Contratti pubblici – Appalto integrato – Procedura aperta – Raggruppamenti temporanei d’impresa – Requisiti finanziari e tecnici di partecipazione – Percentuale minima mandataria – Fattispecie
In materia di affidamenti di servizi in materia di architettura e ingegneria la disciplina dei requisiti di partecipazione del raggruppamento temporaneo d’imprese è prevista dall’art. 261 comma 7 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 secondo cui: “i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento”. La norma è chiara, pertanto, nel prevedere che l’individuazione di una percentuale minima di detti requisiti in capo alla sola mandataria del raggruppamento deve essere prevista dal bando, previsione assente nel caso di specie, dove, pertanto, di deve ritenente legittima l’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato ad un raggruppamento temporaneo tra professionisti in cui la mandataria possegga più del 60% derequisiti finanziari e tecnici di partecipazione.
N. 00235/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00410/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2015, proposto da Edilres s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ruscigno, con domicilio eletto presso l’avv. Ida Maria Dentamaro in Bari, via De Rossi, 16;
contro
Comune di Turi, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;
nei confronti di
D’Attolico Paolo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, viale Quinto Ennio, 33;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– della nota del Presidente della Commissione di gara, R.U.P. e Capo Settore LL.PP. del Comune di Turi, prot. n. 2404 del 19.2.2015, trasmessa e recapitata via pec in pari data, recante comunicazione della intervenuta adozione della determinazione del predetto Presidente n. 24 del 16.2.2015, con la quale è stata conclusa la procedura aperta per l’affidamento, in appalto integrato, dei lavori di riqualificazione e recupero del centro antico, con aggiudicazione definitiva in favore di D’Attolico Paolo s.r.l.;
– della menzionata determinazione del Presidente della Commissione di gara, R.U.P. e Capo Settore LL.PP. del Comune di Turi n. 24 del 16.2.2015 di aggiudicazione definitiva della procedura de qua in favore della controinteressata;
– di ogni altro atto e verbale di gara specificamente indicato in ricorso e nei limiti dell’interesse della istante;
– di ogni eventuale altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè ignoto, ove lesivo degli interessi della società ricorrente;
nonchè per l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove nelle more stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata;
in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente monetario dei danni patiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Turi e di D’Attolico Paolo s.r.l.;
Vista la domanda di adozione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Ruscigno, Francesco Paolo Bello e Giovanni Nardelli;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la lex specialis di gara appare richiedere unicamente la presenza di un architetto nella compagine del raggruppamento senza indicazione di una obbligatoria percentuale minima di partecipazione; che nel caso di specie tra i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dalla controinteressata D’Attolico Paolo s.r.l. è stato correttamente inserito l’arch. Barbieri;
Rilevato che l’errore commesso dai professionisti incaricati dalla aggiudicataria (i.e. l’aver indicato di essere associati anzichè progettisti esterni) appare essere una mera irregolarità ;
Ritenuto, infatti, che detta irregolarità emerge dalla circostanza della dichiarazione, contenuta nella domanda di partecipazione della aggiudicataria, di concorrere come impresa singola e di avvalersi di progettisti esterni alla società , oltre che dalla circostanza per cui i singoli professionisti, pur avendo precisato nel modulo – allegato D in esordio di essere associati, successivamente nello stesso modulo evidenziavano di partecipare alla competizione come ATP da costituire, con evidente impossibilità di configurare una partecipazione sotto forma di associazione alla concorrente D’Attolico;
Ritenuto, altresì, che deve dirsi sussistente un mero errore materiale anche con riferimento alla indicazione delle condanne penali da parte dei suddetti tecnici; che, infatti, tutti i progettisti non risultano aver riportato alcuna condanna penale;
Considerato che tutti i professionisti indicati appaino possedere i requisiti tecnico – economici ed hanno ottemperato alle prescrizioni del disciplinare di gara, come rilevabile dalla lettura del modello O;
Ritenuto, infine, che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la percentuale di cui all’art. 261, comma 7 d.p.r. n. 207/2010 (non più del 60% per la mandataria) opera unicamente in ipotesi di espressa previsione in tal senso della lex specialis di gara cui la stazione appaltante è facultizzata in forza della citata disposizione normativa previa adozione di opportuna motivazione; che nella fattispecie in esame la stazione appaltante legittimamente non ha inserito tale clausola nella lex specialis di gara;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)