1. Giurisdizione – Conferimento incarichi dirigenziali – Selezione comparativa – Procedura ad evidenza pubblica – G.A.
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Selezione comparativa – Mancata conclusione – Inattività dell’interessato – Indizione nuova selezione – Impugnazione – Inammissibilità per carenza di interesse
3. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Conferimento incarichi dirigenziali – Contratto a tempo determinato -Selezione pubblica – Necessità – Durata del contratto – Mandato del Sindaco
1. Il principio generale secondo cui il provvedimento di conferimento e revoca di incarico dirigenziale, configurandosi quale atto di gestione del rapporto di servizio in materia di pubblico impiego e deferito alla giurisdizione del giudice del lavoro deve essere scrutinato sempre in relazione al singolo caso concreto per concludere che resta in capo alla giurisdizione del giudice amministrativo il conferimento di incarico che sia affidato all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, nella quale, pur non potendosi individuare un vero e proprio concorso pubblico, l’amministrazione opera nelle vesti di autorità , secondo degli indici sintomatici dell’esercizio di tale potere rintracciabili: nel giudizio comparativo, nell’avviso di selezione contenente determinati requisiti di partecipazione, nella definizione delle modalità di compilazione della domanda di partecipazione, nonchè nella definizione dei criteri di selezione.
2. Non vi è interesse all’impugnazione di un avviso di selezione per il conferimento di incarico dirigenziale da parte del ricorrente che asserisce di aver partecipato ad una precedente procedura di identico oggetto, tuttavia non conclusasi, senza che egli si sia attivato con il procedimento ex silentio per ottenere un provvedimento espresso di conclusione della prima selezione (nella specie, peraltro, per il ricorrente, la selezione a detta prima selezione era risultata priva di riscontro positivo).
3. A seguito della riforma dell’art. 110 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ad opera del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, il conferimento di incarichi dirigenziali può essere definito con la pianta organica dell’ente, entro il limite del 30% del fabbisogno assunzionale, può essere attuato con contratto a tempo determinato da sottoscrivere a seguito di selezione pubblica e, secondo la corretta interpretazione restrittiva della norma richiamata, durare per tutto il mandato del Sindaco, intendendosi come termine ultimo, non quello della scadenza naturale, bensì quello della scadenza concreta e sostanziale del mandato stesso.
N. 00583/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2015, proposto da:
Gaetano Domenico Pierro, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, Via Tommaso Fiore, n. 62;
contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Alloggio, con domicilio eletto presso Michele Alloggio in Bari, Via Giovene, n. 60;
per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 21 novembre 2014 con cui l’ente locale ha deliberato di procedere alla copertura del posto vacante di organico di Dirigente del 7° Settore Ecologia, Ambiente Sviluppo Economico, mediante ricorso alla procedura prevista dall’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 19 del D Lgs. 165/2001 e s.m.i. secondo le modalità previste dall’art. 69 del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi nonchè dell’allegato schema di avviso pubblico;
– della nota dell’11.12.2014 prot. 43619 con cui l’amministrazione comunale ha comunicato che la procedura selettiva indetta con deliberazione di G.C. n.117/2012 “si è estinta automaticamente a seguito della scadenza anticipata del mandato del Sindaco”;
– nonchè di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorchè non conosciuto;
Con separata istanza per l’adozione di misure cautelari ex art. 55 cpa depositata in data 26 febbraio 2015:
per l’annullamento della delibera di G.M. n. 17 del 9.2.2015 con la quale è stato dato seguito alla procedura concorsuale già attivata con i provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Vito Petrarota e Michele Rinella;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il sig. Gaetano Domenico Pierro espone di essere funzionario tecnico a tempo indeterminato presso il Comune di Corato, in provincia di Bari, in servizio dal 07.01.1991.
