Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Diniego – – Legittimità – Fattispecie
In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 38, comma 7 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, lo straniero che intenda avvalersi della possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, deve rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l’obbligo di rientro in Patria al termine di quest’ultimo.
N. 00519/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2009, proposto da:
Klement Koritari, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede, in Bari, Via Calefati, n. 269;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Questura di Bari;
per l’annullamento
– del provvedimento Cat. A.11/2009/Imm. n. 33/P.S. del Questore di Bari, emesso il 10.3.2009 e notificato il 31.3.2009, con cui è stata rifiutata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce che, ottenuto il nulla osta, in data 26.4.2007, per lavoro subordinato stagionale, entrava nel territorio italiano il 5.7.2007 con regolare visto di ingresso, stipulava quindi il contratto di soggiorno con il datore di lavoro Lanzillotta Vito e, in data 20.7.2007, otteneva dalla Questura di Bari il permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido fino al 20.7.2008.
Prima della scadenza, il 3.7.2008, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Veniva quindi invitato a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, essendo scaduto il precedente contratto di lavoro.
Allegava quindi il contratto di lavoro stipulato con Lanzillotta Vito, avente validità dal 22.1.2009 al 31.12.2009.
Il Questore di Bari negava il rinnovo con prevedimento Cat. A .11/2009/Imm n. 33P.S. del 10.3.20019 notificato il 31.3.2009 che il ricorrente impugna per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del’art. 24 comma 4 d.lg 286798 – falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 394/99 – violazione dell’art. 5 comma 5 del d.lg 286/98 violazione dell’art. 1 comma 1 l. 241/90 per lesione del principio comunitario della tutela del legittimo affidamento.
Il diniego del Questore al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non terrebbe conto del fatto che il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato e che a tale ipotesi non si applicherebbe la condizione cui è subordinato il rinnovo del permesso per un nuovo lavoro stagionale, ossia che l’istante abbia fatto rientro nel paese di provenienza (art. 24 d.lg. 286/98).
Tale condizione dovrebbe infatti essere riferita solo ai rapporti di lavoro stagionale perchè finalizzata ad evitare che il lavoratore, terminato il rapporto di lavoro, si trovi a soggiornare in Italia illegalmente prima di essere nuovamente impiegato in un altro lavoro stagionale.
Tutt’altra finalità si porrebbe invece la disposizione del secondo periodo del comma 4 del citato art. 24, che consentirebbe la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, per permettere al lavoratore stagionale di avvalersi dell’occasione di prolungare il rapporto di lavoro (trasformandolo a tempo determinato o indeterminato) e la sua legittima permanenza nel territorio italiano, senza pretendere il previo rientro in patria.
Il ricorrente, che avrebbe lavorato senza interruzione alle dipendenze di Lanzillotta Vito, avrebbe altresì riposto un legittimo affidamento nell’esito favorevole dell’istanza, in seguito alla richiesta della Questura di produrre il contratto di lavoro in corso.
2) Violazione dell’art. 1 comma 1 l. 241/90 per lesione del principio comunitario di proporzionalità – violazione dell’art. 2 comma 1 d.lg. 286/98 – violazione dell’art. 8 della CEDU.
Il ricorrente, raggiunto dall’ordine di lasciare il territorio nazionale, pur avendo un lavoro regolare ed essendo rispettoso delle leggi italiane e perfettamente integrato nel contesto sociale, avendo finora tenuto una condotta ineccepibile, subirebbe una grave lesione dei diritti fondamentali, benchè non ricorrano le ragioni – ossia un bisogno sociale imperioso ex art. 8 CEDU – di fronte alle quali, solamente, il sacrificio dei diritti del singolo sarebbe giustificato.
Il Ministero degli Interni ha chiesto il rigetto del ricorso perchè il diniego della conversione del permesso di soggiorno sarebbe, nel caso in esame, un atto vincolato stante il difetto delle condizioni cui la legge subordina la permanenza in Italia.
