Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Offerta economica – Criterio valutativo – Illogicità  – Conseguenze
 
 
 

 
àˆ sindacabile  in sede giurisdizionale  un  criterio valutativo da applicare per l’assegnazione del punteggio all’offerta economica nella ipotesi in cui risulti affetto  da manifesta illogicità  o travisamento (nel caso di specie l’applicazione di un formula matematica indicata dal Capitolato che non consente di valutare nessuna domande presentate, relativamente all’offerta economica, con l’assegnazione di un punteggio complessivo pari a 40, così come disposto dagli atti di gara). 
 

N. 00681/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2014, proposto da Cooperativa Sociale Prometeo Onlus a m.p. in proprio ed in quanto designata mandataria della costituenda ATI, Società  Cooperativa Sociale Xlao Yan – Rondine Che Ride in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, Società  Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà  in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà  Onlus in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, rappresentate e difese dall’avv. Chiara Sammarco, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Palieri in Bari, via Venezia, 14;

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’avv. G. Caponio in Bari, via S. Lioce, 52;
Ufficio Comune di Piano – Ambito Territoriale Sociale n. 5;
Comune di Bisceglie;

nei confronti di
Società  Coop. Sociale “Consorzio Matrix”;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 530 del 19.9.2014 dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 del Comune di Trani – Bisceglie, Ufficio Comunale Piano di Zona, Area I – Affari Generali e Istituzionali, Servizi alle Persone, Ufficio di Piano relativa all’aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Matrix;
– della determina n. 341 dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 dei Comuni di Trani – Bisceglie del 31.7.2014 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio Matrix;
– del verbale del 30.7.2014 relativo all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa, gara n. 3/2014 (CIG: 5847678889) dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie, con il quale si è attribuito il punteggio relativo all’offerta economica presentata dai concorrenti e contestualmente si è affidato provvisoriamente il servizio al Consorzio Matrix;
– dell’art. 6 rubricato “Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell’offerta” del Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare dell’Ufficio di Comune di Piano – Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie, ove mai l’interpretazione dello stesso dovesse essere intesa come quella attribuita dalla stazione appaltante e/o dalla Commissione di gara nella parte in cui indica la formula di calcolo dell’offerta economica e nei limiti indicati in ricorso e dell’interesse fatto valere dalle ricorrenti;
– nonchè del silenzio maturato avverso il preavviso di ricorso notificato a mezzo PEC in data 21.10.2014 o, ove occorrer debba, del provvedimento di contenuti ed estremi ignoti emesso dal Comune di Trani sul preavviso di ricorso notificato a mezzo PEC in data 21.10.2014;
– di ogni altro provvedimento ed atto, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con il Consorzio controinteressato e l’assegnazione del servizio in questione alla costituenda ATI ricorrente, con immediata immissione in servizio della stessa mediante subentro ex art. 124 cod. proc. amm.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Chiara Sammarco e Giovanni Caponio, su delega dell’avv. Michele Capurso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In esecuzione della determina dirigenziale n. 143/2014 l’Ambito Territoriale Sociale n. 5 dei Comuni di Trani e Bisceglie bandiva la procedura per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (base d’asta € 126.000,00 per una durata di 9 mesi).
La lettera di invito prevedeva il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, a tal fine, assegnava un punteggio totale di 100 punti suddiviso in un fattore ponderale di massimo 60 punti su 100 per l’offerta tecnica ed un fattore ponderale pari a 40 punti su 100 per l’offerta economica.
Alla procedura di gara partecipavano, tra le altre, la ricorrente Cooperativa Sociale Prometeo ONLUS, quale capogruppo di una costituenda ATI, ed il Consorzio controinteressato Matrix.
