Giurisdizione – Pubblico impiego – Controversie relative all’inquadramento del pubblico dipendente –  G.O. – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 63, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste una cognizione generale del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro nelle controversie di pubblico impiego, restando circoscritto l’ambito di giurisdizione del Giudice amministrativo, oltre che a specifiche categorie di dipendenti, in via esclusiva ai procedimenti disciplinari e alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica Amministrazione, fino all’approvazione delle graduatorie (fattispecie relativa all’inquadramento – attribuzione di un grado di carriera –  del pubblico dipendente in cui non veniva espletata alcuna procedura concorsuale, restando inapplicabile la riserva di giurisdizione disposta dalla normativa citata in favore del G.A.).

N. 00597/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2013, proposto da: 
Paolo Sinigagliese, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Casalini e Rosa Felicini, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Andrea da Bari, n. 38; 

contro
Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sansonetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Principe Amedeo n.164; 

nei confronti di
Anna Del Moro; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 1755 del 6.3.2013 prot. n. 44382/2013 adottata dalla Provincia di Bari, servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente, nella persona del suo Dirigente Col. Dott. Ing. Francesco Luisi, pubblicata nell’albo online della Provincia di Bari in data 6.3.2013, avente ad oggetto l’attribuzione del grado di Agente scelto agli Agenti del corpo di Polizia Provinciale;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Carmine E. Potuto, su delega dell’avv. Rosa Felicini e avv. Giuseppe Sansonetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Paolo Sinigagliese, dipendente della Provincia di Foggia con funzioni di istruttore agente di Polizia provinciale – categoria C, impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione provinciale ha attribuito il grado di “agente scelto” alla quasi totalità  degli agenti in servizio, con l’esclusione del ricorrente.
Lo stesso ricorrente precisa che siffatta determinazione è stata adottata “senza alcuna procedura selettiva e valutativa dell’anzianità  di servizio, dei titoli culturali e professionali, della valutazione annuale media conseguita nell’ultimo triennio¦e di un esame..così come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 235 del 6.7.2005” (cfr. ricorso pag. 8, ult. cpv.).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale con controricorso prodotto in data 10 giugno 2013, eccependo preliminarmente sia il difetto di giurisdizione del giudice adito che l’inammissibilità  per difetto di interesse; in ogni caso l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 5 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
La questione proposta, concernendo la materia dell’inquadramento del pubblico dipendente, rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/01 che, come noto, è norma regolatrice del riparto di giurisdizione.
La normativa citata delinea una cognizione generale del Giudice ordinario nelle controversie di pubblico impiego, restando circoscritto l’ambito di giurisdizione del Giudice amministrativo, oltre che a specifiche categorie di dipendenti (tra le quali non rientra quella che viene qui in considerazione), in via esclusiva ai procedimenti disciplinari e alle procedure concorsualistrumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, fino all’approvazione delle graduatorie (cfr. riserva disciplinata al comma 4).
Senonchè, nella fattispecie in esame, non è stata espletata alcuna procedura concorsuale, come il ricorrente stesso ben chiarisce in ricorso.
Del tutto inapplicabile, pertanto, la riserva di giurisdizione disposta dalla normativa citata in favore di questo giudice(cfr. in termini la precedente sentenza di questa Sezione n. 1840/2012 che ha deciso una fattispecie sovrapponibile).
Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. adito, ai sensi dell’art.11 c.p.a., ricorrendo la giurisdizione del giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge, con conservazione degli effetti dell’originario ricorso.
Attesa la peculiarità  della vicenda, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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