Deduce che il ricorrente, arrivato in Italia nel luglio del 2007 con permesso per lavoro stagionale di nove mesi, ha lavorato alle dipendenze di Lanzillotta Vito dal 28.7.2007 al 31.12.2007, assunto nuovamente dal 1.4.2008 al 31.12.2008, avrebbe dovuto fare rientro in Albania, una volta decorso il termine massimo di nove mesi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto dalla legge e invece non si sarebbe mai allontanato dal territorio nazionale.
Pertanto l’ultimo contratto di lavoro, decorrente dal 22.1.2009 per la durata di dieci mesi, in ragione del quale il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non avrebbe potuto essere stipulato.
Trattandosi di un rapporto di lavoro irregolare non potrebbe essere ritenuto un valido presupposto per la conversione del permesso per lavoro stagionale ed avere l’effetto di consentire al ricorrente di permanere in Italia per motivi di lavoro.
All’udienza del 26 febbraio 2015 la causa è passata in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Infatti è pacifico che il ricorrente ha cumulato dal suo ingresso in Italia rapporti di lavoro stagionali per oltre nove mesi (dal 28.7.2007 al 31.12.2007 e dal 1.4.2008 al 1.12.2008), termine massimo stabilito dall’art. 2 comma 3 del d.lg. 286/98, decorso il quale il lavoratore straniero stagionale deve fare rientro in patria, ed ha soggiornato ininterrottamente nel territorio italiano, nonostante la scadenza del permesso di soggiorno parimenti valido per nove mesi almeno fino alla data di adozione dl provvedimento impugnato.
Inderogabilmente quindi, doveva essere opposto il diniego all’istanza di conversione presentata dal ricorrente, senza spazio per qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, una volta accertata la scadenza del permesso di soggiorno e l’inosservanza delle condizioni in esso contenute, fra cui il conseguenterientro in patria.
Infatti l’art. 24 comma 4 del d.lg. 286/98 stabilisce: Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
L’art. 38, comma 7 del d.P.R. 394/99 di attuazione del d.lg. 286/98, non lascia spazio a dubbi sul fatto che la conversione del permesso di soggiorno, ex art. 24 comma 4, secondo periodo, sia subordinata al rientro in patria dell’istante nell’anno precedente per scadenza del permesso per lavoro stagionale: “I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell’art. 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo”.
La lettura coordinata delle predette disposizioni giustifica dunque l’orientamento, accolto da Consiglio di Stato, sez. III, 15/10/2013, n. 5002, ma già edito da questo Tribunale (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 26/6/2012, n. 1240), secondo il quale lo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo di soggiorno temporaneo, deve rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l’obbligo di rientro in patria al termine di questo.
Dalle norme in materia di immigrazione “emerge che si è inteso agevolare l’immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria e, tuttavia, l’interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l’opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l’immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anzichè dal primo (Consiglio di Stato, sez. III, 15/10/2013, n. 5002).
Non sussistendo in capo al ricorrente il requisito del secondo ingresso in Italia, essendo al contrario incontestato che dal suo primo arrivo non ha mai lasciato il territorio nazionale, legittimamente è stato adottato il provvedimento di diniego.
Le ulteriori censure sulla violazione delle guarentigie, che l’art. 8 CEDU appresta per la tutela della vita familiare e del principio comunitario di proporzionalità , sono parimenti infondate: la prima perchè il ricorrente non ha neppure allegato di trovarsi nelle condizioni per potersi avvalere della disciplina speciale volta a preservare l’unità familiare, la seconda perchè il bilanciamento degli opposti interessi -quello pubblico ad una corretta gestione del sistema dei flussi migratori e quello del lavoratore di stabilizzare il proprio soggiorno per motivi di lavoro – ha trovato sintesi proporzionata e ragionevole nelle disposizioni sopra menzionate, come interpretate dalla giurisprudenza.
Il dissenso, che talora si registrano nella giurisprudenza di primo grado, sulla interpretazione delle disposizioni in esame accolta dal Collegio, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)