1. Processo amministrativo – Mutatio libelli – Inammissibilità – Fattispecie
2. Contratti pubblici – Gara – Bando – Clausola sociale di cui all’art. 30 L.R. Puglia 4/2010 – Finalità
3. Contratti pubblici – Gara – Anomalia dell’offerta – Verifica dell’anomalia – Attività tecnico discrezionale dell’ amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Fattispecie
1. E’ inammissibile la mutatio libelli introdotta dal ricorrente attraverso la formulazione di censure o di richieste nuove, contenute in scritti successivi non notificati ovvero esposte nel corso della discussione (Nel caso di specie sono state ritenute inammissibili le censure non dedotte neanche genericamente nel ricorso in quanto, introducendo un tema di indagine nuovo, necessitavano di essere introdotte attraverso la proposizione di motivi aggiunti, con atto ritualmente notificato alle controparti nei termini di legge).
2. La cd. clausola sociale, di cui all’art. 30 della L.R. Puglia n. 4/2010, inserita nel bando di gara è finalizzata alla salvaguardia della stabilità occupazionale dei lavoratori nell’ambito di uno specifico servizio, indipendentemente dai cambi di gestione che si susseguono, mediante il passaggio diretto della titolarità del contratto di lavoro dalla parte datoriale.
3. Nelle gare pubbliche, è consentito il sindacato giurisdizionale dell’attività tecnico-discrezionale dell’amministrazione qualora la scelta dalla stessa compiuta di ritenere congrua un’offerta sia basata su presupposti motivazionali che, ictu oculi, risultino palesemente errati ovvero irragionevoli. (Nel caso di specie, è stato ritenuto che la valutazione dell’anomalia compiuta dall’Amministrazione fosse affetta da erroneità in quanto le giustificazioni addotte dall’aggiudicataria risultano in contrasto con la ratio della norma invocata).
N. 00631/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2014, proposto da:
Metronotte Città di Bisceglie, rappresentata e difesa dagli avv.ti Onofrio Musco e Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, Via Marchese di Montrone, 106;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, Via Vito Nicola De Nicolò, 7;
nei confronti di
Sicurcenter s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Ingaglio La Vecchia, Domenico Casciabanca, con domicilio eletto in Bari, Via S. Visconti, 100;
per l’annullamento
– dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata con deliberazione n. 1224 del 25 luglio 2014 della gara indetta dall’ente resistente per l’affidamento del servizio di vigilanza armata nelle strutture della ASL B.A.T. – lotto n. 3 – Bisceglie, al prezzo di euro 175.896,00;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ancorchè non conosciuto, ivi compreso il contratto di appalto se eventualmente stipulato fra l’aggiudicataria e la stessa stazione appaltante, nonchè, in via subordinata, tutte le prescrizioni del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto nella sola parte in cui prevedono prezzi e costi del servizio appaltato del tutto incongrui.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Sicurcenter s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro; Marco Lancieri; Domenico Casciabanca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Istituto di vigilanza “Metronotte Città di Bisceglie” ha partecipato alla gara indetta per l’affidamento del “servizio di vigilanza armata nelle strutture della ASL B.A.T.”, relativamente al lotto n. 3 -Bisceglie, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo orario a base d’asta pari a € 22,00, oltre I.V.A., classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito (prezzo offerto pari ad € 18,66).
1.1 Con ricorso notificato in data 5 settembre 2014, ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale della ASL BAT del 25 luglio 2014, n. 1224, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della Sicurcenter s.p.a., asserendone l’illegittimità nella parte in cui la S.A. non ha provveduto alla sua esclusione, nonostante quest’ultima avesse offerto un prezzo orario di € 17,45, che l’Amministrazione ha ritenuto congruo solo sulla base di una valutazione viziata. Secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, infatti, il prezzo offerto dall’aggiudicataria non sarebbe affatto giustificabile, nemmeno con riferimento all’asserita spettanza di agevolazioni fiscali di cui la Sicurcenter si sarebbe avvalsa, così come riferito per le vie brevi dalla S.A.. L’Istituto ricorrente ha impugnato, pertanto, gli atti epigrafati deducendo il vizio dell’eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria, falsa presupposizione e travisamento dei fatti; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione del principio d’imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost..
1.2 In via gradata, ha anche impugnato, assumendo di avere interesse alla riedizione della gara, tutti gli atti della procedura, deducendo la non rimuneratività dei prezzi posti a base di gara, in quanto ritenuti al di sotto di quelli di mercato, con violazione dei minimi salariali fissati dalla vigente contrattazione collettiva.
2. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani con controricorso depositato in data 2 ottobre 2014 e la Sicurcenter s.p.a. in data 6 ottobre 2014, instando per la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
3. Nelle more, avendo acquisito la documentazione di gara dell’aggiudicataria richiesta all’esito dell’accesso agli atti consentito in data 16 settembre 2014 (ivi incluse le giustificazioni che hanno condotto al giudizio di non anomalia da parte del seggio di gara), con la memoria depositata in data 30 ottobre 2014, l’Istituto Metronotte città di Bisceglie ha rassegnato ulteriori deduzioni a sostegno dell’illegittimità del giudizio di non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria. Ha evidenziato, da un lato, che quest’ultima ha indicato un’aliquota INPS inferiore rispetto alle aliquote fissate dal medesimo Ente previdenziale e genericamente applicate a tutti gli Istituti di Vigilanza; dall’altro, che la Sicurcenter ha erroneamente indicato nella propria offerta un monte ore di malattia/infortuni inferiore rispetto a quello previsto dalla Tabella del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali denominata “Costo medio orario per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari (1° febbraio 2013 ” 31 dicembre 2015)”.
4. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2014, sia l’Azienda resistente che la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità delle nuove deduzioni formulate dalla ricorrente con la prefata memoria, asserendo che, poichè con la stessa l’Istituto Metronotte ha sostanzialmente provveduto ad integrare il ricorso introduttivo proponendo ulteriori nuovi motivi, detto Istituto avrebbe dovuto provvedere alla sua previa notifica alle controparti.
5. Con ordinanza cautelare n. 573 del 23 ottobre 2014 il Collegio, anche riservando al prosieguo una più ponderata valutazione delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti, ha ritenuto le censure formulate in ricorso non apprezzabili positivamente in relazione all’istanza cautelare, richiedendo le stesse un approfondimento nella più opportuna sede di merito, in ragione dei profili di discrezionalità tecnica coinvolti.
6. Le parti hanno svolto articolate difese in vista dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2015, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione.
DIRITTO
1. Al fine di delineare il thema decidendum su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, va preliminarmente scrutinata l’eccezione, formulata dall’A.S.L. resistente e dalla Sicurcenter s.p.a. (cfr. rispettive memorie depositate il 9 febbraio 2015), di inammissibilità del primo motivo di doglianza, per genericità , e delle ulteriori censure proposte con memoria integrativa del 20 ottobre 2014, in quanto non notificata, pur integrando dette censure motivi aggiunti al ricorso introduttivo.
1.1 Quanto al primo profilo della questione in esame, giova richiamare l’art. 40 c.p.a. che, nel precisare il contenuto del ricorso, chiarisce che esso deve comprendere, tra l’altro, l’indicazione specifica dei motivi. Secondo condivisa giurisprudenza, i motivi di ricorso, pur se non rubricati in modo puntuale nè espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3795; Cons. St., sez. VI, 09 luglio 2012, n. 4006).
Nel caso di specie, dal contenuto del ricorso introduttivo è agevole individuare quale sia la pretesa della parte ricorrente basata sulle censure di cui al primo motivo di ricorso, indicate con un grado di specificazione che il Collegio reputa sufficiente. Come già anticipato nello svolgimento in fatto, con il primo motivo d’impugnativa, è stato dedotto l’eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria, falsa presupposizione e travisamento dei fatti; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione del principio d’imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost., in ragione, in particolare, dell’erroneità della valutazione compiuta dalla S.A. di congruità dell’offerta della società aggiudicataria, nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto giustificato il ribasso offerto dalla Sicurcenter, anzichè escluderla. Si è ivi evidenziato, in particolare, la non congruità delle giustificazioni addotte, con particolare riguardo alle agevolazioni fiscali che quest’ultima avrebbe dichiarato di usufruire e che le avrebbero consentito di offrire un costo del lavoro pari a € 17,45 per ora rispetto a quello a base di gara pari a € 22, 00.
Il motivo in esame, pertanto, è ammissibile.
1.2 Passando all’eccezione di inammissibilità delle ulteriori argomentazioni spese con memoria depositata il 20 ottobre 2010, va premesso, richiamando all’uopo consolidati principi processuali, che il giudice amministrativo è vincolato ai motivi dedotti in ricorso e con gli eventuali motivi aggiunti, senza possibilità per il ricorrente di introdurre “mutatio libelli” attraverso la formulazione di censure, o richieste, nuove, contenute in successivi scritti difensivi non notificati o nel corso della discussione (vedasi T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3 agosto 2012, n. 2005; T.A.R. Campania, Salerno, sez II, 13 settembre 2011, n. 1539; Consiglio di Stato, VI sez., 18 marzo 2004, n. 1435).