Con ricorso, notificato il 19 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, impugna la delibera di G.M. n. 73 del 02.11.2014, con cui è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente del Settore Ecologia Ambiente e Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 19 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Costituiscono motivi di ricorso:
1. Violazione del divieto di aggravio del procedimento amministrativo, del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 L. 241/1990, oltre alla violazione dell’art. 97 Cost. e all’eccesso di potere per contraddittorietà con atti precedenti, perplessità manifesta, inversione procedimentale.
Riferisce il ricorrente di aver partecipato ad una selezione per la copertura del medesimo incarico dirigenziale a tempo determinato, indetto dal Comune di Corato con delibera di G.M. n. 117 del 31.10.2012, divenuta esecutiva in data 5.11.2012.
Tale procedura non è stata conclusa dall’amministrazione, che non avrebbe adottato alcun atto esplicito volto a definire il relativo procedimento.
Egli sostiene di aver appreso dal Comune con nota del 11.12.2014, solo dopo espressa richiesta di aggiornamenti circa le sorti della prima selezione pubblica e solo successivamente alla pubblicazione del nuovo avviso di selezione pubblica per il conferimento del medesimo incarico dirigenziale, che la prima selezione di cui alla delibera G.M. 117/2012 si sarebbe estinta automaticamente per scadenza anticipata del mandato del sindaco.
Lamenta, in particolare, la mancata adozione di un provvedimento espresso volto a concludere la precedenza selezione, di cui erano state esperite anche le prove previste nel bando.
Contesta, inoltre, la motivazione addotta dall’amministrazione a fondamento dell’estinzione automatica, ritenendo al più rilevante la conclusione del mandato elettivo del sindaco e non le anticipate dimissioni.
2. Violazione del D. Lgs. 150/2009 e dell’art. 19 comma 6 a rt. 35 comma 3 lett. e) e comma 7 del D. Lgs. 165/2001, oltre all’eccesso di potere difetto di istruttoria e motivazione, erroneità manifesta, travisamento e presupposto falso e travisante.
Il ricorrente contesta il mancato previo esperimento di una procedura selettiva interna all’amministrazione, come prescritto dall’art. 19 comma 6 D. Lgs 165/2001.
Lamenta, altresì, la violazione dell’avviso pubblico allegato alla delibera G.M. 73/2014 dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che “all’attività di accertamento e/o valutativa ¦provvede il sindaco¦..con il supporto tecnico di apposito nucleo di valutazione”.
Con separata istanza per l’adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. depositata in data 26 febbraio 2015, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, anche della delibera di G.M. n. 17 del 9.2.2015 con la quale è stato dato seguito alla procedura concorsuale già attivata con i provvedimenti impugnati.
II. Si è costituito in giudizio il Comune di Corato per resistere al ricorso, evidenziando come lo stesso ricorrente fosse consapevole del fatto che con le dimissioni del Sindaco avvenute in data 29.12.2012, il prosieguo della selezione era divenuto inutile.
Aggiunge che con deliberazione del Commissario straordinario n. 49/G del 29.04.2014 è stata rideterminata la pianta organica del Comune di Corato e che la Delibera di G.M. 73/2014 è stata adottata tenendo conto della novella, apportata dal D. L. 90/2014, all’art. 110 D. L.gs. 267/2000. Contesta la mancata impugnazione della Delibera n. 17/2015, da cui conseguirebbe l’improcedibilità della separata istanza cautelare.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione a supporto degli scritti difensivi.
III. Alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2015, il Collegio, sentite le parti alle quali è stata indicata la questione, rilevata d’ufficio, sulla giurisdizione, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
IV. Preliminarmente deve essere affrontata la questione della giurisdizione.
La controversia ha oggetto, infatti, una serie di atti relativi all’indizione di una selezione pubblica, ai sensi del novellato art. 110 D. Lgs 267/2000, per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato.
