1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Interpretazione – Principio del favor partecipationis  
2. Contratti pubblici – Gara – Requisiti generali di ammissione – Obbligo di dichiarazione – Incompletezza – Soccorso istruttorio – Legittimità 

1. Laddove la lex specialis  preveda che le società  partecipanti alla gara debbano avere “al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti”, avendo tale clausola carattere generico, non può che interpretarsi nel senso della massima partecipazione alla selezione e, quindi, in modo tale da ricomprendere anche rapporti instaurati con contratto d’opera intellettuale.
2. Appare infondata, pur a un sommario esame proprio della fase cautelare, la censura relativa alla dedotta inammissibilità  della richiesta dell’Amministrazione di specificare il tipo di rapporto che legava la società  partecipante al tecnico indicato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non trattandosi di sanatoria di un’omissione, ma di mera richiesta di integrazione, quale esplicazione del dovere di soccorso istruttorio.

N. 00228/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00390/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2015, proposto da:

Gianluca Giagni, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini, n. 134/B;

contro
Stp Bari S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore; 
nei confronti di
S.O.A.R.A. Consulting S.r.l., Nicola Elia in persona del legale rappresentante pro tempore; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Delibera del Consiglio di Amministrazione della S.T.P. s.p.a. e/o comunque di tutti gli atti di estremi non conosciuti con la quale sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per “l’Avviso di ricerca del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, ai sensi D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 di cui all’avviso del dì 23.12.2014 della S.T.P. s.p.a., della graduatoria finale, dei verbali 1 del 16.01.2015 e 2 del 19.01.2015 e comunque dei verbali tutti della Commissione giudicatrice, dell’atto di affidamento dell’incarico al sig. Nicola Elia per conto della SOARA CONSULTING, del relativo contratto di incarico, ove nelle more sottoscritto, ove occorra ed in parte qua, dell’avviso pubblico di selezione e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento del danno ivi compreso quello c.d. da chance;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso;
 

Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non pare sussistere il fumus boni iuris atteso che l’espressione utilizzata nel bando e cioè che le società  partecipanti dovessero avere “al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti”, avendo carattere generico, non può che interpretarsi nel senso della massima partecipazione alla selezione e, quindi, in modo tale da ricomprendere anche rapporti istaurati con contratto d’opera intellettuale;
Tenuto conto che anche gli altri profili di illegittimità  sollevati in relazione alle modalità  di valutazione dell’ esperienza non paiono supportati da valide argomentazioni, così come destituita di fondamento appare la censura relativa all’inammissibilità  della richiesta di specificare il tipo di rapporto che legava la società  partecipante al tecnico indicato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non trattandosi di sanatoria di un’ omissione, ma di mera richiesta di integrazione, quale esplicazione del dovere di soccorso istruttorio;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)