Procedimento amministrativo – Procedura selettiva – Valutazione – Punteggio numerico – Motivazione – Sussiste
Nell’ambito di una procedura selettiva, ove sussistano nella lex specialis criteri di valutazione delle offerte sufficientemente dettagliati, la motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice può consistere nella mera attribuzione dei punteggi.
N. 00172/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00326/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2015, proposto da:
Vincenzo Moramarco, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Gramegna, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno in Bari, Via Putignani, n. 47;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Maddalena Torrente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
nei confronti di
Giovanni Pappalettera;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, datata 17.12.2014 n.628;
– della presupposta Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione n.460 del 30.09.2014;
– della presupposta Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione datata 03/07/2014 n. 381;
– ed ancora della presupposta Determinazione Dirigenziale n.437/2013, contenente l’Avviso di partecipazione all’iniziativa FutureInResearch;
– nonchè di ogni eventuale altro atto connesso, presupposto, esecutivo e conseguente, anche se ignoto alla ricorrente, in relazione ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Gramegna e avv. Maddalena Torrente;
Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non sussiste il fumus boni iuris atteso che le censure dedotte dalla ricorrente non paiono essere tali da rendere illogico, irragionevole, arbitrario l’operato dell’Amministrazione resistente e comunque necessitino di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Più nello specifico, alcune di esse risultano essere eccessivamente generiche, altre parrebbero non costituire motivi di illegittimità , ma attenere, tutt’al più, alla sfera dell’opinabilità ;
Ritenuto inoltre che i criteri di valutazione, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, appaiono essere dettagliati ed articolati (cfr. art. 6, lett. a), b), c) e d) del bando); che la valutazione degli esperti designati attiene alla sfera tecnico – discrezionale ed è quindi sindacabile dinanzi al giudice amministrativo unicamente in presenza di vizi macroscopici di illogicità , irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, caratteri che ad un sommario esame non paiono ravvisarsi nel caso di specie; che il punteggio numerico assegnato può ritenersi sufficiente, come motivazione, in ragione della specificazione dei criteri di valutazione;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)