Il Collegio non ignora in proposito il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il conferimento o la revoca degli incarichi dirigenziali è materia che, anche a seguito della L. n. 145 del 2002, resta affidata al giudice del lavoro, non rappresentando, sotto un primo profilo, una scelta macro-organizzativa per il che residuerebbe la giurisdizione del G.A. (Cfr. SS.UU n. 26799 del 2008).
Anche il Consiglio di Stato non ha mai dubitato che, ai sensi dell’art. 63, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di conferimento o revoca di un incarico dirigenziale si configura come atto di gestione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr: C.d.S., V, 29 aprile 2009, n. 2713; C.d.S., Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 266 e C.d.S., Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4568).
La medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, però, individuato una sfera di giurisdizione riservata al giudice amministrativo anche in caso di conferimento (e revoca) di incarichi dirigenziali.
Ha affermato in sede regolatrice (SS.UU. n. 22733 del 3.11.2011) che “in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi”.
Ancor più specificamente, per quel che rileva nel caso in esame, quando la contestazione sub judice investe “direttamente un atto precedente il conferimento dell’incarico e la stipulazione del contratto, (¦) ascrivibile alla categoria degli atti organizzativi, mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, (¦) i modi di conferimento della titolarità dei medesimi (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1)” è evidente, ciò che rileva è esclusivamente “l’illegittimità della Delibera di Giunta, cioè la contestazione del corretto esercizio del potere amministrativo”. Da ciò la conclusione della Suprema Corte che “la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, in quanto correlata esclusivamente e direttamente all’esercizio del potere organizzativo dell’amministrazione, trova tutela in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità ” (SS.UU., 9 febbraio 2009, n. 3052; ma v. prima già la pronuncia 6 novembre 2006, n. 23605, delle stesse SS.UU.).
Tale impostazione è stata condivisa e richiamata anche dal Consiglio di Stato che ha stabilito che “rientrerebbero nell’area della giurisdizione amministrativa, conformemente ai principi generali, accanto alle consuete controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni cui ha riguardo il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, tutte quelle con cui sia sollecitato un sindacato sulla legittimità delle scelte organizzative della P.A. che stanno a monte dell’instaurazione di singoli rapporti di impiego, e riguardano le modalità da seguire per la copertura dei relativi posti” . (Cons. Stato, sez V, n. 138 del 16.11.2012).
Giova rilevare, sulla base di quanto esposto, che i provvedimenti impugnati dal ricorrente non conferiscono un incarico dirigenziale, circostanza che – ove verificatasi – avrebbe comportato analoga declinatoria di giurisdizione sulla scorta delle pronunce citate dalla difesa del Comune, ma afferiscono, a ben osservare, al reclutamento di personale dirigenziale a tempo determinato, rispetto al quale non v’è motivo di dubitare che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.
La controversia in esame, in definitiva, non attiene al conferimento dell’incarico dirigenziale in capo a chi ha già un rapporto di pubblico impiego, ma l’assunzione con contratto a tempo determinato nella qualifica e funzioni dirigenziali. Si tratta di una procedura di evidenza pubblica che, pur estranea alla materia dei concorsi nel pubblico impiego, ricade nella giurisdizione amministrativa di legittimità , poichè l’Amministrazione opera nelle vesti di autorità pubblica.
Oggetto della Deliberazione di G.M. n. 73/2014 è, infatti, una ben delineata fattispecie procedimentale di evidenza pubblica con apposito processo comparativo, “nell’ambito della quale le posizioni coinvolte sono da qualificarsi in termini di interesse legittimo, in quanto vanno tutelati i principi di legalità , imparzialità e buon andamento” (Cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, sent. n. 611 del 06.02.2015).
Nè rileva l’assenza di formazione di una graduatoria, in quanto come esplicitato nell’avviso di selezione pubblica sono dettati specifici requisiti di partecipazione, le modalità di compilazione della domanda di partecipazione e i criteri di selezione.