Nell’attribuzione del punteggio economico la Commissione con il verbale del 30.7.2014 applicava una formula matematica in forza della quale veniva messa in rapporto l’offerta considerata con quella più vantaggiosa, moltiplicandola per 0,40 così come disposto dalla lettera d’invito, dal capitolato (art. 6) e dalla precedente formulazione dell’art. 9, comma 2 del regolamento unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’ATI ricorrente contestava l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara de qua, il verbale di gara del 30.7.2014, oltre l’art. 6 del capitolato speciale di appalto ove mai l’interpretazione dello stesso dovesse essere quella seguita dalla stazione appaltante e dalla Commissione di gara, e gli altri atti in epigrafe indicati.
Formulava, altresì, domanda risarcitoria in forma specifica volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro.
Deduceva censure finalizzate nel complesso ad evidenziare la contraddittorietà , illogicità , irragionevolezza ed irrazionalità  della formula matematica, applicata dalla stazione appaltante, che non consentirebbe – secondo la prospettazione di parte ricorrente – ad alcuna delle domande presentate l’assegnazione, relativamente all’offerta economica, di un punteggio complessivo pari a 40 così come disposto dagli atti di gara.
Rilevava, che la stazione appaltante nel corso della seduta del 30.7.2014 avrebbe erroneamente utilizzato il fattore ponderale 0,40 (di cui al gravato art. 6 del capitolato speciale), anzichè 40 (imposto dal nuovo art. 9, comma 2 del regolamento, come modificato dalla determina dirigenziale n. 15 del 30.6.2014), in violazione del menzionato regolamento unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, evidenziando che la stazione appaltante si era attenuta alla applicazione delle regole del precedente regolamento d’ambito per l’affidamento di servizi; che, tuttavia, ricorrevano i presupposti per dichiarare la fondatezza del ricorso essendo la formula matematica in questione irragionevole.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, il contestato criterio di attribuzione del punteggio di cui all’art. 6 del capitolato (applicato dalla Commissione giudicatrice con l’impugnato verbale del 30.7.2014) deve essere valutato come arbitrario ed illogico, in quanto non consente l’assegnazione ad alcuna delle domande presentate, relativamente all’offerta economica, di un punteggio complessivo pari a 40 così come disposto dagli atti di gara.
Va, altresì, rimarcato che la stessa parte resistente nella memoria depositata in data 2.12.2014 ha ammesso l’irragionevolezza della formula matematica utilizzata dalla stazione appaltante.
Nel senso della sindacabilità  in sede giurisdizionale del criterio valutativo da applicare per l’assegnazione del punteggio all’offerta economica in ipotesi (quale quella ricorrente nel caso di specie) di manifesta illogicità  o travisamento si è espresso, tra le varie pronunce sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3239:
«La scelta del criterio valutativo da applicare per l’assegnazione del punteggio all’offerta economica, proprio perchè si versa sul piano della discrezionalità , è sindacabile dal giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità  o travisamento ed il relativo punteggio può essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalità  o di progressività , purchè il criterio prescelto sia reso trasparente ed intelligibile (consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta), e non pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un’offerta economica più elevata di altre.».
Con riferimento alla fattispecie per cui è causa, deve essere considerato manifestamente illogico un criterio di attribuzione del punteggio, quale quello di cui all’art. 6 del capitolato (applicato dalla Commissione giudicatrice con l’impugnato verbale del 30.7.2014), che non consenta ad alcuna delle domande presentate l’assegnazione, relativamente all’offerta economica, di un punteggio complessivo pari a 40 così come disposto dagli atti di gara.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria in forma specifica azionata dalla Cooperativa ricorrente e finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata con richiesta di subentro, poichè non consta che il suddetto contratto sia stato stipulato e comunque tutta la procedura di gara era stata sospesa con l’ordinanza cautelare di accoglimento di questo T.A.R. n. 691/2014, peraltro non appellata.
In considerazione della natura, della peculiarità  e complessità  della presente controversia e della successione di disposizioni regolamentari contenenti differenti coefficienti di calcolo dell’offerta economica, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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