1. Commercio, industria, turismo –  Concessioni generi di monopolio – Gioco del lotto – Revoca – Mancato raggiungimento limiti di raccolta  – Motivazione – Insufficienza  – Fattispecie   2. Commercio, industria, turismo –  Concessioni generi di monopolio – Potere di revoca – Fonte contrattuale – Principi di buona fede e tutela dell’affidamento – Rilevanza  

 
1. La revoca del rapporto concessorio, provocata dal mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di scommesse, non può essere totalmente svincolata da una adeguata, approfondita e ponderata verifica sulle condizioni di fatto che possono avere creato una riduzione di detto volume, nonchè dall’accertamento del verificarsi di una costante gestione deficitaria della ricevitoria nel biennio di riferimento.
2. Ove il potere di revoca è espressamente previsto nel contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria lotto,  occorrerà  verificare se tale potere, avente base contrattuale, sia stato correttamente esercitato alla luce dei canoni fondamentali di ragionevolezza, logicità , e rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento che impongono di interpretare le clausole contrattuali secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. – il che implica che la clausola contrattuale debba leggersi nel senso che possa disporsi la revoca solo in costanza di un accertato e provato trend negativo della ricevitoria. 
 

N. 00532/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2011 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2011, proposto da: 
Carmine Giovanni Mastri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Rutigliano e Livia Grazzini, con domicilio eletto presso il primo in Bari, Via A. Gimma, 147; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Puglia – Sede di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 4464 del 3 dicembre 2010, con cui l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Puglia – sede di Bari, ha disposto la revoca della concessione del gioco lotto n. FG6272 per il mancato raggiungimento, nel biennio 2008/2009, del limite minimo di raccolta annua del gioco fissato in euro 20.658,28 dal Decreto Direttoriale 12 dicembre 2003 così come modificato dagli artt. 3 e 5 del Decreto Direttoriale del 16 maggio 2007;
– di tutti gli altri atti del procedimento preparatori, consequenziali e comunque connessi.
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato per la Puglia-Sede di Bari
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Federico Rutigliano e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con l’odierno gravame il ricorrente, titolare di rivendita di generi di monopolio e dell’annessa ricevitoria lotto, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in oggetto, recante la revoca della concessione del gioco del lotto per mancato raggiungimento, nel biennio 2008 – 2009, del limite minimo annuo di giocate, pari a euro 20.658,28, come fissato dal Decreto Direttoriale del 12.12.2003.
Premette il ricorrente di avere sottoscritto in data 14.5.2009, in sede di rinnovo delle concessioni (tabacchi e lotto), il contratto disciplinante il rapporto concessorio con decorrenza dal 1°.1.2009 e scadenza 31.12.2017, evidenziando altresì che nel predetto contratto, all’art. 1, quarto capoverso, era espressamente prevista la revoca della concessione “qualora in due esercizi consecutivi indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità  della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di Euro 20.658,28”.
Lamenta il ricorrente che l’Amministrazione Finanziaria, dopo un primo avviso di avvio di procedimento di revoca per gli anni 2007-2008, aveva nuovamente comunicato allo stesso l’avvio del procedimento per gli anni 2008-2009 in quanto la raccolta delle giocate era risultata inferiore alla somma prefissata; nonostante le osservazioni all’uopo presentate, l’Amministrazione aveva adottato comunque il provvedimento di revoca qui impugnato.
Avverso tale atto, la parte ha articolato un unico motivo di ricorso, riconducibile in sintesi all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità  ed erronea interpretazione dell’art.33, l. n.724/94, nonchè violazione del principio di tutela dell’affidamento.
In data 2.3.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con Ordinanza n.308 dell’8.4.2011, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo per l’effetto l’efficacia della revoca.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato una memoria, evidenziando altresì l’aumento del livello della raccolta delle giocate del lotto riportato negli ultimi tre anni di esercizio.
Alla Pubblica Udienza del 5.2.2015, la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
In particolare, deve condividersi l’assunto della parte ricorrente secondo il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente tener conto di tutte le circostanze, prima di adottare il provvedimento de quo, tra cui quella che la ricevitoria in parola, pur non avendo effettivamente raggiunto il limite di raccolta per il biennio indicato, nel 2010 aveva invece aumentato considerevolmente gli incassi.