1.2.1 Nell’applicare tali principi al peculiare caso in esame, occorre necessariamente precisare quale sia il contenuto della memoria depositata in vista della Camera di Consiglio del 22 ottobre 2014. Con il richiamato scritto difensivo, l’impresa ricorrente ha provveduto in primis a specificare in che termini le agevolazioni fiscali indicate dall’aggiudicataria non erano dalla stessa fruibili, e, pertanto, risultavano erroneamente indicate, così consentendole di formulare un’offerta vantaggiosa per l’Amministrazione ma non congrua. La Sicurcenter ha infatti giustificato la propria offerta asserendo di godere dei benefici di cui alla Legge 407/90 (ovvero riconosciuti in favore di imprese che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi), che le avrebbero consentito di ridurre l’aliquota I.N.P.S., fino ad una percentuale pari a 23,62, nettamente inferiore rispetto a quella fissata dal medesimo Ente previdenziale (29,88) ed applicata a tutti gli Istituti di Vigilanza.
Di dette agevolazioni, invece, l’impresa non avrebbe potuto in ogni caso fruire, essendo obbligata a riassorbire i dipendenti già impegnati nel precedente appalto, in forza della clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara (art. 7, u.p. del disciplinare di gara).
Dette censure, in quanto svolgimento di quelle indicate in ricorso, sono ammissibili. Il rilievo dell’incongruità dell’offerta, in relazione alle agevolazioni di cui alla legge 407/1990, si pone quale mera precisazione delle deduzioni prodotte con il ricorso originario, in seguito solo ulteriormente articolate, anche alla luce della perizia del consulente del lavoro depositata in atti. Va rimarcato che parte ricorrente aveva già chiaramente inteso contestare con il ricorso introduttivo la valutazione dell’amministrazione per erroneità del presupposto, con specifico riguardo alla parte in cui risultavano validate le argomentazioni addotte dall’aggiudicataria, in ordine alla possibilità di utilizzare i precisati sgravi previdenziali.
1.2.2 Quanto invece alle doglianze con cui l’Istituto ricorrente ha dedotto per la prima volta in memoria l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria per erroneità dei calcoli relativi sia al monte ore per malattia/infortuni, che ai costi del lavoro derivanti da disposizioni di legge ed ai valori relativi alla rivalutazione T.F.R. (in quanto inferiori rispetto a quelli previsti dalla Tabella del Ministero del Lavoro), le stesse vanno invece dichiarate inammissibili. Le predette censure, infatti, non risultano dedotte, neppure genericamente, nel ricorso introduttivo, sicchè introducendo un tema d’indagine nuovo, necessitavano di essere introdotte attraverso la proposizione di motivi aggiunti, con atto ritualmente notificato nei termini di legge alle controparti.
2. Va dunque esaminata la fondatezza del primo motivo di ricorso, limitatamente alle censure sopra precisate e ritenute ammissibili.
2.1 La questione centrale all’esame del Collegio attiene alla verifica della correttezza della valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, svolta dalla S.A. nella parte in cui quest’ultima ne ha riconosciuto la congruità sul presupposto che l’impresa aggiudicataria non debba necessariamente utilizzare i dipendenti precedentemente impiegati dal gestore uscente nel servizio oggetto dell’appalto. La difesa dell’Amministrazione resistente ha infatti sostenuto che ai fini del rispetto dell’art. 7 del Disciplinare di gara (che all’uopo rinvia all’art. 30 L. R. 25 febbraio 2010, n. 4), in forza del quale la Sicurcenter si è obbligata ad assumere tutto il personale addetto al servizio di vigilanza utilizzato dalla precedente società affidataria, garantendo condizioni economiche e contrattuali già in essere, è sufficiente che l’impresa aggiudicataria provveda ad assorbire nel suo organico i predetti dipendenti. Secondo tale prospettazione, infatti, non necessariamente il personale dell’impresa uscente doveva essere adibito in via continuativa allo stesso servizio oggetto dell’appalto aggiudicato, potendo l’impresa aggiudicataria anche utilizzare parte di tali lavoratori nell’ambito dello svolgimento di analogo servizio, da svolgersi in favore di altro indeterminato committente. In tal modo l’impresa subentrante avrebbe potuto adibire al servizio nuove unità di personale assunte con i benefici della L. 407/90, giustificandosi così il ribasso offerto.
