1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Ministero delle politiche agricole e forestali – Potere di controllo sugli atti dell’EIPLI – Irrilevanza 
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Criteri di valutazione – Punteggio numerico – Iter logico-giuridico 
3. Contratti pubblici – Aggiudicazione – Criteri di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Punteggio numerico – Discrezionalità  – Macroscopiche illegittimità  

1. Il Ministero delle Politiche agricole e forestali sebbene titolare di un generale potere di controllo sull’EIPLI, non ha facoltà  di intervento sui singoli provvedimenti, dunque risulta estraneo al procedimento per l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria di un servizio afferente all’EPLI. L’unico legittimato passivo è l’Ente stesso, che ha bandito ed aggiudicato la gara per cui è causa.
2. La puntuale predeterminazione da parte della commissione valutatrice nominata per la gara dei dei criteri di valutazione dell’offerta consente in linea di principio la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito per l’assegnazione dei punteggi numerici in cui le valutazioni si sono sostanziate.
3. E’ inammissibile il ricorso teso a spingere il sindacato del giudice amministrativo nelle valutazioni dell’offerta operate dalla commissione di gara,  non essendo consentito il sindacato giurisdizionale sul punteggio attribuito -risultato di un’operazione connotata da ampi margini di discrezionalità – se non nei limiti delle macroscopiche illegittimità , assenti nella specie.

N. 00595/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2013, proposto da: 
Cerpes s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Morelli, con domicilio eletto presso Antonella Pezzuto in Bari, Via Bavaro, 38; 

contro
Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Consultec s.r.l.; 

per l’annullamento
– del decreto commissariale n. 2075 del 24.7.13, reso noto all’odierna istante a mezzo missiva prot. n. 2602/7 del 2.8.13, a firma del Commissario Ing. Saverio Riccardi, inviata via fax in data 2.8.13 dal n. 080/5413246 al n. 0835/264199, con cui l’Ente resistente comunicava di aver aggiudicato in via provvisoria alla soc. Consultec srl l’affidamento del Servizio di affiancamento tecnico organizzativo nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
– di tutti gli atti relativi all’istruttoria o comunque al procedimento che ha condotto all’adozione del citato provvedimento commissariale, ivi compreso il Disciplinare di Gara per la sua assoluta genericità  in punto di individuazione dei criteri di assegnazione del punteggio, in quanto propedeutici al medesimo, nonchè, eventualmente, tutti quelli successivi attraverso cui la decisione de qua ha trovato esecuzione o più in generale sostanziale conferma e ratifica;
– degli allegati, delle relazioni e degli elaborati tecnici connessi in qualche modo con l’adozione del provvedimento finale impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Luisa Vitulli, su delega dell’avv. Domenico Morelli e avv. dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la società  ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria del servizio di affiancamento tecnico organizzativo nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del dl.gs. n. 81/2008, disposta dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (d’ora in poi EIPLI) in favore della società  Consultec s.r.l., per la durata di un anno e per un importo pari a € 148.715,36.
Si sono costituiti in giudizio l’EIPLI e il Ministero delle politiche agricole e forestali intimato; quest’ultimo chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza di questa Sezione n. 676/2013 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare sul presupposto che il gravame non sia assistito dal necessario fumus, risultando incentrato sulla contestazione del punteggio di valutazione dell’offerta della società  ricorrente, sotto il profilo del soddisfacimento dell’onere motivazionale e, in ogni caso, della relativa congruità .
All’udienza dell’8 gennaio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare va esaminata la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal Ministero intimato.
La richiesta va accolta. Il Ministero in questione è rimasto completamente estraneo al procedimento di cui si tratta e, sebbene titolare di un generale potere di controllo sull’EIPLI, non ha facoltà  di intervento sui singoli provvedimenti.
L’unico legittimato passivo è l’Ente stesso, che ha bandito ed aggiudicato la gara per cui è causa.
3.- Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo, parte ricorrente sostiene che l’attribuzione del punteggio numerico non sarebbe stata supportata da adeguata motivazione e che, nel disciplinare di gara, i criteri di attribuzione dei punteggi stessi non avrebbero trovato adeguata specificazione.
Ha poi censurato nel merito le valutazioni operate dalla Commissione, affrontando i profili di criticità  della sua offerta come evidenziati dalla Commissione stessa e procedendo ad una nuova comparazione con quella presentata dalla società  aggiudicataria.
Orbene, deve innanzitutto osservarsi che -contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente- dalla semplice lettura della lex specialis di gara emerge l’elevato grado di dettaglio con cui sono stati articolati i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella fattispecie che ci occupa; nè può dubitarsi che ad una mera lettura dei verbali di gara -riportati nel corpo dello stesso ricorso- si colgano agevolmente le ragioni che hanno determinato l’attribuzione di un minor punteggio alla ricorrente stessa. Ne sia riprova che l’interessata ha potuto riesaminare -in ricorso- i profili di criticità  evidenziati in sede di gara.
La puntuale predeterminazione dei criteri consente in linea di principio -e lo ha consentito in concreto- la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito per l’assegnazione dei punteggi numerici in cui le valutazioni si sono sostanziate; sicchè non appaiono condivisibili le contestazioni di difetto di motivazione sollevate dalla società  ricorrente.
Peraltro, deve ritenersi inammissibile l’operazione tesa a sostituire in giudizio le valutazioni operate dalla Commissione, non essendo consentito il sindacato giurisdizionale sul punteggio attribuito -risultato di un’operazione connotata da ampi margini di discrezionalità – se non nei limiti delle macroscopiche illegittimità . Nella fattispecie, le motivazioni sulle quali si fondano le valutazioni delle offerte appaiono nel complesso coerenti e ragionevoli.
In tal senso si è espresso da ultimo il Consiglio di Stato, fissando principi di valenza generale in materia di sindacato giurisdizionale sulle scelte valutative. Ha, in particolare, ribadito che “soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità  può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione” (cfr. C.d.S., Sez. III, 21.10.2014, n. 5196; in termini, Sez. IV, 20.1.2015, n. 147).
Nel caso di specie, le censure formulate in relazione ai giudizi valutativi non appaiono contenute nei limiti indicati ma, al contrario, preordinate a tradursi in un’inammissibile ripetizione in giudizio delle operazioni di gara.
3.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società  ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle due Amministrazioni costituite, liquindandole in € 1000,00 (mille/00) per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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