1. Il rilascio della Autorizzazione Unica non consiste affatto in un’attività vincolata, poichè in tale fattispecie vi sono margini di discrezionalità , connessi a complesse valutazioni di merito e di opportunità , che postulano equilibrati apprezzamenti di ordine tecnico che vanno rimessi in via esclusiva all’Amministrazione.
2. Secondo l’art. 31, comma 3, del c.p.a., il Giudice, con riguardo alla azione avverso il silenzio, può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo qualora si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione.
3. Non può configurarsi l’elusione del giudicato qualora, a seguito della pronuncia del G.A., residuino margini di discrezionalità in capo alla p.A. e la decisione successivamente assunta trovi fondamento proprio in tale ambito.
4. Non può ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego di autorizzazione unica adottato dalla Regione con riferimento ad un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora la parte interessata abbia posto in essere un’azione finalizzata a contrastare l’esame, da parte della stessa p.A., di alcune varianti apportate all’originario progetto.
N. 00624/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2014, proposto da:
O.R.P. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Emanuele Petronella e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso Domenico Emanuele Petronella, in Bari, Via Principe Amedeo, 165;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, Via Quintino Sella, 120;
Autorità di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Comando Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Bari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento di prot. n. 0000389 del 20.1.2014, a firma del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, Ufficio Energia e Reti Energetiche dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia, notificato via p.e.c. il successivo 21.1.2014, avente ad oggetto: “Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 10,00 MWe sito nel Comune di Santeramo in Colle, località “Alessandriello – Monte Fugale” (BA); di una Sotto Stazione elettrica AT 160 kV sita nel Comune di Santeramo in Colle, località “Alessandriello – Monte Fugale” (BA) collegata in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV della stazione a 380 kV di Matera (MT). Società O.R.P. s.r.l., con sede legale in Altamura (BA), Via Parma 3 – P. IVA e C.F. 05518460729. Diniego di Autorizzazione”;
– di ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo, specificatamente indicato in ricorso;
nonchè per il risarcimento,
dei danni ingiustamente e illegittimamente subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di Santeramo in Colle e dell’Autorità di Bacino per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Cristina Lenoci e Domenico Emanuele Petronella ; Tiziana Teresa Colelli; Alice Paccione, per delega dell’avv. Luigi Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22-24 marzo 2014 e pervenuto in Segreteria il successivo 5 aprile, la O.R.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, adiva questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto, nonchè, per la conseguente pronuncia risarcitoria sopra epitomata.
Esponeva l’istante, che con sentenza n. 1322/2012 questo T.A.R. dichiarava illegittimo il silenzio serbato dalla Regione Puglia a fronte della richiesta della deducente di concludere il procedimento amministrativo sotteso alla domanda di Autorizzazione Unica presentata in data 2.9.2004, ordinando a detto Ente ed al Comune di Santeramo in Colle di provvedere alla sottoscrizione della convenzione e dell’atto di impegno propedeutici al rilascio dell’autorizzazione.
Rappresentava la ricorrente che la menzionata sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dal Comune di Santeramo in Colle assumendo che l’omessa conclusione del procedimento di rilascio della richiesta Autorizzazione Unica fosse da addebitare unicamente al comportamento procedimentale della O.R.P. S.r.l..
La ricorrente precisava, altresì, di essersi costituita nel medesimo giudizio di secondo grado, con memoria valevole anche come ricorso incidentale in appello, resistendo alle contestazioni comunali e chiedendo la parziale riforma della sentenza gravata, limitatamente alla parte recante l’intimazione a concedere il titolo autorizzativo richiesto.
Nel predetto giudizio di appello si costituiva, inoltre, la Regione Puglia la quale contestava alla odierna istante di non aver rispettato le prescrizioni imposte dai vari Enti coinvolti nel procedimento per il rilascio della detta Autorizzazione Unica.
Esponeva ancora la O.R.P. S.r.l. che, con sentenza n. 5000/2013, il Consiglio di Stato accoglieva integralmente il ricorso incidentale dalla stessa proposto e solo in parte l’appello principale, dichiarando l’obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento nei termini e nei sensi di cui in motivazione.