2.2 Il motivo è fondato.
2.3 Va qui richiamato il disposto dell’art. 30 della L. R. Puglia n. 4 del 2010 (cui fa rinvio espresso l’art. 7 del Disciplinare di gara), intitolato “Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali”, ai commi 1 e 2, prevede che “Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonchè la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati”.
Va anche precisato, per quanto qui d’interesse, che la Corte Cost. con sentenza n. 68/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», ritenendo che”il maggior onere derivante dall’obbligo posto all’affidatario di assumere «a tempo indeterminato» il personale già utilizzato si riflette – anche nel caso di imprese o società affidatarie dell’appalto interamente private – sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla «clausola sociale», di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l’obbligo eccede i limiti temporali dell’affidamento del servizio”.
2.4 Il Collegio ritiene che la prospettazione difensiva svolta dall’amministrazione resistente ed esposta innanzi non sia condivisibile. La ratio della normativa in questione è, infatti, quella di consentire, attraverso l’inserimento di cd. clausole sociali nella lex di gara, la salvaguardia della stabilità occupazionale, a tutela degli stessi lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio oggetto di cambio di gestione, prevedendo il mero passaggio diretto della titolarità del contratto di lavoro dalla parte datoriale, onde evitare che le sorti del rapporto di lavoro siano legate alle discontinue vicissitudini afferenti alla gestione del servizio.
In tal modo viene assicurata continuità ai rapporti in essere nonostante il succedersi di diversi soggetti gestori, in relazione alle varie scadenze fissate dai relativi contratti di appalto. La previsione, all’interno della lex di gara, della clausola sociale, impone a tutte le imprese subentranti l’utilizzo dei dipendenti già impiegati dal gestore uscente, sia pure nei limiti occupazionali che l’affidamento del servizio richiede, e, comunque, limitatamente al tempo di durata dello stesso (sui limiti temporali cfr. Corte Cost. n. 68/2011), cosicchè, il lavoratore potrà fidare nel mantenimento del rapporto di lavoro, così come svolto in favore di un determinato committente (ovvero laRegione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia) tenuto a garantire, in forza del richiamato art. 30 e della disciplina contrattuale specificamente applicabile, che il susseguirsi di gestori diversi non arrechi pregiudizio ai lavoratori utilizzati nell’erogazione del servizio, cui continuano ad essere assicurate condizioni economiche e contrattuali già in essere.
E’ noto al Collegio l’orientamento giurisprudenziale richiamato dall’A.S.L., per cui “la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante” (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. anche Parere Avcp n. 44/2010, Parere Avcp AG 41/2012 e delibera Avcp n. 97/2012).
Ciò tuttavia non può consentire di dilatare oltre i confini del singolo specifico appalto le valutazioni dell’operatore economico; nè dette valutazioni possono essere strumentalmente utilizzate per autorizzare meccanismi elusivi finalizzati allo scopo precipuo di fruire di agevolazioni fiscali e contributive altrimenti non utilizzabili, così anche alterando i meccanismi concorrenziali, a favore delle imprese di maggiori dimensioni. L’obbligo dell’operatore che subentra nella gestione del servizio di utilizzare prioritariamente il personale precedentemente addetto al servizio, può subire temperamenti, ma solo in relazione alle esigenze organizzative concernenti le caratteristiche dello specifico appalto da gestire. In tal senso si è specificato che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste (ex multis, Parere AG 44/2013). Non coglie nel segno, alla luce di quanto esposto, la tesi svolta dall’Amministrazione resistente, secondo cui, come precisato innanzi, l’impresa aggiudicataria potrebbe assumere i dipendenti precedentemente addetti al servizio appaltato, adibendoli ad altro diverso servizio, in favore di altro committente. Infatti, la clausola sociale mira a consentire la continuità del rapporto lavorativo nell’ambito di uno specifico servizio, indipendentemente dai cambi di gestione che si susseguono. Una diversa interpretazione consentirebbe, al contrario, di eludere le garanzie previste a tutela dei lavoratori, non potendo l’impresa aggiudicataria assicurare che il nuovo committente del servizio, cui poi saranno adibiti i lavoratori, sia tenuto ad imporre la cd. clausola sociale a tutti i futuri gestori del servizio, che a lui si susseguiranno, oltre l’arco temporale dell’appalto in questione, creando una situazione di incertezza che la normativa regionale richiamata mira invece ad evitare.