La successiva Delibera di G.M. 09.02.2015, con cui è stata nominata la commissione per la selezione pubblica, non fa altro che confermare quanto già evidenziato, stabilendo che essa sia formata oltre al Segretario Generale solo da membri di comprovata esperienza. Tali atti sono relative alle modalità di conferimento e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, diversamente dal conclusivo atto con cui l’incarico viene conferito.
Nessun dubbio residua, dunque, circa la giurisdizione del giudice amministrativo, dopo aver opportunamente operato le dovute precisazioni e richiamata l’evoluzione giurisprudenziale sul punto.
V. Passando all’esame del ricorso, il Collegio rileva come esso sia inammissibile per difetto di interesse, non essendo, pertanto, necessario soffermarsi sulle varie eccezioni, comprese quelle di rito sollevate dal Comune resistente.
Il sig. Pierro, infatti, lamenta la mancata conclusione espressa della precedente selezione pubblica del 2012, ma come confermato in udienza, non ha mai presentato ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, nè, del resto, ha ottenuto dalla partecipazione alla prima procedura alcuna posizione meritevole di tutela.
La nozione di interesse al ricorso è da intendersi come connesso all’utilità concreta che la sentenza favorevole può recare alla posizione giuridica soggettiva di cui si afferma la lesione, così ancorandosi il profilo processuale della legittimazione ad agire alla situazione giuridica soggettiva sostanziale, che si traduce nella necessaria corrispondenza tra la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, di cui si chiede tutela dinanzi al giudice, e quella di cui il ricorrente afferma essere titolare. La concretezza propria dell’interesse a ricorrere esige, infatti, che la sua verifica debba essere effettuata con riferimento alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento che si chiede di annullare.
Nel caso in esame il ricorrente non risulta titolare di alcun situazione giuridica sostanziale meritevole di tutela, non potendo desumersi questa dalla precedente partecipazione alla prima procedura selettiva di cui alla delibera G.M. n. 117/2012.
I caratteri e le peculiarità della procedura attivata dal Comune sono dettate dall’art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/2000, oggetto, peraltro, di riscrittura integrale, ad opera del D.L. 90/2014. Sulla base di tale norma è possibile ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
In particolare, con riferimento ai posti di qualifica dirigenziale, è il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità .
Gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
Con la novella del 2014, è stata, conseguentemente, superata la disciplina relativa agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato prevista dall’articolo 19, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, interamente modificato, e attualmente riferito agli enti di ricerca e non più agli enti locali.
Già prima della riforma, è stata ritenuta prevalente l’interpretazione restrittiva quanto alla durata dell’incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL, nel senso che essa faccia riferimento non tanto alla scadenza naturale, quanto al termine sostanziale e concreto del mandato del Sindaco che può essere anticipato rispetto a quello naturale.
Se tale dato contrasta con quanto riferito dal ricorrente, diventa ulteriormente dirimente nei confronti di una procedura selettiva che nemmeno è mai giunta a conclusione. Nè avverso tale circostanza il ricorrente ha azionato i rimedi di cui alla L. 241/1990, pur richiamata nel ricorso, da cui, in ogni caso, non sarebbe conseguito l’automatico riconoscimento della spettanza del bene della vita rappresentato dalla favorevole conclusione della prima selezione, per le peculiarità proprie della specifica procedura avviata dal Comune, i cui caratteri sono stati sopra evidenziati.
Ne consegue che non è rinvenibile alcun interesse alla coltivazione del ricorso, non potendo derivare da una sentenza favorevole, il conseguimento o il riconoscimento della spettanza del bene della vita.
Non è rinvenibile, in definitiva alcun interesse al ricorso – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – attesa l’assenza di un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione del provvedimento censurato.
Infine, giova rilevare come la difesa del ricorrente abbia in udienza dichiarato che alcuna domanda di partecipazione è stata presentata dal Sig. Pierro alla selezione da ultimo avviata.
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
La novità delle questioni trattate oggetto di recenti riforme legislative e la natura della controversia inducono il Collegio a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)