Tuttavia, l’istante evidenziava che la Regione Puglia, lungi dall’attenersi al percorso procedimentale segnato dalla suindicata decisione, aveva tentato solamente, in tesi, di procrastinare per l’ennesima volta la conclusione del procedimento di che trattasi.
A fronte di tanto, la O.R.P. S.r.l. precisava che, introdotta una richiesta di nomina di commissario ad acta, avanzata in data 23.12.2013, essendo nelle more venuto a scadenza il termine ad ottemperare indicato dal Consiglio di Stato, la Regione, in data 8.1.2014, notificava alla odierna ricorrente il preavviso di diniego della chiesta Autorizzazione Unica.
Successivamente, la Regione Puglia inoltrava via p.e.c. alla Società istante il provvedimento di diniego della predetta autorizzazione, con nota prot. n. 389 del 20.1.2014.
Ciò premesso, la O.R.P. S.r.l. insorgeva avverso il predetto provvedimento regionale unitamente agli ulteriori atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto, deducendo censure così riassumibili:
– Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost.. Violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla violazione del principio dell’effetto conformativo delle pronunce giurisdizionali. Violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà , illogicità , perplessità , ingiustizia manifesta. Sviamento.
Con il primo motivo di ricorso, in estrema sintesi, parte ricorrente instava per la dichiarazione di nullità e/o annullamento del provvedimento gravato in quanto emesso, con plurime illegittimità , in violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5000/2013 del Consiglio di Stato.
– Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost.. Violazione del principio del giusto procedimento in relazione alla violazione e mancata e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 14 ter della L. n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà , illogicità , perplessità , ingiustizia manifesta.
Con tale ulteriore motivo, evidenziava l’istante che, a sostegno del diniego di Autorizzazione Unica, l’Ente Regionale formulava argomentazioni infondate e mai affrontate in sede di Conferenza di Servizi disattendendo, in tal modo, la ratio del modulo procedimentale di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003.
– Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost.. Violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla violazione e mancata e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n.
241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà , illogicità , perplessità , ingiustizia manifesta. Sviamento.
Inoltre, con un terzo motivo di ricorso, la O.R.P. s.r.l. lamentava la violazione dell’obbligo di cui all’art. 10 bis. L. n. 241/1990, in quanto nessuna delle argomentazioni addotte dalla Regione a conforto della reiezione della domanda di autorizzazione unica recava una effettiva risposta critico – demolitoria alle osservazioni formulate dalla Società istante.
– Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost.. Violazione del principio del giusto procedimento in relazione alla violazione e mancata e/o falsa applicazione dell’art. 14 ter della L. n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà , illogicità , perplessità , ingiustizia manifesta.
Da ultimo, la odierna ricorrente contestava il diniego opposto alla domanda di Autorizzazione Unica per essere, lo stesso – in tesi – pretestuoso, capzioso e contra ius, facendo leva su contestazioni completamente prive di fondamento giuridico.
Con controricorso depositato in Segreteria in data 2.5.2014, si costituiva in giudizio il Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco pro tempore, eccependo l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività della notifica ed instando per il rigetto dello stesso in quanto inammissibile ed infondato.
Col medesimo atto l’Ente Comunale proponeva, altresì, ricorso incidentale impugnando lo stesso provvedimento regionale già oggetto del gravame principale, limitatamente alla parte in cui tale atto ometteva di respingere la richiesta della O.R.P. S.r.l. anche per la radicale incompatibilità urbanistica del progetto edilizio di tipo industriale, dalla stessa presentato in quanto a realizzarsi in zona tipizzata come agricola “E1”, alla stessa non essendo applicabili i parametri urbanistici contemplati dal P.R.G. per le sole zone “D1”.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 10.5.2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, invocando il rigetto tanto del ricorso principale, quanto del ricorso incidentale.
All’esito della Camera di Consiglio del giorno 14 maggio 2014, la prima Sezione di questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza n. 255/2014, respingeva l’istanza cautelare.
Con ricorso numero di Registro Generale 4499 del 2014, la O.R.P. S.r.l. proponeva appello avverso la suddetta ordinanza, invocandone la riforma.
Nelle more del detto giudizio in appello, con atto depositato in data 18.6.2014 si costituiva nel presente procedimento l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda proposta con riserva di produrre ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa.
Nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014, la V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2880/14, pronunciandosi sull’impugnazione del provvedimento cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, accoglieva formalmente l’appello ai soli ed esclusivi fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado, senza sospendere l’efficacia della determinazione regionale in contestazione.
All’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene che, nel merito, il ricorso introduttivo sia infondato, potendosi conseguentemente, per ragioni di economia processuale, prescindere dalla disamina della eccezione preliminare di tardività sollevata dal Comune resistente, nonchè dalla ulteriore specifica doglianza formulata, come sopra evidenziato, con il menzionato ricorso incidentale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Invero, parte ricorrente con la prima censura ritiene che il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Unica sia stato adottato in palese violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5000/2013 del Consiglio di Stato, con la quale è stato intimato alla Regione Puglia di concludere il procedimento per cui è causa seguendo un iter procedimentale ben preciso.
Per converso, ad avviso della O.R.P. S.r.l., l’Ente Regionale avrebbe effettuato tutt’altro tipo di attività di indagine e di controlli, sollevando questioni non prese in considerazione dal Giudice di secondo grado.
La censura non merita accoglimento.
Giova precisare che, con la pronuncia menzionata, il Consiglio di Stato ha sottolineato, innanzi tutto, che “secondo l’art. 31, comma 3, del c.p.a., il Giudice, con riguardo alla azione avverso il silenzio, può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione”.
Ma altresì, nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, “il rilascio della Autorizzazione Unica di cui trattasi non consiste affatto in un’attività vincolata e non risulta che fossero stati puntualmente posti in essere tutti i previsti adempimenti istruttori, residuando margini di esercizio della discrezionalità , connessa a complesse valutazioni di merito e di opportunità , che postulano equilibrati apprezzamenti di ordine tecnico che vanno rimessi in via esclusiva all’Amministrazione”.
Ad avviso del Consiglio di Stato, dunque, erroneamente il T.A.R., aveva ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti “(attività vincolata o assenza di ulteriori margini di esercizio della discrezionalità , senza necessità di adempimenti istruttori da parte della amministrazione) per ritenere accertata la fondatezza della pretesa (risultando dalla documentazione prodotta in giudizio che il procedimento, in esito all’esito favorevole della conferenza dei servizi, era concluso, non essendovi altre ragioni ostative e considerato che l’intervenuta approvazione di tutti gli atti propedeutici unitamente alla non contestazione del possesso della disponibilità dei terreni da parte della ricorrente, con consumazione da parte della Regione dei suoi poteri discrezionali)”, ordinando “alle Amministrazioni convenute di provvedere alla sottoscrizione della convenzione e dell’atto di impegno”.
Per tali ragioni, il Giudice di secondo grado annullava l’impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale Amministrativo Regionale aveva ordinato alla Regione Puglia e al Comune appellante “di provvedere entro trenta giorni alla sottoscrizione con la O.R.P. s.r.l. della convenzione e dell’atto di impegno, nonchè al rilascio della richiesta autorizzazione unica”; ed accoglieva, inoltre, l’appello incidentale, proposto in subordine dalla O.R.P. S.r.l., riformando “la prima decisione nel senso che andava riconosciuta la illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla istanza di autorizzazione unica presentata dalla O.R.P. S.r.l., essendo decorsi i termini per la conclusione del procedimento”, dovendo, pertanto, essere “dichiarato l’obbligo della Regione stessa di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore e di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente società , concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto”.
In sostanza, il Consiglio di Stato non disponeva di provvedere al rilascio della discussa Autorizzazione Unica, bensì ordinava all’Amministrazione regionale di esprimersi sulla richiesta della ricorrente nei termini e nei sensi di cui in motivazione, escludendo che, malgrado il positivo esito della conferenza di servizi, potesse accertarsi giudiziariamente la fondatezza della pretesa sottesa all’istanza autorizzatoria in questione.
Conseguentemente, l’Ente Regionale provvedeva al completamento dell’istruttoria ed a pronunciarsi, con l’impugnato diniego, sull’istanza di rilascio della discussa Autorizzazione.
