Risarcimento del danno – Contratti di appalti di servizi e forniture – Azione generale di arricchimento exart. 2041 c.c. -Inammissibilità 

Il ricorso per ottenere la declaratoria di avvenuto arricchimento senza giusta causa della p.A. e la conseguente declaratoria del diritto ad indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 c.c., per la diminuzione patrimoniale subita, è inammissibile in presenza di un’azione contrattuale tipica in forza della quale ottenere gli aggiornamenti del canone annuo contrattualmente previsti.

N. 00481/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01622/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2009, proposto da: 
Avvenire Società  Coop a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Antonucci e Gaetano Vignola, con domicilio eletto presso Gaetano Vignola, in Bari, Via Beatillo, 17; 

contro
Comune di Noci, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, Via Piccinni, 150; 

per la declaratoria
dell’arricchimento senza giusta causa del Comune di Noci, in relazione al contratto di appalto stipulato con la ricorrente in data 26.8.1994, relativo al pubblico servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata di rifiuti solidi urbani;
per la conseguente declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere indennizzata dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 2014 c.c., per la diminuzione patrimoniale subita;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Carla Saltarelli, per delega dell’avv. Donato Antonucci, e Gennaro Rocco Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 21 ottobre 2009, Avvenire Società  Coop a r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la declaratoria di avvenuto arricchimento senza giusta causa del Comune di Noci, in relazione al contratto di appalto stipulato con la ricorrente stessa in data 26.8.1994, relativo al pubblico servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata di rifiuti solidi urbani, oltre che per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere indennizzata dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 2014 c.c., per la diminuzione patrimoniale subita.
Esponeva la ricorrente, anzitutto, che la vicenda in esame era stata già  esaminata dal T.A.R. in epigrafe nell’ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 876/2003, definito con sentenza n. 4446, depositata il 13.10.2004, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1295/2006.
Il presupposto in fatto del contenzioso in esame risaliva alla stipula fra la società  ricorrente ed il Comune di Noci del contratto di appalto n. 41 del 26.8.1994, avente ad oggetto lo svolgimento triennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti solidi urbani comunali, a fronte di un corrispettivo annuo di £ 967.200.000, oltre IVA (pari ad euro 499.517,11, oltre IVA).
Detto rapporto originario proseguiva con plurimi rinnovi fino all’attualità , senza tuttavia che l’Amministrazione comunale corrispondesse gli aggiornamenti del canone annuo, in tesi, contrattualmente previsti.
In detto giudizio, la società  ricorrente aveva “chiesto accertarsi il diritto alla revisione del canone annuale, nella misura pari, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2003, ad € 750.774,18 oltre IVA (di cui € 651.994,73 sino al 30 maggio 2003), nonchè la misura attuale del canone in € 668.853,30 oltre IVA, nonchè il diritto al compenso delle somme relative ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, pari sino ad aprile 2003 ad € 56.734,03 oltre IVA, nonchè degli interessi moratori sugli importi dovuti a titolo revisionale, pari a € 108.291,85 con la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento della somma complessiva di € 817.020,61 oltre IVA, oltre ulteriori interessi moratori sulle anzidette somme e su quelle a maturarsi dovute a titolo di compenso revisionale.” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. I. sent. n. 4446/2004).
Nella sentenza da ultimo citata, il T.A.R. in epigrafe, definitivamente decidendo sulle domande della società  ricorrente:
“1) dichiara (va) il difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O. quanto alle domande di accertamento e condanna relative a compensi che abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale;
2) rigetta (va) il ricorso quanto alle residue domande di accertamento e condanna relative alla revisione del prezzo contrattuale e ai relativi accessori;
3) dichiara (va) compensate per intero, tra le parti, le spese ed onorari del giudizio.”.
Come già  evidenziato, la pronuncia in esame veniva integralmente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1295/2006.
In conseguenza di tale esito processuale, con il ricorso in esame, la società  Avvenire Società  Coop a r.l. spiegava azione residuale ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune di Noci, ampiamente argomentando sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. nel caso di specie, sulla non intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito, sull’effettivo disequilibrio economico verificatosi nel caso di specie, con richiesta conclusiva, fino a marzo 2007, della complessiva somma di euro 1.093.298,24.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 3 marzo 2010, si costituiva in giudizio il Comune di Noci, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
All’udienza pubblica in data 11 febbraio 2015, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in esame è inammissibile.
Come è noto, l’art. 2042 c.c. recita “l’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”.
In giurisprudenza, secondo Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4620 del 22/03/2012 “Presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.
(…)è irrilevante a tal fine che l’azione tipica sia risultata infondata ovvero sia prescritta o sia soggetta ad altra causa di estinzione o decadenza (Cass. n. 29916 del 2011; Cass. n. 17647 del 2007; Cass. n. 20747 del 2007). Questo indirizzo va senz’altro condiviso, atteso che altrimenti l’azione di arricchimento senza causa finirebbe per diventare strumento per eludere o aggirare i limiti esistenti nei confronti dell’azione tipica. (…)”.
Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. risultava essere originariamente inammissibile per la evidente ed oggettiva presenza di una azione contrattuale tipica in forza della quale ottenere gli aggiornamenti del canone annuo, in tesi della ricorrente, per l’appunto, contrattualmente previsti.
A tale originaria causa di inammissibilità  si veniva altresì a sommare una ulteriore ipotesi di autonoma e separata inammissibilità  per violazione del divieto del bis in idem sostanziale, essendo altrettanto evidente, in base al dispositivo sopra riportato, che la domanda oggetto di odierno scrutinio era stata già  giudicata integralmente infondata con la sentenza n. 4446/2004, così come confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1295/2006 e passata in giudicato.
Sul punto, la sentenza n. 4446/2004 non lasciava adito a dubbi quando evidenziava che “l’invocato diritto alla revisione del prezzo non può trovare fondamento nè direttamente nell’art. 6 della legge n. 537 del 1993, nel testo originario, perchè sospeso nella sua efficacia al momento della sottoscrizione del contratto, nè nella clausola contrattuale, perchè riferita al testo originario dell’art. 6, non più vigente perchè novellato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, nè infine nell’art. 6 vigente, come novellato, perchè l’efficacia della disposizione novellata è successiva alla data di stipulazione del contratto.” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. I. sent. n. 4446/2004).
Da tanto consegue la manifesta inammissibilità  della domanda così come proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in particolare tenendo conto del rilevante importo oggetto della domanda e dell’esito processuale di manifesta inammissibilità  sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società  Avvenire Società  Coop a r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente Comune di Noci, che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2015 e 24 febbraio 2015, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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