2.5 Le considerazioni che precedono rendono palese l’erroneità del presupposto alla base della valutazione di congruità dell’offerta compiuta dall’A.S.L. resistente. E’ pacifico che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sè insindacabile in sede di legittimità , salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (giurisprudenza consolidata: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2009 n. 497 e 20 maggio 2008 n. 2348; TAR Campania Napoli, Sez. I, 3 luglio 2009 n. 3717). Orbene, calando il superiore principio al caso di specie, va evidenziato che la valutazione di anomalia dell’offerta svolta dall’A.S.L. risulta affetta da erroneità , e, quindi, risulta suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale vertendosi, nel caso di specie, nell’ambito dei limiti in cui, secondo pacifici principi giurisprudenziali, è consentito il sindacato giurisdizionale dell’attività tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Quest’ultima, infatti, è pacificamente censurabile ove, come nella specie, la scelta dell’amministrazione di ritenere l’offerta congrua sia basata su presupposti motivazionali che, ictu oculi, risultino fondatamente errati ovvero irragionevoli.
Sul punto anche l’A.V.C.P., con parere di precontenzioso n. 56/2009 si è espressa nel senso della possibilità per le imprese di giustificare un ribasso anomalo con il richiamo alle agevolazioni di cui alla L. 407/90, solo qualora non sussista l’obbligo di riassorbimento del personale precedentemente impiegato dal gestore uscente.
2.6 La perizia del consulente del lavoro e la tabella depositata il 22 ottobre 2014, depositate dalla ricorrente e rimaste incontestate, hanno dimostrato che anche solo il diverso calcolo dell’aliquota INPS, svolto in assenza degli invocati benefici previdenziali, avrebbe portato il prezzo orario offerto dall’aggiudicataria ad un importo certamente superiore a quello offerto, così palesando un’evidente incongruenza ed inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria nel suo complesso, rimasta, per le superiori considerazioni, priva di una giustificazione plausibile quanto al ribasso offerto, con conseguente erroneità del giudizio di congruità dell’offerta così come formulato dalla S.A..
3. In sintesi, il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’accoglimento del gravame, previo assorbimento di ogni altra censura, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, che, invece, andava esclusa.
4. Prima di passare all’individuazione delle conseguenze che la presente statuizione di annullamento dell’aggiudicazione comporta sulle sorti del contratto, il Collegio deve procedere alla corretta qualificazione, in base ai suoi elementi sostanziali (ex art. 32, comma 2, c.p.a.), della domanda formulata dall’Istituto ricorrente e volta a conseguire l’annullamento del contratto di appalto stipulato tra l’A.S.L. B.A.T. e Sicurcenter. Giova sotto questo profilo richiamare il principio giurisprudenziale, pacificamente applicato anche al processo amministrativo, per il quale spetta al giudice la qualificazione giuridica dell’azione proposta al suo esame, potendo egli anche attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non venga sostituita la domanda giudiziale modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 498; 24 aprile 2014, n. 2064).
4.1 Alla luce di tali premesse, la prefata domanda di annullamento del contratto di appalto, così come esplicitata in epigrafe e richiamata nelle memorie dalla difesa ricorrente, va correttamente qualificata, alla luce del suo contenuto sostanziale correlato al bene della vita anelato, come domanda volta a conseguire la declaratoria della inefficacia del contratto.
Ponendo fine alla querelle dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi sulla questione delle interferenze tra fase dell’aggiudicazione e fase negoziale, segnatamente in ordine al regime di validità ed efficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato, a fronte dell’annullamento del presupposto provvedimento di aggiudicazione, l’art. 122 cod. proc. amm. ha, infatti, chiarito che “Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.
4.2 Deve pertanto disporsi la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto, a far data dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, tenuto conto dell’effettiva possibilità per il ricorrente, in ragione della posizione rivestita in graduatoria, di conseguire l’aggiudicazione (salve le verifiche che l’Amministrazione riterrà disporre sulla sua offerta), dello stato di esecuzione del contratto di servizio, stipulato solo in data 24 novembre 2014 (con avvio del servizio entro i successivi 60 giorni) e della durata triennale dell’affidamento.
5. In ragione della peculiarità e novità della questione le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto in favore di Sicurcenter;
– dichiara l’inefficacia del contratto di appalto nelle more stipulato tra l’A.S.L. B.A.T. e Sicurcenter, a far data dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)