D’altronde, il Consiglio di Stato, già con sentenza n. 1857/2014, pronunciandosi sull’istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a. sollevata dalla O.R.P. S.r.l. aveva ritenuto – il diniego definitivo – non essere stato adottato in violazione o elusione del giudicato, in quanto aveva espressamente negato che “la verifica della conformità del progetto definitivo alle prescrizioni formulate in tale sede procedimentale e l’effettiva disponibilità da parte della società istante dei terreni per la realizzazione dell’impianto costituisse attività vincolata”.
Pertanto, questo Collegio non ravvisa, nel caso di specie, i presupposti della violazione o elusione del giudicato così come ipotizzati da parte ricorrente, in quanto essi materialmente non sussistono, tenendo conto del tenore testuale delle pronunce del Consiglio di Stato per come sopra riportate, ad una lettura terza ed imparziale delle stesse.
La censura in esame non è, quindi, suscettibile di accoglimento.
Parimenti infondata è la censura secondo la quale la Regione Puglia avrebbe violato il modulo procedimentale di cui all’art. 12 D. Lgs. 387/2003, formulando, a sostegno del diniego dell’autorizzazione, questioni mai affrontate in sede di conferenza di servizi ed acquisendo, al di fuori di detta sede procedimentale, i pareri dell’Autorità di Bacino e dell’A.R.P.A. su cui è stato articolato l’impugnato diniego.
Approfondendo l’analisi del caso di specie in relazione al suo concreto svolgersi procedimentale, occorre osservare che la Regione Puglia, a seguito della sentenza n. 5000/2013 del Consiglio di Stato, si è attivata per provvedere alla conclusione del procedimento in questione, convocando, con nota AOO_159/2013, una nuova conferenza di servizi per il giorno 19.12.2013 al fine di esaminare il progetto di realizzazione dell’impianto a fronte delle sopravvenute novità progettuali depositate dalla O.R.P. S.r.l. (e, si badi, qualificate in termini di “novità progettuali” in base ad una valutazione tecnico discrezionale che di per sè esula dall’ambito della cognizione del G.A.).
Peraltro, con la detta nota l’Ente Regionale ha invitato la società ricorrente ad aggiornare tutta la documentazione progettuale alla luce delle integrazioni richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo.
Tuttavia, la O.R.P. S.r.l. con istanza ex. art. 117, comma 4, c.p.a. ha richiesto la immediata sospensione della riconvocazione della conferenza di servizi e la V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4833/2013 ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli atti impugnati.
Conseguentemente, la Regione Puglia in esecuzione della pronuncia cautelare, con nota prot. n. 9852/2013, ha provveduto ad annullare in autotutela la riconvocazione della predetta conferenza di servizi.
In sostanza, con l’azione giudiziaria promossa la società istante ha bloccato l’espletamento del modulo procedimentale previsto dall’art. 12 D. Lgs. 387/2003 impedendo, in tal modo, all’Ente Regionale di valutare ed, eventualmente, superare le difformità e criticità rilevate.
In effetti, nel provvedimento gravato, testualmente, si legge, “è evidente che la situazione avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio e che lo stesso sarebbe dovuto inderogabilmente passare per lo strumento della conferenza di servizi, vista la necessita di esaminare la nuova configurazione progettuale e di sciogliere le riserve da parte, per lo meno, dell’Autorità di Bacino, dei Vigili del Fuoco e del Comune di Santeramo oltre che di Arpa Puglia”.
Appare, pertanto, intimamente contraddittorio lamentare, con il secondo motivo di ricorso, la mancata espressione dei pareri dell’Autorità di Bacino e di A.R.P.A. Puglia al di fuori della conferenza di servizi originaria del 16.6.2009, quando, a fronte delle novità progettuali presentate, un supplemento istruttorio appariva quanto meno opportuno, non potendosi ritenere cristallizzata per sempre la valutazione amministrativa sul piano istruttorio dell’intervento in esame, a fronte del mutare intrinseco della sua configurazione in fatto.
Pertanto, in assenza dello svolgimento della detta conferenza di servizi, le criticità amministrative rimaste insolute hanno ben potuto essere poste a legittima base del diniego di Autorizzazione Unica impugnato, anche prescindendo dal merito dei pareri espressi dall’Autorità di Bacino e da A.R.P.A. Puglia.
In altri termini, avendo lasciato irrisolte dette criticità amministrative, non si è potuto valutare che in senso negativo il risultato dell’attività istruttoria legittimamente acquisito agli atti.
Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso.
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso – i quali possono essere congiuntamente trattati afferendo entrambi a profili relativi a ritenute carenze del provvedimento impugnato sul fronte motivazionale – la società istante lamenta, da un lato, la specifica violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 per non esservi stata congruenza fra i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza esplicitati dall’Ente Regionale, con nota n. 64 in data 8.1.2014, ed i motivi di diniego di cui al provvedimento impugnato, peraltro non avendo fornito, la Regione Puglia, alcuna appropriata e convincente risposta critico – demolitoria alle osservazioni formulate sul punto dalla odierna ricorrente; dall’altro lato, la O.R.P. s.r.l. contesta, sempre sul piano motivazionale, il diniego opposto alla domanda di Autorizzazione Unica, in quanto, in tesi, affetto da macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ed illogicità .
Anche questa censura, unitariamente considerata, va disattesa.
In merito alle osservazioni formulate dalla O.R.P. S.r.l., questo Collegio osserva come nel provvedimento gravato sia puntualizzato che le stesse “non superano l’evidenza di elementi significativi di novità rilevati dal Comune di Santeramo nel progetto depositato presso la Regione ed il Comune (Tav. 5 bis) con nota del 29.04.2013 acquisita al prot. n. 3613, rispetto a quello esaminato in Conferenza di Servizi” e che “trattasi di elementi di novità che non si possono ricondurre ad un semplice adeguamento alle prescrizioni di Enti partecipanti alla Conferenza ma che derivano dall’esigenza che ha avuto la società di intervenire in più punti nel layout di diverse componenti dell’opificio (…)”.
In effetti, già nel preavviso di diniego dell’Autorizzazione Unica è sottolineato che il Comune di Santeramo, con nota del 23.12.2013, in riscontro alla nota di annullamento della riunione della conferenza di servizi, osservava al punto 9.c) che “il progetto presentato da O.R.P. s.r.l. in data 29.04.2013 è in tutto e per tutto un nuovo progetto rispetto a quello esaminato nella Conferenza di
Servizi del 16.06.2009”.
Pertanto, sulla scorta di tali incongruenze e criticità , frutto – lo si ribadisce – di una valutazione tecnico discrezionale insindacabile nella presente sede, la Regione Puglia è stata legittimamente indotta a disattendere le osservazioni presentate dalla Società istante, non risultando idonee, queste ultime, a consentire una rivalutazione dell’esito del procedimento nel senso positivo auspicato da parte ricorrente.
Nel provvedimento impugnato, a parere del Collegio, si dà specificamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuto di non poter concludere positivamente il procedimento amministrativo in oggetto e, ad una considerazione sintetica globale, emerge come l’Amministrazione abbia vagliato in maniera completa, esaustiva ed analitica le criticità sottese al diniego, prendendo le mosse dai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, a partire dagli stessi, esplicitandone sul piano motivazionale le relative conseguenze.
Giova evidenziare che il Consiglio di Stato, con la più volte citata pronuncia n. 1857/2014, a tal riguardo, precisa che, “il diniego al rilascio dell’autorizzazione opposto dalla Regione contiene una diffusa ed analitica motivazione, segnatamente, sui profili relativi alla conformità del progetto definitivo alle prescrizioni formulate in tale sede procedimentale dal Comune di Santeramo in
Colle e della prova dell’effettiva disponibilità del terreno su cui l’autorizzando impianto deve essere realizzato”.
In altri termini, il compiuto svolgimento delle valutazioni discrezionali spettanti alle Amministrazioni intervenute nel procedimento in questione ha condotto alla constatazione della sussistenza di violazioni e difformità di carattere urbanistico nel progetto elaborato dalla O.R.P. S.r.l., di per sè autonomamente giustificanti il diniego.
Per le ragioni innanzi esposte, pertanto, il provvedimento di diniego al rilascio dell’Autorizzazione Unica non risulta censurabile dal punto di vista dei rilievi mossi da parte ricorrente.
Da quanto sin qui evidenziato consegue che, non sussistendo il presupposto della ritenuta illegittimità del provvedimento gravato, non vi potrà essere alcuna consequenziale pronuncia risarcitoria.
In considerazione della parziale novità , della peculiarità e della complessità processuale e sostanziale della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)