di nuovi soggetti, ritenuti in grado di soddisfare meglio le esigenze del mercato assunte come obiettivo d’impresa.
6. In conclusione il ricorso è respinto.
7. Attesa la legittimità  dell’operato dell’Amministrazione in relazione ai profili censurati dalla ricorrente, va conseguentemente rigettata la connessa domanda risarcitoria.
8. In ragione della complessità  e novità  della questione si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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