Processo amministrativo – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Gara – Aggiudicazione – Offerta – Bando – Tempestiva impugnazione – Non sussiste

Non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris, l’istanza cautelare con cui si censura l’aggiudicazione di un appalto il cui meccanismo di valutazione dell’offerta risulta compiutamente delineato in bando, senza che in esso vi sia specifica menzione della necessità  di procedere alla riparametrazione dei valori, e che non risulta accompagnata dalla tempestiva impugnazione del bando di gara e del verbale contenente gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica.

N. 00238/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00474/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2015, proposto da:

Co.Str.An S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alda Colella e Maria Altomare Saracino, con domicilio eletto presso Alda Colella, in Bari, Via Skanderbeg, 64;

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso Roberto D’Addabbo, in Bari, Via Abate Gimma, 147;

nei confronti di
Edilres S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ruscigno, con domicilio eletto presso Ida Maria Dentamaro, in Bari, Via De Rossi, 16;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 107 del 5.3.2015, con cui il Comune di Acquaviva delle Fonti ha aggiudicato in favore della Società  EDILRES S.r.l. l’appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento “Piazze e Percorsi del Centro Storico”;
– delle comunicazione prot. n. 3686 del 2.3.2015 e prot. 5265 del 23.3.2015, di reiezione della richiesta di annullamento in sede di autotutela del provvedimento di aggiudicazione sopracitato;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, comunque, lesivo della posizione giuridica della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti e di Edilres S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Altomare Saracino e Alda Colella, Roberto D’Addabbo e Giuseppe Ruscigno;
 

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;
Considerato, infatti, che, al di là  del generale riferimento all’art. 120 D.P.R. n. 207/2010 di cui alla lex specialis di gara, il meccanismo di valutazione dell’offerta risulta compiutamente delineato in bando, senza che in esso vi sia specifica menzione della necessità  di procedere alla riparametrazione dei valori così come richiesta dal ricorrente;
Considerato, ad ogni modo e ad abundantiam, che una specifica censura di illegittimità  sul punto avrebbe dovuto essere accompagnata dalla tempestiva impugnazione del bando di gara e del verbale contenente gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica di cui alla seduta pubblica del 10 febbraio 2015 – alla quale era presente anche il legale rappresentante della società  ricorrente – impugnazione, tuttavia, in concreto non avvenuta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)