Contratti pubblici – Gara – Esclusione –  Valutazione dell’offerta – Giudizio di verifica dell’anomalia 

In presenza di un forte ribasso dell’offerta, le censure riguardanti profili meramente formali afferenti al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta che ha portato all’esclusione dalla gara, nonchè  L’inidoneità  delle giustificazioni addotte dall’impresa a superare il sospetto di anomalia dell’offerta impongono il rigetto della misura cautelare richiesta. 

N. 00239/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00476/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2015, proposto da:

Christian Color s.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Antonacci Termoidraulica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Di Bello, Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, 45;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale delle OO.PP della Campania, Molise, Puglia e Basilicata – Sede di Bari, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Egeo Costruzioni Generali s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria con Ri.Ce. Costruzioni Generali s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Saudella in Bari, Via Cardassi, 31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 2435 del 12 marzo 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata in Bari, con cui è stata comunicata l’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei Lavori di costruzione della nuova Caserma da adibire a sede del locale Comando Compagnia con annessa sezione operativa navale e nucleo manovra del G.A.N. della Guardia di Finanza di Otranto C.I.G. 56411063EF del R.T.I. Christian Color s.r.l. Antonacci Termoidraulica s.r.l. e del relativo provvedimento di esclusione in ragione dell’asserita anomalia del ribasso offerto;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ai provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede di Bari, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del R.T.I. Egeo Costruzioni Generali S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria con Ri.Ce. Costruzioni Generali s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Saverio Nitti, per delega dell’avv. Paolo Di Bello e Francesco Paolo Bello; Ines Sisto; Emanuele D’Alterio;
 

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, non sussistere i presupposti per l’invocata misura cautelare;
Rilevato, infatti, in punto di fumus, che le censure dedotte dalla ricorrente risultano ancorate a profili meramente formali afferenti al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, disvelandosi, pertanto, inidonee a scalfire la correttezza sostanziale della valutazione globale svolta dall’Amministrazione resistente, alla luce del ribasso offerto dalla Christian Color del 56,33% e della mancanza di adeguati riscontri in grado di giustificare il forte scostamento dalle previsioni elaborate dalla stessa S.A. e ritenute attendibili;
Rilevato, inoltre, che, l’impresa ricorrente ha potuto in effetti controdedurre alle specifiche e puntuali osservazioni formulate dalla Commissione di verifica, così come ex ante individuate con verbale n. 3 del 24 luglio 2014, in relazione alle quali risultano prodotte ben due relazioni, con allegata documentazione, sulle quali la S.A. si è diffusamente soffermata, evidenziando, conclusivamente, con giudizio che appare immune da vizi logici ovvero da errori fattuali, l’inidoneità  delle giustificazioni addotte a superare il sospetto di anomalia dell’offerta, senza che tale giudizio possa dirsi affatto inficiato dalle dedotte irregolarità  (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 9 maggio 2011, n. 2751, sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia);
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare, liquidate come in dispositivo, debbano seguire il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Condanna Christian Color s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Antonacci Termoidraulica s.r.l., al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale delle OO.PP della Campania, Molise, Puglia e Basilicata ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Egeo Costruzioni Generali s.r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria con Ri.Ce Costruzioni Generali s.r.l..
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)