Ed infatti tale profilo si rileva particolarmente determinante, tenuto conto dell’orientamento espresso in materia che ritiene illegittima la revoca disposta a causa del (mero) constatato livello di raccolta inferiore al limite annuo, laddove la valutazione dell’idoneità  di tale deficit non sia stata accompagnata dalla ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete che lo hanno determinato ovvero dalla valutazione dell’ intervenuto raggiungimento della soglia limite alla data di adozione del provvedimento di revoca.
Appare invero ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che esclude che l’art. 33, l. n. 724/1994 – che ha previsto l’estensione della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i tabaccai che ne facessero richiesta entro il 1 marzo di ogni anno purchè fosse assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze – costituisca la base di un automatico e vincolato potere di revoca dell’Amministrazione Finanziaria sul mero dato del mancato raggiungimento del limite di incasso, come determinato dai decreti attuativi, dovendosi invece interpretare alla luce della ratio legis diretta a favorire l’ampliamento della rete distributiva di raccolta (ex multis, Tar Abruzzo, 716/2010; Tar Bari, II, 2390/2008; Tar Napoli, III, 1914/2012).
Ne deriva che anche la previsione della revoca in caso di insufficiente volume di raccolta di gioco nel corso di un biennio rispetto ad un soglia prefissata dall’AAMS, inizialmente introdotta con il Decreto Direttoriale del 30.12.1999, e poi nel successivo Decreto del 12.12.2003, secondo il quale “In applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.D. 30.12.1999, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 31/03/2005, gli Ispettorati compartimentali procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che negli ultimi due esercizi consecutivi abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo di Euro. 20.658,28.”, va letta in coerenza con la finalità  suddetta.
Dal quadro normativo così delineato emerge che l’impedimento alla prosecuzione del rapporto concessorio meramente provocato dal mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di scommesse non può essere totalmente svincolato da una adeguata, approfondita e ponderata verifica sulle condizioni di fatto che possono avere creato una riduzione di detto volume (Tar Lazio, RM, II, 7216/2013), nonchè dall’accertamento di una costante gestione deficitaria della ricevitoria nel biennio di riferimento.
L’odierna fattispecie presenta tuttavia la particolarità  che il potere di revoca in questione è espressamente previsto nel contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria lotto.
Ne segue allora che occorrerà  verificare se il potere, avente base contrattuale, sia stato correttamente esercitato alla luce dei canoni fondamentali di ragionevolezza, logicità , e rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.
Come è stato correttamente rilevato infatti, da un lato, il potere di revoca previsto dal contratto deve pur sempre essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, che impongono di interpretare le clausole contrattuali secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. – il che implica che la clausola contrattuale debba leggersi nel senso che possa disporsi la revoca solo in costanza di un trend negativo della ricevitoria; dall’altro, nell’ottica pubblicistica, il potere contrattuale previsto non può essere esercitato in modo da frustrare la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito, coincidente, si è detto, con l’incremento degli introiti derivanti dal gioco del lotto (Tar Calabria, I, 998/2013).
In tale ottica, il mancato raggiungimento del limite potrà  essere indice e non già  prova assoluta, di una gestione infruttuosa che andrà  dunque accertata sulla base di dati effettivi, attendibili e attuali, quali, nella fattispecie, le spese sostenute in occasione del rinnovo della concessione (il versamento dell’una-tantum novennale), nonchè i risultati invece positivi conseguiti già  dai primi mesi del 2010.
Lo stesso ricorrente ha infatti dimostrato come, continuando l’attività  per effetto della decisione cautelare di questo Tribunale, la ricevitoria abbia manifestato, nel corso degli ultimi tre anni, una potenzialità  elevata nella raccolta del gioco, comprovando che al momento dell’adozione del provvedimento era già  in atto un trend positivo che lo ha portato a superare il limite prescritto nel periodo successivo.
In ragione delle suesposte osservazioni, il ricorso va dunque accolto.
In ragione della peculiarità  della questione, sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria