Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Interesse – Atti programmatici – Carenza – Inammissibilità 

àˆ da ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso atti meramente programmatici in quanto privi di effetti lesivi diretti, autonomi ed immediati della sfera giuridica del ricorrente (nella specie, trattavasi di una delibera della giunta comunale e di uno schema di protocollo d’intesa che preconizzavano la realizzazione futura  di opere  – un centro sociale e delle palazzine – nell’area dove sorge lo stabilimento della ricorrente, che risultavano incompatibili con l’attività  svolta da quest’ultima relativa allo stoccaggio e lavorazione del GPL).

N. 00676/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2007 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2007, proposto da Ultragas C.M. s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Iannotta e Domenico D’Amato, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15;

nei confronti di
Amica s.p.a.;

per l’annullamento e la revoca
– della deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 14.9.2007 pubblicata nell’albo pretorio del Comune a partire dal 26.9.2007;
– di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale ed in particolare dello schema di protocollo d’intesa operativo tra il Comune di Foggia e la società  Amica s.p.a. al fine del perseguimento degli obiettivi individuati nella citata deliberazione n. 240/2007;
nonchè per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia e/o nullità  del protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 per le parti i difensori avv.ti Claudia Pironti, su delega dell’avv. Lucio Iannotta, e Michele Maiellaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la società  Ultragas C.M. s.p.a. contestava la deliberazione di Giunta Comunale n. 240/2007 di Foggia e lo schema di protocollo d’intesa operativo tra il Comune di Foggia e la società  Amica s.p.a. al fine del perseguimento degli obiettivi individuati nella citata deliberazione n. 240/2007.
Rilevava di essere titolare da decenni di uno stabilimento ubicato nel Comune di Foggia in via San Severo; che l’attività  svolta nel detto stabilimento consiste nello stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento e movimentazione del GPL; che con la gravata deliberazione n. 240/2007 il Comune avviva due opere nuove (centro culturale derivante dalla trasformazione dell’impianto ex azimotermico; palazzine da realizzare nell’area ex conteiners); che dette opere implicano diverse modalità  di utilizzo e di frequentazione e quindi diversa destinazione d’uso delle aree interessate; che il Comune in violazione della normativa vigente avrebbe omesso di acquisire il preventivo parere del CTR (Comitato Tecnico Regionale) in merito alla realizzazione del nuovo insediamento.
Si costituiva l’Amministrazione comunale di Foggia, resistendo al gravame.
Con ordinanza collegiale n. 495/2014 questo T.A.R. dava atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2 cod. proc. amm., essendo stato dichiarato con decreto pronunziato dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Foggia n. 133 in data 17.1.2012 il fallimento della società  Amica s.p.a. (soggetto giuridico destinatario della notificazione dell’atto introduttivo e quindi parte del presente giudizio).
Con atto di riassunzione depositato in data 15.7.2014 la società  ricorrente provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti del Fallimento di Amica s.p.a. in liquidazione.
Il Comune di Foggia nella memoria depositata in data 17.2.2015 eccepiva la tardività  dell’atto di riassunzione della società  ricorrente e la consequenziale estinzione ai sensi dell’art. 80, comma 3 cod. proc. amm. del giudizio.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione preliminare di tardività  dell’atto di riassunzione.
Invero, gli atti impugnati (i.e. deliberazione di Giunta Comunale n. 240/2007 e schema di protocollo d’intesa operativo tra il Comune di Foggia e la società  Amica s.p.a. al fine del perseguimento degli obiettivi individuati nella stessa deliberazione n. 240/2007) si appalesano come atti meramente programmatici e, quindi, non immediatamente lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Va, infatti, evidenziato che la deliberazione impugnata si limita a dare mandato tecnico – amministrativo all’Assessorato all’Urbanistica ed Emergenza Abitativa, di attivarsi per il perseguimento degli “obiettivi” indicati nella stessa deliberazione.
Analogamente deve dirsi con riferimento al censurato schema di protocollo d’intesa operativo.
E’ giurisprudenza costante del Consiglio di Stato quella per cui un atto meramente programmatico non può essere considerato immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2009, n. 571; Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3931).
In particolare, Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 2292 ha rimarcato:
«L’interesse a ricorrere postula che l’atto impugnato produca in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto avverso atti a contenuto generale e programmatico e, quindi, privi di effetti lesivi diretti, autonomi ed immediati sul singolo soggetto che si verificheranno se ed allorquando siano adottati i conseguenti atti applicativi.».
D’altra parte, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio non consta quali attività  siano state successivamente realizzate sui fondi per cui è causa in conseguenza della attuazione degli obiettivi di cui alla gravata deliberazione, nè risulta vi siano atti amministrativi successivi costituenti titoli abilitativi alla realizzazione di opere sulle aree in esame; ed anzi il difensore di parte resistente nel corso della udienza pubblica del 25.3.2015 dichiarava che alcuna attività  è stata posta in essere sulle aree interessate.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Ultragas C.M. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Foggia, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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